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Circolare n. 98 del 22 luglio 2011 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa. -

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
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OGGETTO:  Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa.

Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98: sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:     

1. Premessa
2. Soggetti beneficiari della sospensione
3. Modalità di sospensione
   3.1 Aziende
   3.2  Artigiani e Commercianti
   3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei   contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
   3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera
   3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
4. Modalità di recupero contributi sospesi
5. Istruzioni contabili.
   5.1. Contributi dovuti dalle aziende

1. Premessa

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Con un successivo decreto e con due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare il suddetto stato di emergenza.

E’ quindi intervenuta l’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011 (allegato 1), la quale ha tra l’altro (art. 3, c. 2) previsto - fino al 16 dicembre 2011 - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Infine, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha disposto all’art. 23, c. 44 (allegato 2) la proroga di detta sospensione fino al 30 giugno 2012.

2. Soggetti beneficiari della sospensione

Hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 i soggetti – operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 – rientranti nelle seguenti categorie:

datori di lavoro privati (anche del settore agricolo),

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli),

liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Al fine di usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 3) alla sede Inps competente.

Si sottolinea che potrà essere presentata una unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

Si sottolinea, peraltro, che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territorio dell’isola di Lampedusa.

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. Modalità di sospensione

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 27 giugno 2011 - 30 giugno 2012.

3.1. Aziende con dipendenti

Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarda i periodi di paga da “giugno 2011”a “maggio 2012”.

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 98/2011”.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da giugno2011 amaggio 2012, le aziende interessate inseriranno nell’elemento , , il nuovo valore “N961” e le relative (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei - e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

3.2. Artigiani e Commercianti

Per effetto delle sospensioni previste dalle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

06/07/2011

Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011

20/08/2011

II rata sul minimale per l’anno 2011

16/11/2011

III sul minimale per l’anno 2011

30/11/2011

II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011

16/02/2012

IV sul minimale per l’anno 2011

16/05/2012

I rata sul minimale per l’anno 2012

30/06/2012

Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012


La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

3.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2010 e primo acconto 2011, secondo acconto 2011, saldo 2011 e primo acconto 2012, incoincidenza con i versamenti fiscali.

Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 al 16 giugno 2012 (compensi erogati nei mesi da giugno 2011 a maggio 2012).

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di il valore 15: Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e DL n. 98/2011. Validità dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012.

Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.

3.4. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/09/2011

1° trimestre 2011

16/12/2011

2° trimestre 2011

16/03/2012

3° trimestre 2011

16/06/2012

4° trimestre 2011



La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

3.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/07/2011

1^ rata 2011

16/09/2011

2^ rata 2011

16/11/2011

3^ rata 2011

16/01/2012

4^ rata 2011



La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

4. Modalità di recupero dei contributi sospesi.

La più volte citata OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 e l’art. 23, c. 4, del D.L. 98/2011 nulla dispongono in merito alle modalità di recupero dei contributi sospesi.

Al riguardo, quindi, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.

5. Istruzioni contabili

5.1. Contributi dovuti dalle aziende

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice “N961”, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/127, assistito da apposito partitario contabile.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, all’emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto appena istituito. Copia della lista deve essere trasmessa all’ufficio competente della contabilità ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul citato partitario.

Nell’allegato n. 4 è riportato il conto GPA 00/127 di nuova istituzione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Il Direttore Generale     
      Nori



Venerdì, 22 Luglio 2011