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Circolare n. 5324 del 26 settembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Emergenza umanitaria connessa con l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai paesi del nord Africa -

PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Commissario delegato emergenza Nordafrica
        
OGGETTO: applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 - artt. 9, 10 e 13
Modalità attuative della direttiva prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004 per la gestione delle richieste di rimborso limitatamente agli interventi effettuati in occasione dell’emergenza connessa con l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai paesi del nord Africa

In attuazione dell’intesa sottoscritta il 6 aprile u.s. il sistema nazionale di protezione civile è stato chiamato a fronteggiare l’emergenza connessa con l’eccezionale afflusso dei migranti provenienti dai paesi del nord Africa. Si rende, pertanto, opportuno impartire specifiche disposizioni volte ad agevolare e velocizzare la liquidazione dei rimborsi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, integrando opportunamente le procedure previste dalla direttiva prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.
Le presenti disposizioni, che sono state preventivamente condivise con le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano oltre che con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, trovano applicazione ESCLUSIVAMENTE per la gestione delle richieste di rimborso per gli interventi effettuati in occasione dell’emergenza di cui in oggetto.

A - MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DEI RIMBORSI
La partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle operazioni di assistenza ai migranti provenienti dal nord Africa è autorizzata con note di attivazione a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011, la cui scadenza è al momento stabilita al 31 dicembre 2011.
Le autorizzazioni decorrono dalla data di adozione e sono vigenti fino a cessate esigenze, compatibilmente con la durata dello stato di emergenza.
La particolarità del contesto emergenziale ha comportato l’esigenza di provvedere all’attivazione del concorso del volontariato di protezione civile secondo modalità diversificate sia in ragione del territorio interessato, che della tipologia delle attività e delle organizzazioni coinvolte.
Di seguito si richiamano le diverse tipologie di autorizzazioni finora adottate.


A.1 - ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO IMPIEGATO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA A SUPPORTO DEL PREFETTO DI PALERMO - COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3924/2011
Con nota prot. n. 14639 del 2 marzo 2011 il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana è stato autorizzato ad impiegare le organizzazioni di volontariato siciliane.
La nota indicata ha attribuito alla Regione Siciliana il compito di:

- coordinare l’impiego dei volontari sul territorio regionale;

- provvedere all’accreditamento delle presenze ed al conseguente rilascio delle relative attestazioni;

- curare direttamente l’istruttoria delle richieste di rimborso, secondo le procedure ordinarie vigenti.

A.2 - ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO PER ESIGENZE DIRETTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – COMMISSARIO DELEGATO EX O.PC.M. N. 3933/2011
Con nota prot. 25417 del 15 aprile 2011 è stata autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a favore dei volontari appartenenti alle organizzazioni di rilievo nazionale componenti della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che potranno essere impiegati direttamente dallo scrivente Dipartimento in precise e particolari circostanze.
Al fine di soddisfare esigenze specifiche rappresentate direttamente dalla struttura commissariale, fino alla data odierna sono state adottate le seguenti autorizzazioni:
- nota prot. n. 1330 del 25 maggio 2011, finalizzata all’attivazione di uno specifico presidio infermieristico nelle strutture di accoglienza sul territorio della Regione Lombardia – organizzazione Coordinamento Infermieri Volontari per l’Emergenza Sanitaria - CIVES;

- note prot. n. 1470 del 30 maggio 2011 e n. 1587 del 3 giugno 2011, finalizzate all’attivazione di un presidio sanitario a bordo delle navi in partenza da Lampedusa (Ag) con a bordo i migranti sbarcati sull’isola – organizzazioni Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS; Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Coordinamento Infermieri Volontari per l’Emergenza Sanitaria – CIVES;

