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Circolare n. 3958 del 24 maggio 2011 Ministero dell'Interno

Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter T.U. Immigrazione -

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Servizio II Ufficio Studi e contenzioso


OGGETTO: Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto.
Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2- 10/05/2011 – Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU 286/98.
Autotutela.

Facendo seguito a quanto già rappresentato con la circolare n. 2640 datata 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti questi pervenuti in materia dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011),con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.

Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriore pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.

a) Procedimenti non ancora definiti.
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela,mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7 L. 241/90), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.

b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacchè di regola non gli viene effettuata la notifica), in caso, quindi, di specifica istanza, necessità una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/90.

Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite in materia di autotutela, con circolari n. 617 del 06/02/09 e n. 4625 del 13/08/09,in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, dalla legge n. 69/09, ai fini di determinare nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.

Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti dei S.U.I:, ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)


Vedi la circolare n. 3958 del 24 maggio 2011



Martedì, 24 Maggio 2011