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Circolare Ministeriale n. 5 del 12 gennaio 1994

Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno - Con riferimento a quesiti posti in merito alla popolazione scolastica dei minori stranieri non in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno in Italia, si fa presente che, in attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia - New York 20 novembre 1989 - recepita nel nostro ordinamento con legge 27 maggio 1991, n. 176, i minori stessi hanno titolo ad essere iscritti ed a frequentare gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado in Italia. A garanzia del diritto allo studio del minore, in caso di difficoltà, può essere anche richiesto l'intervento del giudice tutelare. L'iscrizione è effettuata con riserva da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione.
In relazione a quanto sopra il paragrafo 7 concernente "Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri" della C.M. 31 dicembre 1991, n. 400, modificato dalla C.M. 7 marzo 1992, n. 67, risulta così modificato ed integrato:

"7.1 - In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno dell'immigrazione di massa da Paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente noti, da costringere i cittadini a lasciare il proprio Paese senza poter entrare in possesso della documentazione necessaria per poter accedere alle nostre scuole, si fa presente quanto segue.

7.2 - I capi di istituto procedono - previa deliberazione del consiglio di classe - all'iscrizione con riserva degli alunni stranieri interessati e chiedono al genitore o a chi esercita la potestà sul minore ovvero all'alunno stesso, se maggiorenne, una dichiarazione attestante la classe ed il tipo di istituto frequentato nel Paese di provenienza.

7.3 - I capi di istituto prendono successivamente contatti con le competenti autorità consolari e diplomatiche per le conferme o le informazioni del caso.

7.4 - Considerata, inoltre, la necessità si salvaguardare il diritto all'istruzione dei minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio in base alla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York - 20 novembre 1989), ratificata dall'Italia con legge 27maggio 1991, n. 176, i
capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado dispongono, con le modalità di cui al comma 2 del presente paragrafo, l'iscrizione con riserva dei minori stessi in attesa della regolarizzazione della loro posizione.

L'iscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori stranieri non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori".

Le SS. LL. sono pregate di dare immediata diffusione alla presente circolare trasmettendola alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e non statali, delle rispettive province



Mercoledì, 12 Gennaio 1994