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Circolare n. 32 del 12 Luglio 2004 Ministero dell'Interno

Cittadini stranieri nati in Kosovo: validitŕ documenti e certificati rilasciati da UNMIK. - Roma, 12 Luglio 2004

Prot. n. 04007115/15100/325

CIRCOLARE N. 32 (2004)

OGGETTO: Parere del Con Prot. n. 200410235-15100/397 Roma, 12 novembre 2004

CIRCOLARE N. 51

OGGETTO: Cittadini stranieri nati in Kosovo: validitĂ documenti e certificati rilasciati da UNMIK.
Si comunica alle SS.LL. che la questione relativa al riconoscimento degli atti redatti in Kosovo ed autenticati dall’UNMIK, lungamente dibattuta nel corso di apposite riunioni in sede interministeriale in occasione delle quali questo Ministero si era favorevolmente espresso, è stata risolta con la nota del Ministero degli Affari Esteri in data 11.02.2004.
In particolare, nella predetta nota, è stato disposto che l’Ambasciata d’Italia a Belgrado – Sezione distaccata di Pristina acquisisca il deposito degli specimen della firma dei funzionari dell’UNMIK incaricati di emettere le varie categorie di atti amministrativi ed effettui le opportune verifiche sulla documentazione presentata dagli interessati, ai fini del riconoscimento della validità degli atti amministrativi emessi dall’Organismo internazionale predetto.
Con la medesima nota, il Ministero degli Affari Esteri precisa, infatti, che detti atti, in quanto emessi da un organo sussidiario delle Nazioni Unite, non necessiterebbero, in linea di principio, di una legalizzazione a cura del competente Ufficio Consolare, il quale, ove ritenuto necessario, potrĂ quindi procedere a detta legalizzazione intesa come attestazione della provenienza e veridicitĂ della firma apposta su tali atti dal loro estensore.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)

Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.
Con circolare del 19 giugno 2003, venne evidenziata l’esigenza che per procedere all’iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri regolarmente residenti, l’Ufficiale di anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anzicché effettuare automaticamente l’iscrizione nei registri della popolazione residente, richiedesse ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di soggiorno di uno di essi.
In sede di attuazione, l’orientamento ministeriale di cui si è detto ha, tuttavia, ingenerato problemi cui hanno fatto seguito richieste di chiarimenti.
Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato che l’indirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 223/1989, rilevando che, una volta ricevuta la comunicazione dall’Ufficiale di Stato Civile, quello di Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo l’evenienza in cui dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio.
Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessità di pervenire ad una univoca e puntuale linea interpretativa, si è ravvisata l’opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.
L’Alto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso
o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di etĂ (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998).
Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessità dell’inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell’iscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita (art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 223 del 1989) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13 d.P.R. n. 223 del 1989) dallo straniero già regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, in esso, dimora abituale (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 223 del 1989).
Tanto ha ritenuto l’Alto Consesso sulla base della considerazione che l’iscrizione anagrafica del minore nato da stranieri regolarmente residenti in Italia, e cioè da stranieri già inclusi nel registro della popolazione residente di un determinato comune, in quanto abitualmente dimoranti, non può equipararsi sostanzialmente all’iscrizione anagrafica dello straniero maggiorenne regolarmente soggiornante. Per quest’ultimo, infatti, ai fini dell’inserimento nel registro della popolazione residente, è necessario il possesso del permesso o della carta di soggiorno, in quanto lo straniero regolarmente soggiornante è, appunto, quello che ha conseguito i predetti titoli abilitativi, mentre per il minore, fino al compimento del quattordicesimo anno di età , non è richiesto un autonomo titolo di soggiorno,ma è sufficiente quello di uno dei genitori, nel quale egli viene, appunto, iscritto.
Alla luce del cennato parere, quindi, l’iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989 e l’Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all’art. 17 del medesimo regolamento,salvo l’evenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti d’ufficio.
Il parere del Consiglio di Stato è, comunque, consultabile sul sito www.servizidemografici.interno.it. Area anagrafe – settore normativa.
Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Malinconico)



Lunedì, 12 Luglio 2004