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Circolare del 01 giugno 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione

Decisone del consiglio sull'inclusione di una assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso - ROMA, 1 GIUGNO 2004

POLZONE POLTERRA POLMARE POLARIA LORO SEDI

E, P.C.
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI
NR. 400/C/580/6.1/2^SERV./2004

VOCE: DECISIONE DEL CONSIGLIO 2004/17/CE SULL’'INCLUSIONE DI UN’'ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO TRA I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI RICHIESTI PER IL RILASCIO DEL VISTO D’INGRESSO.

“IN DATA 9 GENNAIO 2004 E’ STATA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CUI ALL’'OGGETTO. IN BASE A TALE ATTO, IL RICHIEDENTE IL VISTO DEVE PROVARE DI ESSERE IN POSSESSO DI UN’'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO ADEGUATA E VALIDA, INDIVIDUALE O DI GRUPPO, CHE COPRA LE SPESE CHE DOVESSERO EVENTUALMENTE RENDERSI NECESSARIE PER IL RIMPATRIO DOVUTO A MOTIVI DI SALUTE, LE CURE MEDICHE URGENTI E/O IL RICOVERO OSPEDALIERO D’URGENZA. L’'ASSICURAZIONE DEVE ESSERE VALIDA PER L’'INSIEME DEL TERRITORIO DEGLI STATI SCHENGEN E CONTEMPLARE IL PERIODO COMPLESSIVO DI SOGGIORNO DELL’'INTERESSATO. LA COPERTURA MINIMA AMMONTA A 30.000 EURO. SONO INOLTRE PREVISTI CASI DI DEROGA. CON RIGUARDO ALLA DECISIONE IN PAROLA, SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI:

1. ENTRATA IN VIGORE: LA DECISIONE DI CUI SOPRA ENTRA IN VIGORE IL 1° GIUGNO 2004. A PARTIRE DA TALE DATA, LE RAPPRESENTANZE DOVRANNO PERTANTO INSERIRE L’OBBLIGO DI CUI SOPRA TRA I REQUISITI NECESSARI PER L'’OTTENIMENTO DEL VISTO SCHENGEN E QUINDI ACCERTARNE IL POSSESSO DA PARTE DEL RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL VISTO STESSO.

2. DEROGHE: LE RAPPRESENTANZE POTRANNO NON APPLICARE LA PRESENTE DECISIONE NEI SEGUENTI CASI INDIVIDUALI :
A. TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI, DI SERVIZIO O UFFICIALI;
B. PERSONE DELLE QUALI LA RAPPRESENTANZA PRESUME CHE ESSE ABBIANO UNA COPERTURA ASSICURATIVA ADEGUATA O CHE POSSANO SOSTENERE LE EVENTUALI CITATE SPESE SANITARIE IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SITUAZIONE PROFESSIONALE;
C. NEI CASI IN CUI LA DEROGA DERIVI DALL'’ESIGENZA DI PROTEGGERE INTERESSI NAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA ESTERA, DELLO SVILUPPO O IN ALTRI SETTORI DI INTERESSE PUBBLICO VITALI.
D. CITTADINI DI ALCUNI STATI TERZI, LADDOVE, IN SEDE DI COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE, SI CONSTATI CHE ESSI NON POSSONO OTTENERE DETTA ASSICURAZIONE. IN TAL CASO, SI PREGA DI INFORMARNE IL CENTRO VISTI DI QUESTA DIREZIONE GENERALE.

3. TIMBRO IN CASO DI DEROGA: L’'ESONERO DALL’OBBLIGO DEL POSSESSO DELL’'ASSICURAZIONE IN PAROLA DEVE FIGURARE SULLA VIGNETTA VISTO: LE RAPPRESENTANZE APPORRANNO, PERTANTO, NELLA ZONA DELLA VIGNETTA STESSA RISERVATA ALLE MENZIONI NAZIONALI, UN TIMBRO RECANTE LA SEGUENTE DICITURA: “NESSUNA ASSICURAZIONE E’ RICHIESTA”. CIO’ ANCHE AL FINE DI EVITARE CHE L'’INTERESSATO CHE USUFRUISCA DELLA DEROGA VENGA RESPINTO AL MOMENTO DELL'’ARRIVO NELLO SPAZIO SCHENGEN DALLE AUTORITA’ DI FRONTIERA DEI PAESI MEMBRI.

IL DIRETTORE CENTRALE PANSA.



Martedì, 1 Giugno 2004