Circolare n. 34/E del 20 luglio 2011 Agenzia delle entrate
Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale -
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Ufficio Archivio Anagrafico
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Ufficio Archivio Anagrafico
Oggetto: Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale
Con decreto-legge del 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, é stato istituito, presso il Ministero dell´ Interno, l´Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. L’architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA), basata sull’INA, consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali, finalizzato alla circolarità delle comunicazioni anagrafiche tra i comuni italiani, e tra questi e tutte le Pubbliche Amministrazioni collegate al sistema.
In ottemperanza alle norme di Stato Civile e di Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche, con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2008 il Ministero dell’Interno ha fatto presente che il sistema INA-SAIA è predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei nomi e cognomi dei cittadini che comprendano tali caratteri. Nella stessa Circolare ha definito regole di traslitterazione, precisate nella tabella ad essa allegata, per i casi in cui non è tecnicamente possibile conservare i segni diacritici.
Per allineare il trattamento dei dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei Comuni, viene ora messa a regime la soluzione tecnica che consente di acquisire in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi dei segni diacritici, sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite dalla sopra citata circolare. Resta fermo, in
Anagrafe Tributaria, l’uso esclusivo di caratteri maiuscoli per la registrazione dei dati anagrafici, così come l’utilizzo, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata, della relativa vocale senza accento, seguita dal segno dell’apostrofo.
La composizione del codice fiscale segue il sistema di codifica definito dal Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1976, n. 13813 con l’uso esclusivo dei 26 caratteri maiuscoli contenuti nella tabella ivi riportata. L’introduzione delle modifiche in questione non influirà quindi sulla composizione del codice fiscale.
Il nome e il cognome, rilevati comprendendovi i segni diacritici, saranno riportati sul fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme agli stessi in forma traslitterata.
L’esposizione della forma traslitterata mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino. In tutti gli atti e documenti nei quali non è possibile impiegare la forma originale viene utilizzata la forma traslitterata.
L’Anagrafe Tributaria è quindi in grado di ricevere comunicazione di dati anagrafici comprendenti segni diacritici dai Comuni tramite il sistema di colloquio INA SAIA. Quando i Comuni invieranno con tale sistema di colloquio telematico i dati anagrafici contenenti segni diacritici, per i cittadini interessati verrà prodotta in via automatica, a seconda dei casi, la Tessera Sanitaria o il tesserino di codice fiscale con il nome e il cognome in entrambe le forme; tutte le altre caratteristiche - formato, contenuto e funzioni - di tali documenti restano invariate.
In ottemperanza alle norme di Stato Civile e di Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche, con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2008 il Ministero dell’Interno ha fatto presente che il sistema INA-SAIA è predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei nomi e cognomi dei cittadini che comprendano tali caratteri. Nella stessa Circolare ha definito regole di traslitterazione, precisate nella tabella ad essa allegata, per i casi in cui non è tecnicamente possibile conservare i segni diacritici.
Per allineare il trattamento dei dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei Comuni, viene ora messa a regime la soluzione tecnica che consente di acquisire in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi dei segni diacritici, sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite dalla sopra citata circolare. Resta fermo, in
Anagrafe Tributaria, l’uso esclusivo di caratteri maiuscoli per la registrazione dei dati anagrafici, così come l’utilizzo, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata, della relativa vocale senza accento, seguita dal segno dell’apostrofo.
La composizione del codice fiscale segue il sistema di codifica definito dal Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1976, n. 13813 con l’uso esclusivo dei 26 caratteri maiuscoli contenuti nella tabella ivi riportata. L’introduzione delle modifiche in questione non influirà quindi sulla composizione del codice fiscale.
Il nome e il cognome, rilevati comprendendovi i segni diacritici, saranno riportati sul fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme agli stessi in forma traslitterata.
L’esposizione della forma traslitterata mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino. In tutti gli atti e documenti nei quali non è possibile impiegare la forma originale viene utilizzata la forma traslitterata.
L’Anagrafe Tributaria è quindi in grado di ricevere comunicazione di dati anagrafici comprendenti segni diacritici dai Comuni tramite il sistema di colloquio INA SAIA. Quando i Comuni invieranno con tale sistema di colloquio telematico i dati anagrafici contenenti segni diacritici, per i cittadini interessati verrà prodotta in via automatica, a seconda dei casi, la Tessera Sanitaria o il tesserino di codice fiscale con il nome e il cognome in entrambe le forme; tutte le altre caratteristiche - formato, contenuto e funzioni - di tali documenti restano invariate.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
Attilio Befera
Mercoledì, 20 Luglio 2011