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Circolare del 28 aprile 2004 Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Allargamento dell'Unione Europea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi Paesi membri. - NR.400/C/2004/500/P/10.2.45.1

Roma, 28 aprile 2004

OGGETTO: Allargamento dell'’Unione Europea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi Paesi membri.

Si rende noto che il 1° maggio prossimo dieci nuovi Stati aderiranno all’Unione Europea:
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Slovacchia.
Dalla predetta data i cittadini di detti Paesi non potranno essere piu’ considerati “stranieri”, secondo l’accezione tecnica di cui all’art.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, recante il Testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ma godranno, fatto salvo quanto si dira’ a proposito dell’accesso al lavoro, delle piu’ favorevoli disposizioni legislative previste per i “cittadini comunitari” dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n.54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno degli Stati membri dell’Unione europea.

Si ricorda, a tale proposito, che l’art. 18 del Trattato istitutivo della Comunita’ economica europea sancisce il diritto di ciascun cittadino di uno Stato membro di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati dell’Unione e che l’art. 1 del D.P.R. n 54 / 2002 riconosce agli stessi cittadini il libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale, da quelle a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita’ pubblica in vigore per l’Italia, conformante ai Trattati, alle Convenzioni ed agli Accordi fra Stati Membri dell’U.E. ed alle relative disposizioni di attuazione.

Il predetto D.P.R. n. 54/2002 prevede, inoltre, che ai fini ell’ingresso gli interessati devono essere in possesso di un documento di identificazione – valido secondo la legge nazionale – almeno all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi tra Stati membri dell’'U.E. in vigore per l’Italia(art.1 comma 2 D.P.R. n.54/2002).
In considerazione di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° maggio p.v. , i cittadini dei Paesi di cui trattasi - gia’ esentati dall’obbligo del “visto Schengen” relativo ai soggiorni, fino a un massimo di 90 giorni per semestre, per turismo, affari, invito, missione e gara sportiva – non saranno piu’ sottoposti ad alcun obbligo di visto.
Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato D.P.R. n.54/2002 e fermo restando quanto disposto in materia di lavoro subordinato, richiedere direttamente alle Questure competenti la carta di soggiorno.
Analogamente, non sara’ piu’ richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini neocomunitari, i cui familiari potranno fare ingresso in Italia senza alcuna formalita’ e potranno richiedere direttamente alle competenti Questure il predetto titolo di soggiorno, fatti salvi i limiti e le condizioni previste dal richiamato D.P.R. 54/2002.
In relazione al predetto diritto di circolazione “intracomunitaria” ed alla specifica previsione dell’art.7 del predetto D.P.R. n.54 del 2002, il quale dispone che i cittadini neo comunitari non possono essere espulsi , ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita’ pubblica, si intendono cessati, a decorrere dal 1 ° maggio prossimo, gli effetti dei provvedimenti di espulsione fino ad allora adottati nei confronti degli stessi cittadini , salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanita’ pubblica.
Conseguentemente – ed in analogia alle determinazioni assunte dal Consiglio dell’Unione europea circa le segnalazioni di inammissibilita’ inserite nel “Sistema d’Informazione Schengen” anche il Centro di elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvedera’, entro il 1° maggio prossimo, alla revoca degli inserimenti relativi ai provvedimenti di espulsione adottasti nei confronti dei nuovi cittadini comunitari, fatti salvi:
a) quelli adottati dall’Autorita’ Giudiziaria a seguito di condanna penale, per i quali si e’ in attesa di acquisire il parere del Ministero della Giustizia ;
b) quelli adottati per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n 286/98.

Per quanto riguarda gli ingressi ed il soggiorno in Italia per motivi di lavoro subordinato, va precisato che, conformemente al Trattato di adesione dei nuovi Paesi all’Unione europea (ratificato dall’Italia con legge 24 dicembre 2003, n.380), l’Italia ha esercitato la facolta’ di limitare la liberta’ di circolazione per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini dei Paesi sopra indicati ad eccezione di Cipro e Malta, con espressa deroga agli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE 1612/68.
A tal fine e’ stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, disponendo la limitazione sopra detta, ha tuttavia previsto una ulteriore quota di 20.000 unita’ riservata ai lavoratori cittadini dei predetti Stati membri.
Circa le modalita’ di applicazione del predetto decreto, si rinvia alle istruzioni che saranno diramate dalla stessa Presidenza del Consiglio. Va, nondimeno, precisato in questa sede, in conformita’ alle indicazioni fatte avere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dal 1 ° maggio p.v. non dovra’ essere piu’ apposto il nulla osta in calce all’autorizzazione al lavoro previsto dall’art.31 del D.P.R. 31 agosto 1999 , n. 394; pertanto le autorizzazioni presentate alle Questure e non ancora evase dovranno essere restituite ai datori di lavoro.

Una particolare attenzione richiedono , infine, le procedure connesse al passaggio attraverso le frontiere dei Paesi di transito e di ingresso in Italia dei bambini adottati appartenenti ai nuovi Stati membri e accompagnati da connazionali adottanti che hanno portato regolarmente a termine la relativa procedura. Per evitare possibili inconvenienti e disagi in frontiera, derivanti dall’abolizione del visto d’ingresso per adozione, nonche’ per prevenire illeciti ai danni dei minori, d’intesa con la Commissione per le adozioni internazionali , si e’ ritenuto opportuno introdurre un’apposita procedura.
Il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto al riguardo un modello di attestazione di rientro in Italia degli adottanti con il minore straniero adottato. Le Rappresentanze Diplomatiche nei Paesi di nuova adesione rilasceranno agli interessati tele attestazione sulla base dell’autorizzazione all’ingresso in Italia, gia’ prevista per la concessione del visto al minore, che la Commissione per le Adozioni Internazionali continuera’ a trasmettere direttamente alle sedi diplomatiche interessate.

L’attestazione, di cui si allega il fac- simile in lingua italiana, avra’ la funzione di certificare il legittimo accompagnamento transfrontaliero del minore .
Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si sottolinea la necessita’ di assicurare la massima diffusione delle indicazioni fornite in premessa e delle istruzioni impartite , che le SS.LL.

integreranno opportunamente per il personale dipendente, informando tempestivamente questo Ministero degli eventuali ulteriori problematiche di rilievo.

Per il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro



Mercoledì, 28 Aprile 2004