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Circolare n. 14 del 21 marzo 2007 Ministero dell'Interno

Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi. -

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Prot. n. 200703047-15100/397                        


-AI SIGG. PREFETTI                                     LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                TRENTO

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                BOLZANO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
 VALLE D’AOSTA – Servizio Affari  di Prefettura                       AOSTA
 Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
 PER LA REGIONE SICILIA                                   PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
 PER LA REGIONE SARDEGNA                                   CAGLIARI

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie – Uff.III                  ROMA

-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Ufficio Legislativo                                            ROMA

-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO                                 SEDE

-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI                     SEDE

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
 DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA                            SEDE

-ALL’ANCI
Via dei Prefetti, 46                                                    ROMA
 
-ALL’ANUSCA
  Via dei Mille, 35E/F                    CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

-ALLA DeA – Demografici Associati
 c/o Amministrazione Comunale
 V.le Comaschi n. 1160                                 CASCINA (PI)

-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
 CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
 per gli adempimenti di competenza                            SEDE

CIRCOLARE N. 14

OGGETTO: Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi.

Pervengono numerosi quesiti in ordine all’applicazione del comma 2 dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000.

Come è ben noto tale disposizione normativa, innovativa rispetto al previgente ordinamento dello stato civile, prevede che l’ufficiale dello stato civile, al momento della registrazione di un atto di nascita formato all’estero e relativo a un cittadino italiano, debba provvedere, mediante annotazione, a correggere il cognome, qualora al momento della nascita sia stato imposto in modo diverso da quello spettante per l’ordinamento giuridico italiano.
Il citato comma 2 dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 si riferisce, in modo esplicito, alla correzione del cognome sul solo atto di nascita, nulla prevedendo per gli atti di stato civili diversi da quello di nascita.

Sono pertanto sorti dubbi circa la possibilità di utilizzare una interpretazione estensiva dell’art. 98 comma 2 al fine di correggere gli altri atti dello stato civile, o se, al contrario, la correzione di tali atti debba essere rimessa ad una procedura giudiziaria di rettifica.
Fino ad ora è prevalsa un’interpretazione restrittiva della norma che ha comportato la correzione da parte dell’ufficiale dello stato civile del solo atto di nascita ed il rinvio del cittadino alla procedura di rettifica giudiziaria per la correzione del cognome spettante per la legge italiana, per tutti gli atti diversi da quello di nascita.

In una ottica di snellimento dell’attività dello stato civile si ritiene di dover superare tale interpretazione, la quale ha comportato l’attivazione di procedure differenti a seconda del tipo di atto da correggere: correzione diretta da parte dell’ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita e rettificazione da parte dell’autorità giudiziaria per gli atti diversi.
Appare pertanto di tutta evidenza che una siffatta interpretazione non risulta coerente con lo spirito di semplificazione cui è improntato il vigente regolamento dello stato civile.
Inoltre, proprio per il ruolo cardine dell’atto di nascita nell’ordinamento dello stato civile, atto dal quale derivano e al quale si ricollegano gli altri atti inerenti lo stato della persona, risulta incoerente con il sistema effettuare la correzione del solo atto di nascita e non di tutti gli altri atti che ad esso si riconnettono.
Ciò considerato, si ritiene di dover estendere l’interpretazione del disposto di cui all’art. 98 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 nel senso di prevedere la correzione del cognome mediante annotazione sull’atto di nascita e su tutti gli altri atti che si riferiscono al soggetto (ad esempio: atto di matrimonio, atto di divorzio, atto di morte, atto di nascita dei figli ecc…).

Si pregano i Sigg. Prefetti di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Signori Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi di volere vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.


IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)



Mercoledì, 21 Marzo 2007