- note prot. n. 1588 del 3 giugno 2011 e n. 2081 del 17 giugno 2011, finalizzate all’attivazione di alcuni specifici servizi nell’area di accoglienza e transito di Manduria (Ta) – organizzazioni Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS; Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band Servizio Emergenza Radio – FIR CB.
In relazione a tali impieghi, tutte le note suindicate attribuiscono allo scrivente Dipartimento della Protezione Civile, anche mediante le squadre operative (COA di Lampedusa e NOP di Manduria) sui diversi territori interessati, il compito di:

- coordinare l’impiego dei volontari sul territorio regionale;

- provvedere all’accreditamento delle presenze ed al conseguente rilascio delle relative attestazioni;

- curare direttamente l’istruttoria delle richieste di rimborso, secondo le procedure ordinarie vigenti.
Tali autorizzazioni, in ragione delle specifiche finalità, contengono disposizioni particolari sulle quali si richiama l’attenzione (autorizzazione all’utilizzo dei mezzi propri e/o dei mezzi aerei).


A.3 - ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AI MIGRANTI COORDINATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, NONCHE’ DELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI SOGGETTI ATTUATORI EX O.P.C.M. N. 3933/2011
Al fine di consentire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di assistenza ai migranti trasferiti in strutture di accoglienza sull’intero territorio nazionale, secondo le esigenze ravvisate dai Soggetti Attuatori nominati in attuazione dell’O.P.C.M. n. 3933/2011 nelle diverse regioni, con la richiamata nota prot. n. 25147 del 15 aprile 2011, è stata autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 anche a favore e dei volontari appartenenti alle organizzazioni territoriali iscritte negli elenchi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Tale autorizzazione riguarda anche le organizzazioni di volontariato non appartenenti al settore della protezione civile, il cui coinvolgimento è consentito dall’applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 194/2001, ed assume particolare significato in ragione della specifica natura dell’intervento di assistenza necessario.
La nota indicata ha attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di:

- coordinare l’impiego dei volontari sul territorio regionale e nelle attività di assistenza ai trasferimenti dei migranti sull’intero territorio nazionale;

- provvedere all’accreditamento delle presenze ed al conseguente rilascio delle relative attestazioni.
La determinazione delle procedure per la gestione delle richieste di rimborso è stata, infine, rimessa ad una successiva intesa e vi si provvede con la presente nota circolare.
Con la nota di cui trattasi è stata anche richiesta la presentazione di un prospetto dell’impiego del volontariato, finalizzato all’acquisizione di una stima dei relativi fabbisogni, articolati per tipologie di organizzazioni coinvolte e di spese autorizzate. Lo schema per l’elaborazione dei prospetti in questione è stato successivamente diramato con diverse note del Servizio Volontariato di questo Dipartimento inviate in data 10, 13 e 21 giugno u.s.


A.4 - ATTIVAZIONI DEL VOLONTARIATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - CASISTICHE
L’intervento dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana nel presente contesto emergenziale è stato disciplinato con modalità differenti, sia in relazione ai territori che ai periodi. L’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 è stata disciplinata in conformità a quanto previsto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dal conseguente Regolamento interno adottato con Ordinanza del Commissario Straordinario C.R.I. n.0540-10 del 4 novembre 2010.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, con nota prot. n. 12107 del 18 febbraio 2011, l’applicazione dei predetti benefici normativi è stata autorizzata sull’intero territorio nazionale, con oneri a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
Con tale nota, l’intera procedura inerente il coordinamento operativo dei volontari e l’erogazione dei relativi rimborsi è stata posta a carico della Croce Rossa Italiana, secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento interno.
Successivamente, con le note di seguito elencate ed a decorrere dalle rispettive date di adozione, sulla base delle esigenze di assistenza ai migranti riscontrate nelle Regioni interessate, il Dipartimento ha ritenuto di applicare l’art. 13 del D.P.R. 194/2001 ed ha concordato l’assunzione a proprio carico dell’onere economico conseguente all’applicazione dei benefici di legge:

- per la Regione Lombardia, a decorrere dal 25 maggio 2011, giusta nota prot. n. 1331, in pari data;

