Circolare del 23 giugno 2006 Ministero dell'Interno
Regolamento del C.U.E CE 2201/2003 - Documentazione necessaria ai fini della trascrizione delle sentenze di Separazione e Divorzio emesse in un altro stato dell’Unione - Richiesta di traduzione in lingua italiana della sentenza da trascrivere -
Regolamento del C.U.E CE 2201/2003 - Documentazione necessaria ai fini della trascrizione delle sentenze di Separazione e Divorzio emesse in un altro stato dell’Unione - Richiesta di traduzione in lingua italiana della sentenza da trascrivere
Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimento da parte dei Comuni e di alcuni Uffici consolari in merito alla necessità di richiedere una traduzione in lingua italiana della sentenza di separazione e divorzio emessa in un altro paese membro della Unione Europea, a seguito della entrata in vigore del Reg. CE 2201/2003 che sostituisce integralmente il previgente regolamento CE 1347/2000.
Come è noto, la prassi sviluppatasi durante la vigenza del reg. 1347/2000 era nel senso di richiedere, ai fini della trascrizione della sentenza di separazione o divorzio emessa in un altro paese comunitario, la produzione della sentenza straniera debitamente tradotta in lingua Italiana, ai sensi dell’art. 22 del dpr 396/2000.
A seguito della entrata in vigore del nuovo Regolamento sono emersi contrastanti orientamenti in merito alla necessità di una traduzione della documentazione prodotta, ma una attenta analisi del regolamento 2201/2003 induce a ritenere, anche dopo aver sentito il parere del Ministero degli Affari Esteri, che la trascrizione nei registri dello stato civile delle sentenze comunitarie deve avvenire, su istanza di parte, sulla base della sola produzione del certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale di cui all’art. 39 del regolamento, senza alcuna necessità di richiedere una traduzione in lingua italiana del certificato. Parimenti non sarà necessario richiedere una copia della sentenza. A tal proposito si fa notare che tale certificato, pur non essendo scritto in lingua italiana, viene redatto con un sistema di codificazione numerica che permette di confrontare il testo scritto in altra lingua con quello scritto in lingua italiana per dedurne con chiarezza i diversi elementi sostanziali. Solo nei casi, di carattere assolutamente straordinario, in cui dal predetto certificato emergano evidenti elementi idonei a far ritenere sussistenti uno dei casi di non riconoscibilità dell’efficacia della sentenza straniera ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (manifesta contrarietà all’ordine pubblico, sentenza contumaciale con violazione dei diritti di difesa, contrasto con una decisione precedente emessa in Italia o in altro stato membro della UE), l’Ufficiale di Stato Civile potrà chiedere alla parte interessata, prima di opporre un rifiuto, l’eventuale documentazione aggiuntiva (ivi inclusa copia della sentenza tradotta) che consenta di chiarire i dubbi e procedere alla trascrizione.
A tal proposito si ricorda altresì, che quando la sentenza è stata resa in contumacia, l’istante dovrà altresì allegare, come già previsto dalla nota 1 al punto 5.4.2 del certificato, la documentazione di cui all’art. 37 comma 2 del regolamento, ovvero l’originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione. Si ricorda altresì che il Regolamento ha eliminato l’obbligo di legalizzazione dei documenti menzionati nell’art. 37 tra i quali rientra anche il certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale di cui all’art. 39.
Pertanto, non è previsto alcun obbligo di legalizzazione per tale certificato.
Tali conclusioni appaiono coerenti con svariati dati normativi emergenti dal regolamento.
In primo luogo, il regolamento ha previsto un certificato standard che accompagna la sentenza e che consente di comprenderne il contenuto, anche senza una sua traduzione.
Inoltre, l’art. 21 del regolamento prevede espressamente il riconoscimento delle decisioni senza il ricorso ad alcun procedimento ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei registri dello stato civile e l’art. 22 ha drasticamente ridotto i casi di non riconoscibilità, eliminando, ad esempio, l’ipotesi di carenza di giurisdizione, limitando la non riconoscibilità a gravi casi di violazione del diritto di difesa ed alle ipotesi di contrasto con altra decisione.
Il profilo del contrasto con l’ordine pubblico è stato altresì ulteriormente ridimensionato provvedendo la non riconoscibilità solo in caso di manifesta contrarietà, in linea con il principio generale di libera circolazione e reciproco riconoscimento di tutte le decisioni all’interno dell’Unione Europea, che è ormai caratterizzata da uno sostanziale compatibilità` delle norme dei vari paesi membri, che formano uno spazio giuridico sostanzialmente informato a principi simili o comunque compatibili.
Si ribadisce, pertanto, che al di fuori di queste tassative ipotesi, non compete pertanto all’Ufficiale dello stato civile un esame della sentenza al fine di verificarne la riconoscibilità in Italia. Il Regolamento presuppone che, in linea di massima, la decisione sia legittima e debba essere trascritta, salvo i casi di evidente ricorrenza delle ipotesi suindicate di cui all’art. 22, lasciando invece alle parti interessate la possibilità di impugnativa della decisione innanzi alla autorità giudiziaria ai sensi degli art. 28 e seguenti del Regolamento. Coerentemente, vista l’inutilità della copia della sentenza priva di traduzione, si ritiene comunque sufficiente, a carico dell’interessato, solo la presentazione del certificato e non, come finora avveniva, la produzione della sentenza con traduzione in lingua italiana, da presentarsi all’ufficiale di stato civile unitamente alla richiesta stessa.
Si pregano, pertanto, i Sigg. Prefetti e il Ministero degli Affari Esteri di voler comunicare quanto sopra esposto rispettivamente ai Sigg. Sindaci e alle Rappresentanze Diplomatiche interessate.
Venerdì, 23 Giugno 2006