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Circolare n. 30 del 2 dicembre 2011 Ministero dell'Interno

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23-11-2011 n.3982 concernente lo stato di emergenza umanitaria legato all'eccezionale affiusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del regolamento anagrafico -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici


n. 0015541

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2011, n. 3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria legato
                    all'eccezionale affiusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32
                    del regolamento anagrafico.

    L'articolo 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in oggetto disciplina l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto dall'art. 32 del regolamento anagrafico (D.P .R. n. 223/1989), dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui allo stato di emergenza umanitaria dichiarato con D.P.C.M. 12 febbraio 2011.

    In particolare, il citato art. 4 stabilisce che l'iscrizione nel suddetto schedario riguarda le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5 aprile 2011. In tal caso, ai fini 
  dell'iscrizione gli interessati devono esibire il menzionato documento di soggiorno, oltre che il titolo di viaggio per stranieri;

- cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e che sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni
  territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso gli interessati devono esibire l'attestato nominativo certificante la qualità di   
  richiedente asilo o il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati dal questore ai sensi dell'art. 26, c. 4, del d. lgs n. 25/2008.

    L'ordinanza prevede altresì che nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l'istanza d'iscrizione deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora (art. 4, c. 4).

    Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.



Venerdì, 2 Dicembre 2011