- per la Regione Liguria, a decorrere dal 26 maggio 2011, giusta nota prot. n. 1347, in pari data;

- per la Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 10 giugno 2011, giusta nota prot. n. 1839 in pari data.
Con tali note si è rinviata ad una successiva intesa tra lo scrivente Dipartimento e le Regioni interessate la disciplina per la mobilitazione e l’accreditamento dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana e l’individuazione di apposite procedure per la gestione delle richieste di rimborso.
Con successiva nota prot. n. 4004 del 12 agosto 2011, su richiesta della Croce Rossa Italiana e in considerazione del protrarsi dell’emergenza, in applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 194/2001, l’autorizzazione generale già concessa il 18 febbraio, è stata modificata, assumendo, a decorrere dal 16 agosto 2011 a carico del Dipartimento l’onere relativo all’applicazione dei benefici di legge a favore dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana con riferimento all’intero territorio nazionale.
Sono state, infine, disposte le seguenti specifiche autorizzazioni, finalizzate a particolari attività:
- nota prot. 24874 del 14 aprile 2011 – autorizzazione, con oneri a carico della Croce Rossa Italiana, all’impiego di un contingente di 50 volontari nell’ambito delle attività promosse dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in territorio tunisino;
- nota prot. n. 1345 del 26 maggio 2011 – autorizzazione, con oneri a carico del Dipartimento ex art. 13 D.P.R. 194/2001, finalizzata all’attivazione di un presidio sanitario a bordo della nave Excelsior in partenza da Lampedusa (Ag) in data 26 maggio, con a bordo i migranti sbarcati sull’isola e diretta in diversi porti italiani;
- nota prot. n. 1469 del 30 maggio 2011 - autorizzazione, con oneri a carico del Dipartimento ex art. 13 D.P.R. 194/2001, finalizzata all’attivazione di un presidio sanitario a bordo della nave Flaminia in partenza da Lampedusa (Ag) in data 29 maggio, con a bordo i migranti sbarcati sull’isola e diretta a Taranto;
- nota prot. n. 3995 del 12 agosto 2011 – autorizzazione, con oneri a carico della compagnia armatrice, finalizzata all’attivazione di un presidio sanitario a bordo della nave Audacia in partenza da Lampedusa (Ag) in data 8 agosto 2011, con a bordo i migranti sbarcati sull’isola e diretta a Taranto.


B - CONDIVISIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE
Si forniscono specifiche indicazioni in ordine alle modalità attuative per l’effettuazione delle istruttorie finalizzate alla liquidazione dei rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001.


B.1 - ART. 9 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI
Al fine di fornire ai datori di lavoro indicazioni univoche, tutte le richieste di rimborso ai sensi dell’art. 9:
1. devono essere trasmesse alla struttura di protezione civile della Regione o Provincia Autonoma nella quale ha sede l’organizzazione di appartenenza (per le Organizzazioni di rilievo nazionale si consideri la sede operativa della sezione di appartenenza del volontario) ;

2. devono essere formulate su carta intestata dell’azienda, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/modello_di_richiesta_di_rimborso_del_datore_lavoro.pdf
e deve recare in oggetto l’indicazione ‘EMERGENZA NORD-AFRICA’;

3. in caso di aziende che richiedono il rimborso per più di un dipendente è consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente l’elenco dei lavoratori interessati;

4. devono riportare, in allegato, il prospetto recante l’indicazione del costo del lavoratore redatto secondo l’apposito modello, anch’esso riprodotto in carta intestata dell’azienda e firmato dal titolare o dal legale rappresentante;

5. i giorni da considerare ai fini del calcolo del rimborso sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escludendo, quindi, i giorni festivi ed il sabato qualora la retribuzione del dipendente sia calcolata su base mensile, ovvero tali giorni non siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effetto di turnazioni o altre disposizioni contrattuali;

