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Circolare n. 11866 del 11 maggio 2011 Ministero delle Infrastrutture

Trasporto internazionale di merci. Articolo 44 e 46 della legge 298/74(e succ. mod e integr.) Verb. Polizia Municipale di Padova n.03341097 del 16 aprile 2011 -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’ DIVISIONE 5

PROT. 11866

Roma, 11 maggio 2011

R.U. USCITA

Rif. no. 98918/2011 del 14.4.2011 e n. 98918 del 18.4.2011

Oggetto: Trasporto internazionale di merci. Articolo 44 e 46 della legge 298/74(e succ. mod e integr.) Verb. Polizia Municipale di Padova n.03341097 del 16 aprile 2011. Quesito relativo a veicoli per trasporto di merci leggeri immatricolati in Moldavia e in Ucraina.

Si fa riferimento alla note a margine indicate, con le quali, nel trasmettere in copia il verbale 03341097 del 16 aprile 2011, si richiede un parere in merito alle disposizioni applicabili a veicoli immatricolati in Moldavia o in Ucraina che svolgano attività di trasporto di pacchi e colli in territorio nazionale con veicoli leggeri.

Come è noto l’articolo 44 della legge 298/74 prevede che le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali.

In particolare la Moldavia e l’Ucraina sono due paesi aderenti alla CEMT (ora I.T.F.) e pertanto i vettori di quei Paesi possono svolgere in Italia attività di trasporto internazionale utilizzando le autorizzazioni CEMT.

L’ accordo elenca anche una serie di trasporti che possono essere liberalizzati, ai sensi dell’ accordo CEMT, dai singoli Stati membri.

L’Italia ha però posto, delle “riserve” e pertanto, come risulta dalle disposizioni che regolano i trasporti in ambito CEMT, in Italia non sono attualmente liberalizzati:

1. veicoli leggeri (trasporti di merci con veicoli il cui il Peso Totale a Carico Autorizzato compreso quello dei rimorchi, non supera 6 tonn. od il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera 3.5 tonn.),

2. trasporto di animali vivi,

3. trasporto di merci in conto proprio

4. trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico

I vettori dei paesi CEMT, che svolgono tali attività in territorio italiano senza autorizzazione devono essere pertanto sanzionati per autotrasporto abusivo, salvo che l’ accordo bilaterale stipulato tra l’Italia e il paese di stabilimento del vettore non preveda la liberalizzazione di quei medesimi trasporti.

A tal proposito si precisa comunque che al momento, con la Repubblica di Moldavia non è ancora vigente un accordo bilaterale e non sono pertanto in vigore disposizioni in materia di trasporti liberalizzati.

Si concorda, pertanto, con l’interpretazione adottata da codesta Polizia Municipale che ha sanzionato ai sensi delle disposizioni previste nell’articolo 46 della legge 298/74, per abusivismo nell’autotrasporto, il vettore che con il veicolo immatricolato in Moldavia stava svolgendo un trasporto internazionale di pacchi e di colli, con un veicolo leggero, senza autorizzazione.

Per quanto si riferisce invece al secondo quesito, con cui si richiedono chiarimenti per il caso in cui il trasporto internazionale di pacchi e colli venga svolto con un veicolo leggero immatricolato in Ucraina, si fa presente che con la Repubblica dell’Ucraina - che fa parte anche della CEMT - è vigente un accordo bilaterale, ratificato con legge 404/99, che prevede talune liberalizzazioni tra le quali i “ trasporti postali”.

Seppure nell’ accordo non viene precisato quale siano i trasporti previsti con la definizione di “ trasporti postali” si ritiene, a tal proposito, che debbano essere richiamate le definizioni più precise contenute nelle disposizioni comunitarie e/o nell’ accordo CEMT.

Nel Regolamento C.E.E.881/92 del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci su strada nella Comunità Europea - al punto 1 dell’allegato - tra i trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione sono indicati “i trasporti postali effettuati nell’ambito di un servizio pubblico” ed anche nelle disposizioni CEMT si prevede la liberalizzazione di trasporti “postali”(sempre che lo Stato membro non ponga riserva) “svolti in un regime di servizio pubblico”.

Pertanto, secondo quanto chiarito nelle disposizioni sopra richiamate nel caso prospettato, poiché il trasporto di pacchi e colli viene svolto da vettori extracomunitari in regime privatistico e per conto di terzi, e non in un “regime di servizio pubblico”il trasporto deve essere svolto dal vettore con autorizzazione bilaterale o con autorizzazione CEMT.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Paolo Sangiorgio)



Mercoledì, 11 Maggio 2011