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Circolare del 27 aprile 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione

Allargamento dell'Unione Europea del 1 maggio 2004 - ROMA, 27 APRILE 2004

POLZONE POLTERRA POLMARE POLARIA LORO SEDI
E, P.C. QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI
N.400/C/2004/395/P/10.2.45/I DIV.

VOCE: ALLARGAMENTO U.E..1° MAGGIO 2004

PER OPPORTUNA NOTIZIA E NORMA , SI COMUNICA CHE IL 1 MAGGIO P.V.

ENTRERANNO A FAR PARTE DELL’UNIONE EUROPEA I SOTTONOTATI PAESI:

REPUBBLICA CECA;
REPUBBLICA DI ESTONIA;
REPUBBLICA DI CIPRO;
REPUBBLICA DI LETTONIA;
REPUBBLICA DI LITUANIA;
REPUBBLICA DI UNGHERIA;
REPUBBLICA DI MALTA;
REPUBBLICA DI POLONIA;
REPUBBLICA DI SLOVENIA
REPUBBLICA DI SLOVACCHIA.

L’ADESIONE DEI CITATI STATI ALL’UNIONE EUROPEA COMPORTA L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEI RELATIVI CITTADINI, DELLO STATUS DI “COMUNITARI”. NE CONSEGUE CHE NEI CONFRONTI DEI PREDETTI DOVRANNO ESSERE APPLICATE TUTTE LE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, SIA NAZIONALI CHE COMUNITARIE, CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI COMUNITARI NELLO SPAZIO COMUNE. PER EFFETTO DI TALE DECISIONE NON SARANNO, TUTTAVIA, ABOLITI I CONTROLLI ALLE FRONTIERE IN QUANTO, AI SENSI DELLART. 3, PARAGRAFO 2 DELL’ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLE CENNATE REPUBBLICHE, DETTI STATI , PUR APPARTENENDO ALLO SPAZIO COMUNE EUROPEO, APPLICHERANNO LA CONVENZIONE DI SCHENGEN SOLO IN UNA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SECONDA FASE (PRESUMIBILMENTE DOPO IL 2006) A SEGUITO DI SPECIFICHE DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA. PREMESSO CHE, ALL’ATTO DELLE VERIFICHE DI FRONTIERA, DOVRANNO APPLICARSI TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MANUALE COMUNE RIFERITE AI COMUNITARI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DI CODESTI UFFICI, SULLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE SOTTONOTATE PRESCRIZIONI:

I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA’ EUROPEA DOVRANNO ESSERE ASSOGGETTATI AI C.D. CONTROLLI MINIMI CHE SI SOSTANZIANO “NELL’ACCERTARE L’IDENTITA’ DELLA PERSONA IN BASE A DOCUMENTI DI VIAGGIO PRESENTATI O ESIBITI E NEL VERIFICARE IN MODO SEMPLICE E RAPIDO LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO CHE CONSENTE DI ATTRAVERSARE LA FRONTIERA E LA PRESENZA DI INDIZI DI FALSIFICAZIONE O DI CONTRAFFAZIONE”. NON DOVRANNO, QUINDI, ESSERE ACCERTATE ALL’ATTO DELLE VERIFICHE DI FRONTIERA:
LA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI DI SUSSISTENZA, LO SCOPO DEL VIAGGIO E LA CONSEGUENTE VERIFICA DEI RELATIVI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI. SUI DOCUMENTI DEI CITTADINI COMUNITARI NON DOVRANNO ESSERE APPOSTI TIMBRI DI INGRESSO.

CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO NEL MANUALE COMUNE (VEDASI PARTE II – SEZ. 1.3 RELATIVA ALLE MODALITA’ DI CONTROLLO) I COMUNITARI POTRANNO ESSERE, SOTTOPOSTI A CONTROLLI APPROFONDITI, IN ENTRATA ED IN USCITA, SOLO IN SINGOLI CASI OVVERO QUANDO “ VI SONO INDIZI CHE LA PERSONA INTERESSATA POSSA PREGIUDICARE L’ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA O LA SALUTE PUBBLICA”. SI RAPPRESENTA, INOLTRE, CHE L’ART. 18 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ EUROPEA, NEL SANCIRE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE ED AL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DA PARTE DEI RELATIVI CITTADINI, FA SALVE LE LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE NORME POSTE A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA INTERNA NONCHE’ QUELLE CONNESSE ALLA SANITA’ PUBBLICA. NE CONSEGUE, PERTANTO, CHE I CITTADINI APPARTENENTI AI PREDETTI STATI NON POSSONO ESSERE DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, AD ECCEZIONE DELLE SUINDICATE IPOTESI.

TALI PREVISIONI SONO, PERALTRO, RIBADITE NEL CITATO MANUALE COMUNE CHE , NELLA PARTE II – SEZIONE 6.1, RECANTE DISPOSIZIONI SUI CIITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE LORO FAMILIARI SANCISCE CHE “AD UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA’ EUROPEE IN POSSESSO DEL DOCUMENTO RICHIESTO PER L’ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA PUO’ ESSERE RIFIUTATO L’INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE DIVERSA DA QUELLA IN CUI EGLI E’ CITTADINO SOLTANTO SE QUESTI E’ CONSIDERATO PERICOLOSO PER L’ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA NAZIONALE O LA SALUTE PUBBLICA. A TALE SCOPO E’ POSSIBILE LA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DELLE PERSONE RICERCATE, IN ESITO ALLE QUALI PUO’ ESSERE RIFIUTATO L’INGRESSO”.
A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DOVRANNO ESSERE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEI PREDETTI CITTADINI LE PROCEDURE DI CONTROLLO PRATICATE AI CITTADINI DI STATI U.E. NON ADERENTI ALL’ACCORDO DI SCHENGEN ( ES. GRAN BRETAGNA).

PREMESSO QUANTO SOPRA, NEL RICHIAMARE NEL CONTEMPO LE PRECEDENTI CIRCOLARI RELATIVE AI CITTADINI COMUNITARI, SI PREGANO CODESTI UFFICI DI ESTENDERE IL CONTENUTO DELLA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.
LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA AVRANNO CURA DI PARTECIPARE QUANTO SOPRA AGLI UFFICI CON ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA RIENTRANTI NELLE RISPETTIVE COMPETENZE TERRITORIALI. NEL CONFIDARE IN UNA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE CENNATE DISPOSIZIONI, SI FA RISERVA DI COMUNICARE EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI ANCHE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO, RILASCIATI DAI NUOVI STATI ADERENTI, AI FINI DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE.

IL DIRETTORE CENTRALE PANSA.



Martedì, 27 Aprile 2004