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Circolare n. K.28.4 del 13 novembre 2000
Ministero dell'Interno

Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato – art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476 – Effetti della trascrizione del provvedimento di adozione - OGGETTO: Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato – art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476 – Effetti della trascrizione del provvedimento di adozione.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 concernente “Nuove norme sulla cittadinanza”, stabilisce all’art. 3 che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, confermando la previsione già contenuta nell’art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione e affidamento dei minori.

           L’interpretazione data alla norma è stata quella di considerare cittadino italiano l’adottato alla data in cui il provvedimento straniero di adozione diveniva definitivo.

            La recente legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione ha apportato modifiche alla predetta legge n. 184\1983.

            Con tale ultima legge, infatti, è stata adottata una maggiore uniformità delle procedure relative alla materia dell’adozione internazionale fra gli Stati contraenti assicurando il riconoscimento delle adozioni realizzate in ciascun Paese in conformità alla Convenzione.

            Il nuovo procedimento di adozione internazionale comprende una fase in Italia che termina con il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni ed una fase all’estero che si conclude con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera.

            Solo dopo tale pronuncia il bambino, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali - istituita dalla predetta legge n. 476 - entra in Italia in una situazione di affidamento familiare (ex art. 34 della legge), che dura tutto il tempo necessario al Tribunale per la verifica che il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla Convenzione dell’Aja.

            Se il Paese estero in cui è stato emesso il provvedimento di adozione è uno dei Paesi che ha ratificato la Convenzione, il Giudice, dopo aver verificato che non sussistono le condizioni previste dall’art. 24 per il diniego - che cioè non è manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore - e che sussistono le condizioni previste dall’art. 35 della legge, che cioè non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia dei minori, che sussista la certificazione di conformità alla Convenzione nonchè l’autorizzazione all’ingresso in Italia emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile (art. 35, n. 3).

            Se, invece, l’adozione è avvenuta in un Paese che non ha ratificato la Convenzione, o che non sia firmatario di accordi bilaterali, il Tribunale dei minorenni deve espletare un’indagine più complessa (art. 36, n. 2), che entra nel merito dell’adozione stessa, tra cui, ad esempio, la verifica della prova della condizione di abbandono del minore.

            Per quanto riguarda la questione di specifico interesse, relativa alla decorrenza dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato, si fa presente che l’art. 34, n. 3 della legge n. 184\1983, così come modificato dalla legge n. 476 stabilisce che questo avverrà “...per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile”.

            Tale dizione ha fatto sorgere dubbi in merito alla effettiva decorrenza dell’acquisto della nostra cittadinanza da parte del minore.

            Dal tenore letterale della norma sembrerebbe, infatti, che l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato abbia natura costitutiva, e quindi efficacia ex nunc, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione del provvedimento di adozione.

            C’è da osservare però che tale interpretazione conferirebbe alla trascrizione del provvedimento di adozione natura costitutiva del nostro status civitatis e non avrebbe, come più conforme a tale istituto, la funzione di attribuire pubblicità e certezza giuridica all’atto stesso.

            Inoltre, poichè abbiamo visto che il giudice ordina la trascrizione dopo aver espletato una procedura che può anche essere piuttosto complessa (soprattutto per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione), ogni ritardo della trascrizione del provvedimento di adozione potrebbe comportare un danno nei confronti dell’adottato, come ad esempio nel caso in cui tale trascrizione avvenisse successivamente al compimento della maggiore età dell’interessato, pur se la pronuncia del giudice estero fosse avvenuta durante la minore età. Ciò gli precluderebbe l’acquisto ope legis della nostra cittadinanza.

            Ciò non sembra che si attagli allo spirito della legge n. 476\98 che pone al centro di tutta la complessa procedura l’interesse primario del bambino e sarebbe inoltre in netto contrasto con il disposto di cui all’art. 27 della legge che equipara lo stato di figlio legittimo a quello di figlio adottivo.

            Attesa la rilevanza della questione è stato interessato il Ministero della Giustizia, tuttora competente nella materia dell’ordinamento dello stato civile, nonché la Commissione per le adozioni internazionali, che hanno condiviso le perplessità manifestate da questo Ufficio confermando che la trascrizione del provvedimento di adozione non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della cittadinanza italiana, ma va invece considerata come condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione che, una volta trascritto, " esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia”.

            Tale interpretazione, secondo il citato Dicastero, risulta coerente con i principi generali dell’Ordinamento di Stato Civile, “nell’ambito del quale l’iscrizione o la trascrizione di un atto nei registri ha la sola funzione di attribuire certezza giuridica e dare pubblicità ai fatti registrati, giammai quella di incidere sul momento costitutivo di uno status giuridico il cui sorgere scaturisce esclusivamente dagli atti o dai fatti ai quali la legge attribuisce l’efficacia costitutiva del rapporto giuridico”.

            In tema di adozione internazionale, il titolo avente efficacia costitutiva del nostro status civitatis non può che essere il provvedimento di adozione in quanto, determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide anche sull’acquisto della nostra cittadinanza.  

            In conclusione la trascrizione negli atti di stato civile del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria non è condizione costitutiva dello status civitatis italiano. Rende solo possibile l’efficacia ex tunc del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all’atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte a due diversi status giuridici trascritti sugli atti di stato civile del minore: di affidamento familiare fino al momento della pronuncia, da parte del Tribunale dei minori, dell’ordine di trascrizione e solo successivamente di adozione con la conseguente acquisizione della cittadinanza italiana.

              Il predetto Ministero ha altresì fornito il proprio avviso in ordine alla eventuale applicabilità nella procedura di cui trattasi dell'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 concernente il "Regolamento di esecuzione della legge recante nuove norme in materia di cittadinanza."

              Com’è noto, l'attestazione riguardante le ipotesi di acquisto o riacquisto della cittadinanza è emessa dal Sindaco sul presupposto che si tratti di effetto riconducibile ad una specifica previsione normativa e cioè che non richieda una dichiarazione dell'interessato. La predetta attestazione costituisce l'atto in forza del quale l'ufficiale dello stato civile esegue la trascrizione nei registri di cittadinanza e l'annotazione nell'atto di nascita.

              Nel caso di adozione internazionale tale attestazione, oltre a non essere necessaria, non è neanche più compatibile con la disposizione in argomento (art. 3 della legge n.476/1998 che ha modificato l’art. 34 della legge n.184/1983).

              Infatti, se il titolo costitutivo dello "status civitatis" – che è il provvedimento straniero di adozione - acquista efficacia ex tunc solo con la trascrizione nei registri dello stato civile, la attestazione da parte del Sindaco dell'avvenuto acquisto non ha più ragione di essere in quanto non potrebbe essere emessa prima di tale registrazione, ed è solo da quel momento che può dirsi perfezionato l'iter complesso che determina a tutti gli effetti l'acquisto della cittadinanza. Ne discende, pertanto, che nei casi di acquisto “ope legis” della cittadinanza italiana per effetto di adozione di un minore straniero, l’adempimento della trascrizione del provvedimento di adozione assorbirà quelli ulteriori previsti invece dalla norma regolamentare citata per le altre fattispecie di acquisto automatico previste dalle legge.

              Attesa la particolare rilevanza e urgenza della questione, tenuto conto che le disposizioni sulla procedura in tema di adozione internazionale hanno piena efficacia con la pubblicazione dell’albo degli Enti autorizzati (G.U. del 31 ottobre 2000), si invitano le SS.LL. -competenti sulla vigilanza della tenuta dei registri di stato civile-a voler disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza dei Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

                     

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Sorge




Lunedì, 13 Novembre 2000