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Circolare n. K.69/89 del 18 febbraio 1997
Ministero dell'Interno

Legge 5 febbraio 1992, n.91 – Norme in materia di residenza legale nello Stato Italiano per il cittadino straniero. - OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n.91 – Norme in materia di residenza legale nello Stato Italiano per il cittadino straniero.

La legge 5.2.1992, n.91, concernente nuove norme sulla cittadinanza, ha introdotto il concetto di residenza “legale” nelle ipotesi in cui sia prescritto un periodo di permanenza sul territorio italiano utile ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana.
Relativamente a tale nozione il Regolamento di attuazione della citata legge n.91/92, emanato con D.P.R. n.572/1993, all’art.1, comma 2, lett. a) recita: “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato, chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.
Pertanto, il periodo di residenza utile ai fini dell’acquisto del nostro status civitatis è da ritenersi esclusivamente quello decorrente dalla data in cui l’interessato risulta aver assolto entrambe le condizioni poste dalla succitata disposizione per la configurabilità della residenza legale sul nostro territorio, ossia di essere in regola con le norme di ingresso e soggiorno degli stranieri ed essere registrato nell’anagrafe della popolazione del Comune Italiano di residenza.
Peraltro sono stati evidenziati numerosi casi per i quali l’applicazione della norma regolarmente sulla base di una interpretazione letterale della stessa appariva estremamente restrittiva per i soggetti interessati, tenuto conto che l’obbligo del rispetto delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno, nonché quelle riguardanti l’iscrizione anagrafica, incombeva a persona diversa dall’interessato minorenne.
Trattasi delle fattispecie afferenti i soggetti nati in Italia oppure qui residenti dalla minore età per i quali i rispettivi esercenti la patria potestà, legalmente residenti in Italia, hanno omesso di provvedere alla regolarizzazione dei figli, nel primo caso, non iscrivendoli nel proprio permesso di soggiorno, nel secondo, non registrandoli nell’anagrafe del comune italiano di residenza oppure hanno provveduto ad assolvere gli adempimenti prescritti a distanza di tempo dal momento in cui ne incombeva l’obbligo.
Al riguardo, si è ritenuto di acquisire l’avviso del Consiglio di Stato che, con parere n.940/96 reso dalla Sezione Prima in data 6 novembre 1996, ha condiviso l’opinione che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possono considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di cui si discute, alla triplice condizione che:

“a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo. Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile”.

Pertanto, secondo l’Alto Collegio solo con il concorso delle suddette condizioni il minore nato in Italia può considerarsi “legalmente residente dalla nascita”.
Per quanto concerne poi il caso diverso del minore straniero immigrato dopo la nascita, in posizione regolare dal punto di vista del permesso di soggiorno ma non iscritto all’anagrafe per inadempienza del genitore che avrebbe dovuto provvedervi, anche in questo caso si può giungere all’interpretazione più favorevole alla seguente duplice condizione:

a) la posizione dei genitori sia regolare anche dal punto di vista anagrafico;

b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta una situazione di irregolarità dal punto di vista del permesso di soggiorno: come potrebbe avvenire nel caso in cui il genitore abbia un titolo di ingresso e di soggiorno strettamente individuale e non estensibile di diritto ai componenti del nucleo familiare.

Infine, si ritiene opportuno che venga richiamata la particolare attenzione dei Comuni sulle istruzioni impartite – con circolare allegata in copia – dal competente Ministero di Grazia e Giustizia agli Ufficiali di Stato Civile, per il tramite dei Procuratori Generali della Repubblica, in merito a talune problematiche afferenti le disposizioni riguardanti la Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, entrata in vigore nel loro testo originario alla data del 31 dicembre 1996, nonché sulle istruzioni al riguardo impartite dal Ministero degli Affari Esteri alle Autorità diplomatico-consolari con l’unito telex.
Trattasi, in particolare, degli artt. 64, 66 e 67, unitamente ai rimanenti articoli del Titolo IV della legge in argomento.

Pertanto, come rappresentato dal predetto Dicastero, a decorrere dal 21.12.1996 “le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione che possiedono i requisiti richiesti per il riconoscimento automatico in Italia possono essere presentati direttamente agli ufficiali dello stato civile, o ai Capi degli Uffici Consolari che ne esercitano le funzioni all’estero, per essere trascritti, iscritti o annotati come per legge. E ciò a prescindere dal momento temporale in cui le sentenze e gli atti stranieri sono stati formati.
Infatti, con l’entrata in vigore del titolo IV della legge 218/95, viene riconosciuta de-jure efficacia in Italia ai provvedimenti giurisdizionali ordinari e di volontaria giurisdizione dei giudici stranieri. E tali provvedimenti vengono presi in considerazione unicamente per gli effetti (che dopo il 31/12/1996 sono automatici e immediati, nel rispetto di determinati presupposti condizionali) loro attribuiti nell’ordinamento giuridico interno.
Si tratta quindi di provvedimenti ai quali non si applica la previsione di cui all’art.72, n.1 della legge medesima. Questa, in particolare, prende in considerazione la situazione dei processi civili da proporre o già proposti davanti ai giudici italiani in materia di diritto internazionale privato.
E stabilisce che la nuova situazione normativa stabilita per determinare l’ambito della giurisdizione italiana e per individuare il diritto disciplinante le singole categorie di rapporti giuridici, deve essere applicata soltanto alle domande giudiziali proposte dopo il 31.12.1996. A meno che, nel nuovo giudizio, non occorra fare riferimento ad una situazione giuridica creata ed esaurita quanto ai suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Con l’occasione si ricorda infine che la legge n.218/95 fa comunque salve, per la materia cui essa si riferisce, le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte”.

Le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato all’attenzione , per quanto di rispettiva competenza, dei Signori Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale nonché degli Uffici che trattano la “subjecta materia”, per opportuna informazione e per l’esatto adempimento.
Tornerà gradito un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Marino)




Martedì, 18 Febbraio 1997