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Circolare n. 7672 del 10 ottobre 2011 Ministero dell'Interno

Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni -

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE


OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.

AL  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMITATO PER I MINORI STRANIERI
Via Fornovo, 8  - 00192                    R O M A

    Di seguito alle modifiche introdotte dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, nell'ambito dell'articolo 32 del novellato D.Lgs. 286/98, letto in comninato disposto con il precedente art. 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori:

1. minori stranieri conviventi con i genitori (articolo 31, commi 1 e 2);

2. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 4 della legge 184/83 (articolo 31, commi 1 e 2);

3. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 (articolo 32, commi 1 e 1 bis);

4. minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (articolo 32, comma 1 bis);

5. minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, sì trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni (articolo 32, comma 1 bis e 1 ter);

6. minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli articolo 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della Legge 39/75, il Tribunale dei minorenni ordina il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d'età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.

    Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5 , si rende necessario definire i termini di attuazione del disposiztivo in argomento affinchè possono essere fornite puntuali indicazioni agli Uffici territoriali, necessarper la conversione, al 18° anno di età, dell'originario permesso di soggiorno.

    Si rede necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche sudebba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario aper quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti sembrerebbe esclusdere tale ultimacategoria.
    Con riguardo, in ultimo, agli stranieri non accompagnati indicati al punto n. 6, occorre richiamare le considerazioni formunel corso della periodoca riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario.

    Conseguentemente alla puntuale, univoca interpretazione del comma 1-bis, dell'articolo 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivomediante l'individuazione  di uno specifico canale di comunicazione (creazione di un indirizzo do posta elettronica dedicata) tra i vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggioro.

    Tenuto conto della formulazioni della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall'interessato già al momento del depositodell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti,  dovrebbe essere precedentemente a da parte del soggetto che ha in carico il minore.
    Tale procedimento garantirebbe il necessario scambioinformativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli dsoggiorno in tempi celeri.

    Sarebbe auspicabile. infine, considerare la possibilità che la Quescompetente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa, prevedendo alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso.

    Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta in attesa di cun cortese, urgente riscontro.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi



Lunedì, 10 Ottobre 2011