Circolare del 01 giugno 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione
Decisone del consiglio sull'inclusione di una assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso - ROMA, 1 GIUGNO 2004
POLZONE POLTERRA POLMARE POLARIA LORO SEDI
E, P.C.
QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI
NR. 400/C/580/6.1/2^SERV./2004
VOCE: DECISIONE DEL CONSIGLIO 2004/17/CE SULL’'INCLUSIONE DI
UN’'ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO TRA I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
RICHIESTI PER IL RILASCIO DEL VISTO D’INGRESSO.
“IN DATA 9 GENNAIO 2004 E’ STATA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CUI ALL’'OGGETTO.
IN BASE A TALE ATTO, IL RICHIEDENTE IL VISTO DEVE PROVARE DI ESSERE IN POSSESSO DI UN’'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO ADEGUATA E VALIDA, INDIVIDUALE O DI GRUPPO, CHE COPRA LE SPESE CHE DOVESSERO EVENTUALMENTE RENDERSI NECESSARIE PER IL RIMPATRIO DOVUTO A MOTIVI DI SALUTE, LE CURE MEDICHE URGENTI E/O IL RICOVERO OSPEDALIERO D’URGENZA. L’'ASSICURAZIONE DEVE ESSERE VALIDA PER L’'INSIEME DEL TERRITORIO DEGLI STATI SCHENGEN E CONTEMPLARE IL PERIODO COMPLESSIVO DI SOGGIORNO DELL’'INTERESSATO. LA COPERTURA MINIMA AMMONTA A 30.000 EURO. SONO INOLTRE PREVISTI CASI DI DEROGA. CON RIGUARDO ALLA DECISIONE IN PAROLA, SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI:
1. ENTRATA IN VIGORE: LA DECISIONE DI CUI SOPRA ENTRA IN VIGORE IL 1°
GIUGNO 2004. A PARTIRE DA TALE DATA, LE RAPPRESENTANZE DOVRANNO
PERTANTO INSERIRE L’OBBLIGO DI CUI SOPRA TRA I REQUISITI NECESSARI PER
L'’OTTENIMENTO DEL VISTO SCHENGEN E QUINDI ACCERTARNE IL POSSESSO DA
PARTE DEL RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL VISTO STESSO.
2. DEROGHE: LE RAPPRESENTANZE POTRANNO NON APPLICARE LA PRESENTE
DECISIONE NEI SEGUENTI CASI INDIVIDUALI :
A. TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI, DI SERVIZIO O UFFICIALI;
B. PERSONE DELLE QUALI LA RAPPRESENTANZA PRESUME CHE ESSE ABBIANO
UNA COPERTURA ASSICURATIVA ADEGUATA O CHE POSSANO SOSTENERE
LE EVENTUALI CITATE SPESE SANITARIE IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO
SITUAZIONE PROFESSIONALE;
C. NEI CASI IN CUI LA DEROGA DERIVI DALL'’ESIGENZA DI PROTEGGERE
INTERESSI NAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA ESTERA, DELLO
SVILUPPO O IN ALTRI SETTORI DI INTERESSE PUBBLICO VITALI.
D. CITTADINI DI ALCUNI STATI TERZI, LADDOVE, IN SEDE DI COOPERAZIONE
CONSOLARE LOCALE, SI CONSTATI CHE ESSI NON POSSONO OTTENERE
DETTA ASSICURAZIONE. IN TAL CASO, SI PREGA DI INFORMARNE IL CENTRO
VISTI DI QUESTA DIREZIONE GENERALE.
3. TIMBRO IN CASO DI DEROGA: L’'ESONERO DALL’OBBLIGO DEL POSSESSO
DELL’'ASSICURAZIONE IN PAROLA DEVE FIGURARE SULLA VIGNETTA VISTO: LE
RAPPRESENTANZE APPORRANNO, PERTANTO, NELLA ZONA DELLA VIGNETTA
STESSA RISERVATA ALLE MENZIONI NAZIONALI, UN TIMBRO RECANTE LA
SEGUENTE DICITURA: “NESSUNA ASSICURAZIONE E’ RICHIESTA”. CIO’ ANCHE AL
FINE DI EVITARE CHE L'’INTERESSATO CHE USUFRUISCA DELLA DEROGA VENGA
RESPINTO AL MOMENTO DELL'’ARRIVO NELLO SPAZIO SCHENGEN DALLE
AUTORITA’ DI FRONTIERA DEI PAESI MEMBRI.
IL DIRETTORE CENTRALE PANSA.
Martedì, 1 Giugno 2004