Circolare n. 17 del 4 luglio 2011 Ministero dell'Interno
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica. -
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
OGGETTO: Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
In relazione a tal uni quesiti pervenuti, si rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Il citato articolo 7 , rubricato "Giurisdizione amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".
In proposito, si osserva che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre - chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 449/2000; più recentemente T.A.R. Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia, n. 1737/2010; T.A.R. Lazio, n. 5172/2009; T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 18712008; T.A.R. Emilia Romagna n. 287/2008; T.A.R. Liguria n. 1231/2007; T.A.R. Toscana n.31/2007; T.A.R. Veneto n. 2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 66612003).
Quindi, considerata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi che ai sensi dell'articolo 7, c. 8, del d. 19s. n. 104/2010, il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia di certificazioni anagrafiche previsto dall'articolo 36 del regolamento anagrafico) non potrà più indicare l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso. Pertanto, l'unica autorità avanti alla quale sarà consentita l'impugnazione dei decreti prefettizi in parola rimane l'autorità giudiziaria ordinaria, come anche confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da questa Direzione centrale.
Per quanto invece riguarda il termine entro cui proporre la relativa azione, da riportare in calce ai decreti stessi al fine di ottemperare al disposto di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, si informa che l'Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l'orientamento espresso da questo Ufficio relativamente all'inserimento, in calce ai decreti di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale, quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile", ritenendo che l'utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c. - il pieno rispetto dell'obbligo prescritto dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)
(Menghini)
Lunedì, 4 Luglio 2011