Circolare del 20 aprile 2005 Ministero dell'Interno
Procedure di emersione in base alle leggi n. 189/2002 e n. 222/2002. Accoglimento delle istanze di sospensiva avverso i dinieghi di emersione, anche in relazione a stranieri già espulsi e riaccompagnati ai loro Paesi. - Prot. n. 400/A/2005/459/P/12.222.12
Roma, 20 aprile 2005
Al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Sede
e, p. c.
Ai Sigg. Questori della Repubblica Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti le zone di polizia di frontiera Loro Sedi
OGGETTO: Procedure di emersione in base alle leggi n. 189/2002 e n. 222/2002. Accoglimento delle istanze di sospensiva avverso i dinieghi di emersione, anche in relazione a stranieri già espulsi e riaccompagnati ai loro Paesi.
Si fa riferimento alla nota di codesto dipartimento, con la quale è stato richiesto il parere di questo ufficio in ordine alla problematica in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di attuazione delle ordinanze con le quali i tribunali amministrativi regionali hanno accolto le istanze di sospensiva avverso i provvedimenti di diniego delle istanze di emersione e del conseguente provvedimento di espulsione.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell'ufficio per l'amministrazione generale di questo Dipartimento, si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni.
Preliminarmente appare opportuno operare una prima distinzione tra le ipotesi in cui sia possibile emanare un nuovo provvedimento di diniego con motivazione diversa oppure più puntuale (ad esempio perchè quello originario risultava viziato da difetto di motivazione) e le ipotesi in cui la situazione di fatto, oppure il contenuto stesso dell'ordinanza, non consentono tali soluzione.
Nel primo caso l'adozione di un nuovo provvedimento di diniego dell'istanza di emersione, sorretto da motivazione adeguata, consoliderebbe la validità e l'efficacia anche del conseguente provvedimento espulsivo, che pertanto non dovrebbe essere sospeso.
In relazione al secondo caso non si può non riconoscere che l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205/2000, riconosce al giudice amministrativo ampi poteri in sede cautelare, anche disponendo che la parte interessata possa chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative, che possono consistere nella nomina di un commissario "ad acta" e nell'indicazione di specifiche, dettagliate modalità di attuazione, ciò premesso, appare quindi necessario verificare caso per caso il contenuto delle ordinanze di sospensiva attenendosi ad eventuali, particolari prescrizioni in esse contenute.
Peraltro, se le ordinanze di accoglimento non contengono precise disposizioni si ritiene che la soluzione da adottare debba essere circoscritta alla mera "sospensione" delle declaratorie di diniego di regolarizzazione, con conseguente "sospensione" del provvedimento di espulsione.
Non va dimenticato, infatti, che gli stranieri interessati alla regolarizzazione erano a tutti gli effetti degli stranieri in posizione irregolare per i quali in pendenza del procedimento di regolarizzazione, l'unico profilo di favore era rappresentato dalla sospensione delle procedure di espulsione.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l'espulsione fosse gia stata eseguita, il provvedimento di espulsione pendente (ma sospeso) non potrebbe costituire un ostacolo al rilascio del visto ed al conseguente attraversamento alla frontiera, attraversamento che, tuttavia, poteva avvenire solamente previa acquisizione del visto d'ingresso allo scopo di velocizzare le procedure relative al rilascio di quest'ultimo.
Si invitano i sigg. questori, che leggono per conoscenza, a dare indicazioni ai competenti uffici affinchè assumano contatti diretti con le competenti autorità consolari per comunicare il proprio nulla osta al rilascio del visto di ingresso.
Infine resta ovviamente possibile per l'amministrazione, operare in via di autotutela (ad esempio, completando l'iter delle domande di regolarizzazione).
il Direttore Centrale
Pansa
Mercoledì, 20 Aprile 2005