Circolare del 27 aprile 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione
Allargamento dell'Unione Europea del 1 maggio 2004 - ROMA, 27 APRILE 2004
POLZONE POLTERRA POLMARE POLARIA LORO SEDI
E, P.C. QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI
N.400/C/2004/395/P/10.2.45/I DIV.
VOCE: ALLARGAMENTO U.E..1° MAGGIO 2004
PER OPPORTUNA NOTIZIA E NORMA , SI COMUNICA CHE IL 1 MAGGIO P.V.
ENTRERANNO A FAR PARTE DELL’UNIONE EUROPEA I SOTTONOTATI PAESI:
REPUBBLICA CECA;
REPUBBLICA DI ESTONIA;
REPUBBLICA DI CIPRO;
REPUBBLICA DI LETTONIA;
REPUBBLICA DI LITUANIA;
REPUBBLICA DI UNGHERIA;
REPUBBLICA DI MALTA;
REPUBBLICA DI POLONIA;
REPUBBLICA DI SLOVENIA
REPUBBLICA DI SLOVACCHIA.
L’ADESIONE DEI CITATI STATI ALL’UNIONE EUROPEA COMPORTA
L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEI RELATIVI CITTADINI, DELLO STATUS DI
“COMUNITARI”. NE CONSEGUE CHE NEI CONFRONTI DEI PREDETTI
DOVRANNO ESSERE APPLICATE TUTTE LE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE,
SIA NAZIONALI CHE COMUNITARIE, CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI
INGRESSO E SOGGIORNO DEI COMUNITARI NELLO SPAZIO COMUNE.
PER EFFETTO DI TALE DECISIONE NON SARANNO, TUTTAVIA, ABOLITI I
CONTROLLI ALLE FRONTIERE IN QUANTO, AI SENSI DELLART. 3, PARAGRAFO
2 DELL’ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLE CENNATE
REPUBBLICHE, DETTI STATI , PUR APPARTENENDO ALLO SPAZIO COMUNE
EUROPEO, APPLICHERANNO LA CONVENZIONE DI SCHENGEN SOLO IN UNA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
SECONDA FASE (PRESUMIBILMENTE DOPO IL 2006) A SEGUITO DI SPECIFICHE
DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA.
PREMESSO CHE, ALL’ATTO DELLE VERIFICHE DI FRONTIERA, DOVRANNO
APPLICARSI TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MANUALE COMUNE
RIFERITE AI COMUNITARI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO RICHIAMARE
L’ATTENZIONE DI CODESTI UFFICI, SULLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE
SOTTONOTATE PRESCRIZIONI:
I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA’ EUROPEA DOVRANNO
ESSERE ASSOGGETTATI AI C.D. CONTROLLI MINIMI CHE SI SOSTANZIANO
“NELL’ACCERTARE L’IDENTITA’ DELLA PERSONA IN BASE A DOCUMENTI DI
VIAGGIO PRESENTATI O ESIBITI E NEL VERIFICARE IN MODO SEMPLICE E
RAPIDO LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO CHE CONSENTE DI ATTRAVERSARE
LA FRONTIERA E LA PRESENZA DI INDIZI DI FALSIFICAZIONE O DI
CONTRAFFAZIONE”.
NON DOVRANNO, QUINDI, ESSERE ACCERTATE ALL’ATTO DELLE VERIFICHE
DI FRONTIERA:
LA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI DI SUSSISTENZA, LO SCOPO DEL
VIAGGIO E LA CONSEGUENTE VERIFICA DEI RELATIVI DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI.
SUI DOCUMENTI DEI CITTADINI COMUNITARI NON DOVRANNO ESSERE
APPOSTI TIMBRI DI INGRESSO.
CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO NEL MANUALE COMUNE (VEDASI
PARTE II – SEZ. 1.3 RELATIVA ALLE MODALITA’ DI CONTROLLO) I COMUNITARI
POTRANNO ESSERE, SOTTOPOSTI A CONTROLLI APPROFONDITI, IN ENTRATA
ED IN USCITA, SOLO IN SINGOLI CASI OVVERO QUANDO “ VI SONO INDIZI CHE
LA PERSONA INTERESSATA POSSA PREGIUDICARE L’ORDINE PUBBLICO, LA
SICUREZZA O LA SALUTE PUBBLICA”.
SI RAPPRESENTA, INOLTRE, CHE L’ART. 18 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA
COMUNITA’ EUROPEA, NEL SANCIRE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
ED AL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DA PARTE DEI
RELATIVI CITTADINI, FA SALVE LE LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE NORME
POSTE A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA INTERNA
NONCHE’ QUELLE CONNESSE ALLA SANITA’ PUBBLICA. NE CONSEGUE,
PERTANTO, CHE I CITTADINI APPARTENENTI AI PREDETTI STATI NON
POSSONO ESSERE DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, AD
ECCEZIONE DELLE SUINDICATE IPOTESI.
TALI PREVISIONI SONO, PERALTRO, RIBADITE NEL CITATO MANUALE
COMUNE CHE , NELLA PARTE II – SEZIONE 6.1, RECANTE DISPOSIZIONI SUI
CIITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
LORO FAMILIARI SANCISCE CHE “AD UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO
DELLE COMUNITA’ EUROPEE IN POSSESSO DEL DOCUMENTO RICHIESTO PER
L’ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA PUO’ ESSERE RIFIUTATO
L’INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE DIVERSA DA
QUELLA IN CUI EGLI E’ CITTADINO SOLTANTO SE QUESTI E’ CONSIDERATO
PERICOLOSO PER L’ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA NAZIONALE O LA
SALUTE PUBBLICA. A TALE SCOPO E’ POSSIBILE LA CONSULTAZIONE DEGLI
ELENCHI NAZIONALI DELLE PERSONE RICERCATE, IN ESITO ALLE QUALI PUO’
ESSERE RIFIUTATO L’INGRESSO”.
A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DOVRANNO ESSERE ADOTTATE NEI
CONFRONTI DEI PREDETTI CITTADINI LE PROCEDURE DI CONTROLLO
PRATICATE AI CITTADINI DI STATI U.E. NON ADERENTI ALL’ACCORDO DI
SCHENGEN ( ES. GRAN BRETAGNA).
PREMESSO QUANTO SOPRA, NEL RICHIAMARE NEL CONTEMPO LE
PRECEDENTI CIRCOLARI RELATIVE AI CITTADINI COMUNITARI, SI PREGANO
CODESTI UFFICI DI ESTENDERE IL CONTENUTO DELLA PRESENTE A TUTTO IL
PERSONALE DIPENDENTE.
LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA AVRANNO CURA DI PARTECIPARE QUANTO
SOPRA AGLI UFFICI CON ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA
RIENTRANTI NELLE RISPETTIVE COMPETENZE TERRITORIALI.
NEL CONFIDARE IN UNA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE CENNATE
DISPOSIZIONI, SI FA RISERVA DI COMUNICARE EVENTUALI ULTERIORI
COMUNICAZIONI ANCHE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI NUOVI TITOLI DI
VIAGGIO, RILASCIATI DAI NUOVI STATI ADERENTI, AI FINI
DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE.
IL DIRETTORE CENTRALE PANSA.
Martedì, 27 Aprile 2004