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Circolare n. 1200 del 24 febbraio 2010
Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Codice Frontiere Schengen. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini paesi terzi conformemente agli art. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 562/2006 -

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


OGGETTO: Codice Frontiere Schengen. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini paesi terzi conformemente agli art. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 562/2006. Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen), si ritiene opportuno richiamare, ulteriormente, l’attenzione di codesti Uffici sull’importanza delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi, nel rispetto delle prescrizioni rese dagli artt. 10 (Apposizione di timbri sui documenti di viaggio( e 11 (Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno) del citato atto normativo.

Al riguardo, la Commissione Europea ha recentemente ribadito, con apposita relazione, l’obbligo di procedere ad una sistematica, cronologia e corretta apposizione dei timbri, evidenziando, nel contempo, come il rispetto delle disposizioni in materia, nell’agevolare il regolare svolgimento delle verifiche di frontiera, contribuisca alla riduzione dei tempi di attesa alle frontiere esterne e facilitando, altresì, l’individuazione dell’esatta durata del soggiorno di un cittadino di un paese terzo nello spazio Schengen.

In tale contesto, appare utile richiamare le “raccomandazioni” contenute nel “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen), che al punto 4.6 elenca specificatamente le procedure per una corretta apposizione dei timbri in argomento:

- i timbri dovrebbero essere apposti, se possibile, in ordine cronologico per facilitare la ricerca della data in cui la persona ha attraversato la frontiera l’ultima volta;

- il timbro di uscita dovrebbe essere apposto in prossimità di quello di ingresso;

- il timbro dovrebbe essere apposto in senso orizzontale per poter essere letto facilmente;

- il timbro non dovrebbe essere apposto su un timbro già esistente, compresi quelli di altri paesi.

Necessita, pertanto, evitare che le modalità di apposizione dei timbri in questione rendano difficoltosa le lettura degli stessi, come nel caso in cui:

- il timbro alteri l’intelligibilità delle diciture del visto e gli elementi di sicurezza visibili dello sticker;

- il timbro copra la zona del visto riservata alla lettura ottica, inibendo quindi le correlate verifiche: - il timbro venga impresso sopra quelli già esistenti; - il timbro venga apposto in modo parziale, caotico e non cronologico, o in modo non chiaro e disordinato (ad es. sul bordo del passaporto o in zone non legibbili con inchiostro insufficiente).

A tal proposito, si ritiene opportuno rammentare che le suindicate “raccomandazioni” trovano il loro fondamento giuridico al punto 3 dell’allegato IV del “Codice Frontiere Schengen”, che contempla alcune disciplinanti l’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio recanti visti, stabilendo in particolare che:”…….il timbro sarà apposto, se possibile in modo da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture del visto stesso né le sicurezze visibili della vignetta visto.. Qualora sia necessario apporre timbri……….., questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto, Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro”.

Si deve tenere, inoltre in debita considerazione che i timbri di ingresso e di uscita non vanno apposti sui documenti dei cittadini dei paesi terzi , che beneficiando del diritto comunitario della libera circolazione, sono in possesso di una carta o di un permesso di soggiorno con l’indicazione “familiare di un cittadino UE”, ai quali sono, peraltro, assimilabili i familiari di cittadini di cittadini SEE o CH. Ne consegue che i cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione, non sono esentati dall’apposizione del timbro se, pur accompagnando un cittadino dell’Unione, o viaggiando da soli, non esibiscono la menzionata carta o permesso di soggiorno.

Un aspetto di peculiare importanza assume, infine, il dettato normativo di cui al citato art. 11 del Regolamento 562/2006 che ha, di fatto, introdotto disposizioni di carattere innovativo, laddove è stato previsto che le autorità nazionali competenti possano presumere che un cittadino di un paese terzo sia in posizione irregolare qualora sia individuato sul terrori rio di uno Stato membro Schengen o esca dallo spazio Schengen con un documento di viaggio sprovvisto di timbro d’ingresso. In tal caso il cittadino del paese terzo può confutare la presunzione, fornendo in qualsiasi modo elementi di prova attendibili.

Al riguardo, si ravvisa l’esigenza di ribadire quanto già comunicato a codesti Uffici di Polizia di Frontiera, con mail del 3 ottobre 2006, in ordine all’utilizzo del modulo uniforme previsto nell’allegato VIII del menzionato Codice Frontiere Schengen, quale scelta che l’Italia ha adottato al fine di assicurare uniformità di indirizzo operativo nella gestione dei casi di confutazione della presunzione di illegalità.

A tal proposito, codesti Uffici avranno cura di continuare a registrare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi che, rintracciati con documento di viaggio sprovvisto di timbro d’ingresso, essendo in grado di confutare di soggiorno illegale, vengono muniti del cennato modulo uniforme.

Atteso quanto sopra, considerata, altresì, la valenza assunta dai timbri di ingresso, in relazione alla sopraggiunta normativa in materia di soggiorni di breve durata che, come noto, ha determinato l’adozione della cosiddetta dichiarazione di presenza in luogo del permesso di soggiorno per motivi di visita, affari, turismo e studio, di cui all’unita circolare del 7 agosto 2007, si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione delle presenti disposizioni tra il personale preposto ai controlli di frontiera, che dovrà essere opportunamente sensibilizzato alla puntuale e corretta applicazione delle stesse.

Le Zone di Polizia di Frontiera vorranno, inoltre, estendere il contenuto della presente agli Uffici con attribuzioni di frontiera, adottando ogni iniziativa utile a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi



Mercoledì, 24 Febbraio 2010