6. per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti le richieste devono essere formulate su carta intestata degli interessati, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/modello_di_richiesta_di_rimborso_del_lavoratore_autonomo.pdf
devono essere firmate e devono recare in allegato la copia della dichiarazione dei redditi dell’anno 2010, fermo restando il limite massimo giornaliero di euro 103,29 stabilito dall’art. 9, comma 10, del D.P.R. 194/2001; ai fini del calcolo del rimborso spettante le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovranno attenersi a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la nota prot. n. 2011/26649 del 16 febbraio 2011, diramata con circolare dello scrivente Dipartimento prot. n. DPC/VOL/16237 del 9 marzo 2011;

7. devono essere corredate dalla copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’autorità di protezione civile che ha coordinato l’intervento del volontariato.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno all’istruttoria e trasmetteranno al Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio 1° - Servizio Volontariato le tabelle riepilogative in allegato 1 e 2 alla presente nota, relative alle richieste di rimborso pervenute ed istruite con esito favorevole.
Per le richieste relative a volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana dovranno essere applicate le specifiche procedure illustrate al successivo paragrafo C.1.
Si prega voler provvedere alla trasmissione delle tabelle con cadenza bimestrale.
In caso di documentazione incompleta o non conforme alle prescrizioni sarà cura delle Regioni e delle Province Autonome disporre l’acquisizione delle necessarie integrazioni documentali. Le domande che risulteranno comunque prive dei requisiti saranno respinte. Dell’esito negativo e delle relative motivazioni dovrà essere informato il soggetto interessato a cura dell’Ente istruttore.
Al termine dell’istruttoria, le Regioni e Province Autonome vorranno trasmettere a questo Dipartimento le tabelle riepilogative, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/tabella_ditte.pdf
avendo cura di separare i dati relativi ai volontari attivati dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, previa verifica dell’attivazione regionale, da quelli relativi ai volontari non attivati dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, nei confronti dei quali dovranno svolgere unicamente la verifica dei requisiti sopra richiamati e della completezza delle domande, risultando a carico dello scrivente Dipartimento la successiva verifica dell’attivazione.
A seguito della ricezione delle tabelle di cui sopra, effettuati i necessari riscontri, questo Dipartimento provvederà a disporre l’accreditamento delle somme necessarie per la relativa liquidazione.

B.2 - ART. 10 – RIMBORSI PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le richieste di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 10, dovranno essere elaborate utilizzando il modello scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/modello_di_richiesta_di_rimborso_delle_organizzazioni_di_volontariato.pdf
e trasmesse:
- al Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio 1° - Servizio Volontariato, per quanto riguarda le richieste predisposte dalle Organizzazioni di rilievo nazionale a seguito delle attivazioni specifiche di cui al precedente paragrafo A.2;
- alle Direzioni di Protezione Civile delle rispettive Regioni o Province Autonome, per quanto riguarda le richieste predisposte dalle Organizzazioni di volontariato attivate ed impiegate dalle medesime per le attività di accoglienza ed assistenza sul territorio regionale nonché per i trasferimenti dei migranti sull’intero territorio nazionale (paragrafi A.3) ;
- Alla Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana di Legnano (Mi), per quanto riguarda le richieste predisposte dalle strutture di volontariato mobilitate dai comitati regionali e locali della Croce Rossa Italiana (sarà cura della S.O.N. suddividere le richieste secondo quanto precisato al paragrafo A.4).
Le richieste di rimborso per le diverse tipologie di spesa dovranno essere predisposte come segue:

1. non verranno ammesse a rimborso le richieste relative a progetti speciali di assistenza eventualmente attivati su richiesta dei Soggetti Attuatori e da questi finanziati mediante apposite convenzioni, di cui al successivo paragrafo B.3;

2. i costi del carburante utilizzati dai mezzi impegnati nelle attività dovranno essere documentati da apposite schede-carburante, regolarmente compilate e vidimate dai gestori delle stazioni di rifornimento. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso, in ragione della tipologia di attività svolta. Le schede-carburante e la documentazione comprovante la spesa devono essere presentate in originale (ad eccezione che per la Croce Rossa Italiana, come precisato al successivo paragrafo C.2);
3. alla richiesta deve essere allegata la copia dell’attestazione di presenza del/dei conducente/i del mezzo relativa al periodo indicato;

