Circolare n. 22 del 3 agosto 2011 Ministero dell'Interno
Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex articolo 19 DPR 396/2000 -
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area 111- Stato Civile
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area 111- Stato Civile
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
LORO SEDI
OGGETTO: Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex articolo 19 DPR 396/2000.
Come è noto l'articolo 19 del D.P.R. 396/2000 prevede che gli atti formati all'estero, relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, possano essere trascritti nei registri dello stato civile su richiesta degli interessati.
Il medesimo articolo prevede altresì che l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare copia integrale dell'atto trascritto, sempre su richiesta degli interessati.
Con circolare MIACEL n. 2 del 26 Marzo 2001, la norma è stata interpretata nel senso di consentire una mera trascrizione riproduttiva del documento originale, al solo scopo di offrire agli stranieri residenti nel nostro paese la possibilità di ottenere dall'ufficiale dello stato civile italiano la copia di un atto che li riguarda, senza doversi rivolgere al competente organismo estero.
Di conseguenza, si è ritenuto che non fosse consentito apporre annotazioni nell'atto già trascritto. Parimenti è stato disposto che fosse possibile rilasciare solo copie integrali dell'atto trascritto e non anche certificazioni e solo su richiesta di un soggetto menzionato nell'atto stesso.
La giurisprudenza civile, nel corso degli ultimi anni, con alterne pronunce, prevalentemente sfavorevoli all'amministrazione, ha sottoposto a rilievi critici l'interpretazione ministeriale relativamente ad alcune richieste di annotazione di atti pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia, ritenendo che il termine trascrizione non possa che significare l'attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione meramente riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico.
D'altronde, anche la prassi in materia ha evidenziato come l'impossibilità di effettuare annotazioni sugli atti di matrimonio trascritti ex articolo19 può comportare problemi non solo per i diretti interessati ma anche per i soggetti che con essi vengono a contatto, con riguardo per esempio alla richiesta di annotazioni di convenzioni matrimoniali per le quali l'articolo 162 del codice civile prevede la non opponibilità ai terzi se non annotate a margine dell'atto di matrimonio, oppure con riguardo alle convenzioni relative alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali ex articolo 30 della L.218/95.
A seguito di dette problematiche, si è ritenuto necessario richiedere il parere al Consiglio di Stato circa l'interpretazione da dare alla norma con riguardo alle richieste di annotazioni riguardanti le convenzioni matrimoniali per le quali l'annotazione è obbligatoriamente prevista da una norma di legge per
l'efficacia pubblicistica della convenzione stessa, consentendo l'annotazione di
tali convenzioni sugli atti trascritti ex articolo19, fermo restando il regime vigente per tutti gli altri atti.
Il Consiglio di Stato, Sez. I, con decisione n.1732 del 12 luglio 2011 ha espresso l'avviso
"che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, debba ritenersi condivisibile l'impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi".
Con riguardo invece alle annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex articolo 19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri, l'Alto Consesso ha ritenuto che, in tali ipotesi, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, tenendo conto di quanto emerso in giurisprudenza, l'articolo 19 del D.P.R. n. 396 del 2000 non precluda l'annotazione delle convenzioni matrimoniali, "ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione agli stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi
esteri".
Pertanto, tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato ed in applicazione del principi di imparzialità e buon funzionamento della pubblica amministrazione, gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex articolo 19, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi.
Inoltre, come indicato dall'Alto Consesso, le copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto.
Per quanto non modificato dalla presente circolare, restano ferme le direttive di cui alla circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la fattiva consueta collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giovanna Menghini
Giovanna Menghini
Sabato, 6 Agosto 2011