Circolare n. 14 del 28 aprile 2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualitĂ di operai agricoli. Disposizioni - Roma, 19 Luglio 2004
Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualitĂ di operai agricoli.
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 113
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualitĂ di operai agricoli.
SOMMARIO: Premessa.
Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.
Premessa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 “ Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 –Programmazione del flussi di ingresso dei nuovi Stati
membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004-“ ha precisato che dal 1 maggio 2004 nei confronti dei cittadini della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca trovano automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione di quelle contenute negli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE 1612/68, che risultano sospese per i primi due anni dalla data di adesione.
A tal proposito per i primi due anni, per la disciplina dell’ingresso dei cittadini provenienti da nuovi Stati membri, continuano a trovare applicazione le misure nazionali o quelle contemplate da accordi
bilaterali.
Per i cittadini provenienti dalle Repubbliche di Malta e Cipro, trovano immediata applicazione tutte le disposizioni comunitarie.
Con la presente circolare vengono fornite istruzioni, per la compilazione della dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, alle aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono di lavoratori cittadini cehi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e svolacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al mercato di lavoro italiano e per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 20/04/2004.
E’ di tutta evidenza che dopo avere ricevuto la succitata autorizzazione dalle D.P.L. per l’assunzione dei lavoratori le aziende agricole dovranno presentare l’attuale registro d’impresa secondo le modalità contenute nel messaggio 0000762 del 12/01/2004.
Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale : DMAG-Unico.
Ai fini dell’identificazione dei cittadini dei nuovi Stati membri, come identificati in premessa, le aziende agricole tenute alla presentazione del modello DMAG- Unico, istituito con circolare n. 153 del 27 settembre 2002, devono indicare, al quadro“F” :
nel campo “COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO”, in chiaro e per esteso, lo Stato estero di nascita;
nel campo “ PROVICIA DI NASCITA (PROV)” il codice dello Stato da cui proviene il lavoratore, secondo la tabella che segue:
Codice Stato di provenienza
Descrizione Stato di provenienza
01 Repubblica Ceca
02 Estonia
03 Lettonia
04 Lituania
05 Polonia
06 Slovacchia
07 Slovenia
08 Ungheria
I predetti codici trovano validità a partire dalle dichiarazioni trimestrali del secondo trimestre 2004 e si raccomanda alle aziende la massima attenzione nell’uso degli stessi i quali si ribadisce devono essere utilizzati solo per i lavoratori che dal 1 maggio 2004 accedono al mercato del lavoro italiano e non per quelli che alla predetta data risultano occupati legalmente in Italia e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Il Direttore Generale
Crecco
Mercoledì, 28 Aprile 2004