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Circolare n. 214 del 9 ottobre 1998 INPS

Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286. testo unico sull'immigrazione -

INPS

Direzione Centrale Entrate delle Contributive

 

Roma, 9 ottobre 1998

      Ai Dirigenti centrali e periferici
      Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
      

Al Coordinatore Generale Medico legale e primari medico legali

e, p. c.     Al Presidente
      

Al Vice Commissario Straordinario
      

Ai Consiglieri di Amministrazione
      Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
      Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
      Ai Presidenti dei Comitati regionali
      Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286. testo unico sull'immigrazione

Sommario: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato. obblighi contributivi.

Adempimenti delle sedi. adempimenti dei datori di lavoro che operano con il sistema del dm.

Premessa:il T.U. sull'immigrazione approvato con il d. lgs. 25.7.1998 n. 286, pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/l alla g. u. n. 191 del 18.8.1998 è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nella legge 6.3.1998, n. 40.

Esso riordina le norme preesistenti, abrogandone alcune (soprattutto diversi articoli delle leggi 30.12.1986 n. 943 e 28.2.1990 n. 39) e le raccorda con quanto previsto dalla legge n. 40/1998, venendo così a rappresentare un importante punto di riferimento normativo.

1. Contenuto della norma

Come precisato chiaramente all'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni del testo unico si applicano ai cittadini di stati non appartenenti all'unione europea ed agli apolidi che vengono indicati negli articoli successivi con il termine "stranieri".
la materia di interesse dell'istituto è contenuta nel titolo III° (disciplina del lavoro), artt. da 21 a 27 i quali disciplinano, fra l'altro, l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato fra datori di lavoro, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e stranieri residenti all'estero, nonché i riflessi in materia previdenziale che da tali rapporti scaturiscono.

1.1. Instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

In precedenza il collocamento ed il trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati era regolato dalla legge n. 943/1986. l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato era disciplinata dall'art. 8 il quale prevedeva, al comma 3, che il rilascio dell'autorizzazione al nuovo ingresso in Italia fosse subordinato all'accertamento di indisponibilità della manodopera locale per la stessa qualifica.

L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è ora regolata dall'art. 22 del T.U. , il quale, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare con uno straniero residente all'estero un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, deve presentare all'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, una apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

L'ufficio periferico del ministero del lavoro, nel rispetto dei limiti numerici (quantitativi e qualitativi) definiti annualmente da uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del T.U. , e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, rilascia l'autorizzazione.

Le condizioni offerte non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio.

Nell'ipotesi di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, ai sensi dell'art. 24, c. 3 del T.U., l'autorizzazione al lavoro è commisurata alla durata del lavoro stagionale richiesto e può avere una validità minima di venti giorni e una massima di sei mesi (nove nei settori che richiedono tale estensione).

Ciò anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

2. Obblighi contributivi.

2.1. Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nessuna particolarità è prevista dal t. u. nelle ipotesi in cui datori di lavoro soggiornanti in Italia assumano a tempo indeterminato lavoratori stranieri: i lavoratori stranieri sono soggetti a tutte le forme di assistenza e previdenza previste dalla normativa.

2.2. Fondo di rimpatrio.

L'art. 45, c. 3 del T.U. , sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo di cui all'art. 13, c. 2 della legge n. 943/1986 (fondo di rimpatrio).

2.3 Rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale.

Una particolare disciplina previdenziale nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale con uno straniero è prevista dall'art. 25 del T.U.

I lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, sono soggetti (comma 1) alle seguenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria:

a) Ivs ed Enaoli;

b) Indennità economica di malattia;

c) Indennità economica di maternità;

d) Assicurazione INAIL.

In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione, il c. 2 dell'art. 25 del t. u., prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento all'INPS di un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle diverse aliquote stabilite per questi ultimi (per la generalità dei datori di lavoro, per l'anno 1998, e pari al 4,09%, di cui 2,48% per la CUAF e 1,61% per la DS).

Tale contributo è destinato al finanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del T.U. , per interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari.

Resta fermo l'obbligo, a carico del lavoratore, del contributo dello 0,50% di cui all'art. 13, c. 2 della legge n. 943/1986 (fino al 31 dicembre 1999).

Sulle contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi del quarto comma dell'art. 25, del t. u., si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per i settori di svolgimento delle attività lavorative.

2.4. Lavoratori rimpatriati.

Il T.U. , al comma 5 dell'art. 25, confermando un principio già introdotto nel nostro ordinamento dal comma 13 dell'art. 3 della legge 8.8.1995, n. 335, sancisce il diritto del lavoratore extracomunitario al mantenimento dei diritti previdenziali, prevedendo che ai contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, c. 11.

I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere il trasferimento dei contributi all'istituto o ente assicuratore dello stato di provenienza, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione (vedi circolare inps n. 224 del 19.11.1996 ).

E' fatta salva la possibilità di "ricostruzione" della posizione contributiva in caso di reingresso, così come testualmente previsto al comma 5 dell'art. 25.

3. Adempimenti delle sedi.

Considerati i contenuti del T.U. , si sottolinea l'esigenza che le SAP attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per tutti i problemi applicativi che si dovessero presentare.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali a carico dei datori di lavoro che abbiano instaurato regolare rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con stranieri, le SAP avranno cura di richiedere copia della autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.

4. Codifica delle aziende - modalità operative.

Per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dal t. u., a carico dei datori di lavoro che assumano stranieri con rapporti di lavoro aventi carattere di stagionalità, dovrà essere accesa, in base al settore di attività, una separata posizione contributiva, contraddistinta dal codice di autorizzazione "9h" avente il significato di "posizione separata per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri stagionali ex d.lgs. n. 286/1998."
ai fini della compilazione delle denunce contributive i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- Indicheranno i lavoratori stagionali stranieri nei quadri "b-c" del mod. dm10/2 secondo le consuete modalità;

- Riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo della contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto dall'art. 25, c. 2, del T.U. , così come precisato al punto 2.2

- Riporteranno in un separato rigo del mod. dm10/2 il contributo dello 0,50% con il previsto codice "m130".

5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

I datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare (delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26/3/1993 n. 5), avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive.

Qualora dalle operazioni di regolarizzazione dovessero scaturire differenze contributive a debito azienda, sulle stesse saranno dovuti gli interessi legali, nella misura del 5%, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di marzo 1998 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 40/1998) fino alla data della regolarizzazione.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Il Direttore Generale

Trizzino

Allegato 1

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Pubblicato sul supplemento ordinario n. 139/l alla "gazzetta ufficiale" del 18 agosto 1998 n. 191).

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Stralcio del testo

Titolo III°

Disciplina del lavoro

Art. 24

Lavoro stagionale

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 22)


1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.

Art. 25

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale Si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) Assicurazione contro le malattie;

d) Assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45. (*)

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti: i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello stato. E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

(*) l'articolo 45 del d. lgs. n. 286/1998 è il seguente:

Fondo nazionale per le politiche migratorie

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

1. Presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito il fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni. la dotazione del fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.

Alla determinazione del fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Al fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati enti organizzazioni anche internazionali, da organismi dell'unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere assegnati al predetto fondo.
il fondo è annualmente ripartito con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del fondo.

2. Lo stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità.

I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al primo gennaio 1998, il 95% delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13, c. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del fondo di cui al comma 1. con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate del'INPS all'entrata del bilancio dello stato per essere assegnate al predetto fondo.

Il contributo di cui all'art. 13, c. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal primo gennaio 2000.



Venerdì, 9 Ottobre 1998