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Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 Ministero dell’Interno

Decreto-legge 13 maggio 20 Il, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Rilascio della carta d'identità ai minori -

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali


OGGETTO: Decreto-legge 13 maggio 20 Il, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Rilascio della carta d'identità ai minori.

L'articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974.

Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell' espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi più dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

Al riguardo, al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo, si richiama il contenuto del D.P.C.M. del 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.

Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL CAPO DIPERTIMENTO
(Pansa)




Giovedì, 26 Maggio 2011