4. l’effettuazione di rifornimenti all’inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso, al rientro in sede;

5. eventuali ricevute di pedaggi autostradali devono essere allegate in originale, devono essere riferite all’automezzo impiegato ed essere leggibili (si suggerisce, al riguardo, di procedere all’immediata fotocopia delle ricevute rilasciate in carta-chimica, onde assicurarne la leggibilità nel tempo, avendo cura di allegarle entrambe); è ammesso l’invio di copie degli estratti-conto TELEPASS, nei quali dovranno essere opportunamente evidenziate le tratte di rilevanza e per le quali si chiede il rimborso;

6. le spese di trasporto per ferrovia, nave o -qualora specificamente autorizzato- aereo, devono essere documentate allegando l’originale dei relativi titoli di viaggio, regolarmente vidimato ed emesso alla tariffa più economica;

7. qualora le Regioni o Province Autonome, ovvero i Soggetti Attuatori ex O.P.C.M. n. 3933/2011, abbiano provveduto a farsi carico direttamente delle spese di trasporto e di carburante di cui ai precedenti paragrafi 2, 3, 4 e 5, anticipandole per i volontari e le rispettive organizzazioni, il relativo rimborso dovrà essere richiesto separatamente dall’Ente che ha provveduto ad anticiparne il costo, mediante presentazione, in copia conforme all’originale, di idonea documentazione analitica attestante la spesa e specificando, in particolare, i volontari e le organizzazioni beneficiarie come risultanti dai relativi attestati di partecipazione;

8. l’eventuale richiesta di rimborsi relativi a consumi effettuati mediante l’utilizzo di mezzi propri è consentita solo in presenza di specifica autorizzazione;
9. eventuali danni ad attrezzature e mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da un’autorità istituzionale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ACI –per il rimorchio di automezzi-, Responsabili di questo Dipartimento o delle strutture regionali presenti in loco) e le relative fatture vanno presentate in originale;

10. non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi aerei (fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5), noleggio mezzi o materiali se non espressamente e preventivamente autorizzate dallo scrivente Dipartimento o dalla Regione o Provincia Autonoma che ha attivato l’intervento;

11. non possono essere ammesse a rimborso schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi ed ogni altro onere simile se non espressamente autorizzato dallo scrivente Dipartimento o dalla Regione o Provincia Autonoma che ha attivato l’intervento;

12. può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante i trasferimenti dei migranti (e spostamenti connessi) nel limite di euro 15,00 (quindici) a persona;

13. alle richieste di rimborso deve essere allegata la copia della nota di attivazione.

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle prescrizioni sarà cura delle Regioni e delle Province Autonome disporre l’acquisizione delle necessarie integrazioni documentali.
Le domande che risulteranno comunque prive dei requisiti saranno respinte. Dell’esito negativo e delle relative motivazioni dovrà essere informato il soggetto interessato a cura dell’Ente istruttore.
A seguito della ricezione delle tabelle di cui sopra, effettuati i necessari riscontri, questo Dipartimento provvederà a disporre l’accreditamento delle somme necessarie per la relativa liquidazione.
Al termine dell’istruttoria di loro competenza, le Regioni e Province Autonome vorranno trasmettere a questo Dipartimento le tabelle riepilogative, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/tabella_associazioni.pdf
A seguito della ricezione delle tabelle di cui sopra, effettuati i necessari riscontri, questo Dipartimento provvederà a disporre l’accreditamento delle somme necessarie per la relativa liquidazione.

