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Circolare n. del 24 aprile 2010
Ministero degli Affari Esteri DGIT – Ufficio VI – Centro Visti

Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010 -

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DGIT – UFFICIO VI
CENTRO VISTI

A seguito dell’emanazione del Decreto Flussi 2010, che mette a disposizione un contingente di 80.000 nuove unità per lavoro subordinato stagionale e 4.000 per lavoro autonomo, si richiamano alcune istruzioni operative per la trattazione delle domande di visto per le due specifiche tipologie d’ingresso.

In relazione a quanto già anticipato con il Messaggio ministeriale in riferimento, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 aprile 2010 (disponibile anche sul sito www.gazzettaufficiale.it) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1.4.2010, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010″.

Analogamente a quanto già avvenuto con specifici Messaggi in occasione dell’emanazione dei Decreti Flussi relativi agli anni precedenti si raccomanda anche in questa occasione il rigoroso rispetto delle norme e delle procedure in uso nell’attività di rilascio dei visti per lavoro subordinato stagionale e lavoro autonomo.

1. Lavoro subordinato stagionale. Il nuovo Decreto autorizza l’ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di:

- Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina;

- paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere, accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldova ed Egitto;

- stranieri già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

In proposito si ricorda che il visto d’ingresso per lavoro subordinato a carattere stagionale (art. 24 del TU 286/98) può essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico Nulla Osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la RMV. In proposito in relazione alle istruzioni impartite in passato, si ribadisce che:

- la procedura informatica di rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale non può essere attivata se non attraverso l’acquisizione dei dati inviati, all’interno della Rete Mondiale Visti, con il Nulla Osta del SUI;

- i visti dovranno sempre riportare, nel campo relativo a”all’anno flussi” nella Rete Mondiale Visti, l’anno flussi corrente che, si ricorda, non è determinato dall’anno solare di rilascio del visto ma da quello al quale è riferito il Decreto di Programmazione (in questo caso, 2010).

2. Lavoro autonomo. Il nuovo Decreto autorizza l’ingresso di 4.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, così ripartiti: 1.500 unità destinate alle conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati (e dunque non di interesse per gli Uffici Visti all’estero) e 2.500 unità destinate al rilascio di nuovi visti d’ingresso.

Nell’ambito di tale ultima quota, i nuovi visti debbono intendersi riservati esclusivamente a:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;

- liberi professionisti;

- soci ed amministratori di società non cooperative;

- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;

- artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Mille unità, nell’ambito delle 2.500 destinate ai nuovi visti d’ingresso, sono riservate ai cittadini libici.

La trattazione delle domande per lavoro autonomo presenta, nella più generale attività in materia di visti, aspetti di particolare complessità. Tra le questioni più delicate e talvolta oggetto di errate interpretazioni, si ricorda che:

- la valutazione dell’interesse per l’economia italiana dell’attività che il cittadino straniero intenda intraprendere sul Territorio Nazionale resta di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;

- continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, Co.Co.PRO.);

- il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 222 del c.c.) può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti – dall’esame del certificato di visura camerale – attiva nel nnostro paese da almeno 3 anni (art.39 del DPR 394/99 come modificato dall’art.39, c.4 del DPR 334/04);

- la disponibilità del reddito annuo richiesto per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo (non inferiore a euro 8.500) non può essere dimostrata mediante il ricorso a fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;

- l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risporse (di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia) necessarie all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di commercio, non potrà risultare inferiore a €4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all’assegno sociale (art.39 c.3 DPR 334/04).

I visti per lavoro autonomo (concessi ai sensi dell’art. 26 del T.U. 286/98) dovranno sempre riportare nel campo relativo “all’anno flussi” nella Rete Mondiale Visti – come per gli anni scorsi – l’anno flussi corrente che, si ricorda, non è determinato dall’anno solare di rilascio del visto, ma da quello al quale è riferito il Decreto di Programmazione (in questo caso, 2010). I visti per lavoro autonomo invece concessi – ai sensi di quanto stabilito dall’art.27, comma 1 del T.U. (limitatamente alle lettera “a“, “b“, “c” e “d“) – al di fuori delle quote d’ingresso, dovranno riportare, nello stesso campo, esclusivamente 4X (XXXX).

3. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, anche connesso a specifici casi.

Il presente Messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta di Messaggi ministeriali, parte integrante della Guida Pratica degli Uffici Visti, di cui al Messaggio n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 7 “Archivio Visti/Lavoro subordinato e lavoro autonomo”.

Firma ZUPPETTI DIRETTORE GENERALE


Vedi la circolare



Sabato, 24 Aprile 2010