Circolare n. 1 del 5 gennaio 2011 Ministero dell'Interno
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010 -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
e, p.c.:
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie - Uff. lll e Uff. V
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo
- AL GABINETTO DELL’ON. MINISTRO
- ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
- ALLA S.S.A.I. Uffici della Documentazione Generale e Statistica
-ALL’UFFICIO I - Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali
- ALL’ANCI
- ALL’ANUSCA
- ALLA DeA - Demografici Associati
Oggetto: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010.
Si fa seguito alle precedenti circolari di questa Direzione Centrale, richiamate in oggetto, relative agli avvisi da effettuare on line degli atti di stato civile di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, premettendo che, come noto, per le pubblicazione di matrimonio e per l’avviso contenente il sunto della domanda di modifica del nome o del cognome non sono stati disposti rinvii nel recente decreto legge di proroga termini.
Pertanto, a far data dal 1°Gennaio 2011, le pubblicazioni di matrimonio e l’avviso contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, curati da parte delle amministrazioni comunali, dovranno avvenire solo ed esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.
All’uopo si richiamano in particolare le direttive emesse nella citata circolare n. 29 del 15 dicembre 2009 con riguardo alla cura richiesta a ciascun comune di “assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico”, e che “nell’atto cosi pubblicato dovrà essere indicato l’adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell’utente, previsti dalla legge”.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del DPR n.396/2000 relativamente alla necessità di archiviare l’attestazione relativa alla esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio e alla mancanza di opposizioni, nonché quanto previsto dall’art. 86, comma 1, e dall’art. 90, secondo capoverso, di cui al citato DPR n. 396, circa la necessità di una relazione che attesti l’avvenuta affissione della domanda di cambiamento del nome o del cognome.
Si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto sopra indicato i Sigg. Sindaci.
(Menghini)
Mercoledì, 5 Gennaio 2011