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Circolare n.119 Prot. n.3711/B/1/A del 6 aprile 1995

Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado - Integrazioni e modifiche alle CC.MM.n.363 del 22 dicembre 1994 e n.49 del febbraio 1995.
Questa circolare, emanata a seguito di parere favorevole del Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio, chiarisce che la riserva di cui alla circolare 12 gennaio 1994, n.5, concernente l'iscrizione di alunni stranieri appartenenti a famiglie con presenza irregolare, si scioglie in senso positivo a seguito del conseguimento del "titolo conclusivo di studio di istruzione secondaria inferiore e superiore".

Ovviamente, la spendibilità del titolo di studio è connessa all'acquisizione da parte del titolare di una posizione regolare ai fini del soggiorno e del lavoro:
A integrazione e parziale modifica delle precedenti circolari con cui sono state date indicazioni sulle iscrizioni degli alunni, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alle questioni sorte nell'applicazione di tali circolari.

1.Differimento del termine e procedura (omissis)

2. Iscrizioni di alunni stranieri

Con la C.M. n.5 del 12 gennaio 1994 (avente per oggetto "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del par.7 della C.M. 31 dicembre 1991, n.400 già modificato dalla C.M. 7 marzo 1992, n.67) al punto 7.4 è stato stabilito che i minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio fossero iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado con riserva, in attesa della regolarizzazione della loro posizione.
In proposito, acquisito anche il parere favorevole del Dipartimento degli Affari sociali dellaPresidenza del Consiglio, si dispone che, ferme restando le modalità per l'iscrizione indicate con la citata circolare n.5 1994, la riserva suddetta sia sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio di istruzione secondaria inferiore e superiore.

Il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo del permesso di soggiorno non costituisce, peraltro, requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per lo studente né per i suoi familiari.



Giovedì, 6 Aprile 1995