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Circolare n. 2 del 12 gennaio 2011
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Art. 34, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE -

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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OGGETTO: Art. 34, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.

SOMMARIO:
1) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
2) Controlli sui dati autocertificati
2.1) Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)
2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)
2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)
3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale
4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE
5) Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
6) Ulteriori disposizioni
7) Conclusioni

Premessa:
1) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU) La legge n. 183/10, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
In particolare, l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/98 prevede la possibilità di presentare la DSU all’INPS in via telematica.
Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”.
Le funzioni disponibili per la presentazione della DSU sono:
Acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante, che si concretizza nel compilare i pannelli che verranno presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;

- Rettifica delle informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti;

- Consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare. Va rimarcato che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. E’ prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio PIN, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di presentazione della DSU all’INPS in via telematica, l’attestazione nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione” conterrà in sostituzione degli stessi la dizione “dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.

2) Controlli sui dati autocertificati

2.1) Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)

Il comma 5 dell’art. 4 attribuisce all’Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.
L’Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che contiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).
Spetta, poi, all’Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9).

2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)
Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;

2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.

2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)
Il comma 10 dell’art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).

3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale
Il comma 1 dell’art. 4 bis fa salva la possibilità che l’Istituto, per l’alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.
In considerazione, quindi, del nuovo dettato normativo, si sta procedendo con la predisposizione del testo di convenzione che, a conclusione del previsto iter per l’approvazione, sarà sottoposta alla firma dei Centri di Assistenza Fiscale. Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla convenzione attualmente in essere.

4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE
Con la modifica di cui all’art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall’art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01.
In particolare, la lettera d) dell’art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del Decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.
Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell’ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.
Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:

1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);

2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;

3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.

5) Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all’art. 4, la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12).
In tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

6) Ulteriori disposizioni
L’art. 4, comma 13, per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti, in presenza di un’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, fa salva la possibilità di prevedere un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione.

Inoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 14).

7) Conclusioni
In attesa della piena operatività della convenzione di cui al punto 5), che darà attuazione alla disciplina in esame, si evidenzia l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) della presente circolare, relativi, rispettivamente, alla presentazione all’INPS in via telematica della DSU ed all’individuazione di nuove componenti del reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE.

Il Direttore Generale
Nori



Mercoledì, 12 Gennaio 2011