B.3 - SPESE RELATIVE A PROGETTI SPECIALI DI ASSISTENZA AI MIGRANTI AUTORIZZATI DAI SOGGETTI ATTUATORI EX O.PC.M. 3933/2011 E FINANZIATE MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI
I Soggetti Attuatori nominati in attuazione dell’O.P.C.M. n. 3933/2011 hanno la facoltà di concordare con le organizzazioni di volontariato l’attivazione di progetti speciali di assistenza ai migranti. Tali progetti possono contemplare attività diverse da quelle usualmente realizzate nel quadro degli interventi di protezione civile, a condizione che esse siano espressamente precisate in apposite convenzioni, i cui oneri graveranno sulle risorse assegnate ai predetti Soggetti Attuatori e che dovranno essere rendicontate secondo le procedure appositamente stabilite.
E’ possibile stipulare convenzioni anche con organizzazioni non di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 194/2001.
In sede di istruttoria sarà cura delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero della Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana, per quanto di competenza, verificare l’inesistenza di possibili sovrapposizioni tra le spese i cui oneri sono rimborsati mediante applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 194/2001 di cui al precedente paragrafo B.2 e quelle previste nelle convenzioni di cui al presente paragrafo.


C. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPONENTE VOLONTARIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


C.1 - ART. 9 – RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI C.R.I.
Gli oneri relativi all’applicazione dell’art. 9 del D.P.R. 194/2001 per i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana dal 18 febbraio al 15 agosto 2011 inclusi sono a carico della Croce Rossa Italiana.
Le richieste di rimborso provenienti dai datori di lavoro di volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana pervenute alle Regioni o alle Province Autonome e relative al predetto periodo non dovranno essere istruite, ma dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
CROCE ROSSA ITALIANA

SALA OPERATIVA NAZIONALE

Viale Cadorna, 105

20025 Legnano (Mi)
Gli oneri relativi all’applicazione dell’art. 9 per i periodi di impiego successivi al 16 agosto 2011 e fino alla cessazione delle esigenze, seguono, invece, la procedura prevista dal paragrafo B.1 e dovranno essere istruite a cura delle Regioni e Province Autonome.
Limitatamente ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed impiegati nelle attività di assistenza ai migranti nelle regioni di seguito indicate, l’applicazione della procedura prevista dal paragrafo B.1 decorre dalle diverse date a margine specificate:
- Lombardia, a decorrere dal 25 maggio 2011;

- Liguria, a decorrere dal 26 maggio 2011;

- Emilia-Romagna, a decorrere dal 10 giugno 2011.

C.2 - ART. 10 – RIMBORSI PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA COMPONENTE VOLONTARIA C.R.I.
Tutte le richieste di rimborso relative alle spese sostenute dalla componente volontaria della croce Rossa Italiana, indipendentemente dai periodi di applicazione a dalle rispettive e specifiche note di attivazione, devono essere strasmesse al seguente indirizzo:
CROCE ROSSA ITALIANA

SALA OPERATIVA NAZIONALE

Viale Cadorna, 105

20025 Legnano (Mi)
Sarà cura della Croce Rossa Italiana istruire e liquidare direttamente le richieste i cui oneri sono a proprio carico e istruire ed inviare al Dipartimento, per i seguiti di competenza, le richieste i cui oneri sono a carico dei fondi del Dipartimento medesimo.
Si ribadisce che non devono essere inclusi nelle richieste gli oneri relativi a progetti speciali di assistenza eventualmente attivati su richiesta dei Soggetti Attuatori e da questi finanziati mediante apposite convenzioni.
La Croce Rossa Italiana, relativamente alle richieste di rimborso relative alla propria componente volontaria e relativa al precedente paragrafo B.2 è autorizzata a presentare la documentazione attestante l’effettuazione delle spese ammissibili in copia conforme all’originale.


D. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE CONTABILE
Al fine di accelerare l’iter di erogazione dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro ed alle organizzazioni di appartenenza dei volontari impiegati nella gestione dell’emergenza in questione, con successive disposizioni verranno definite specifiche modalità per la gestione dei procedimenti di pagamento.

Il Capo del Dipartimento

Franco Gabrielli



Lunedì, 26 Settembre 2011