Circolare n. 8708 del 16 novembre 2011 Ministero dell'Interno
Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni -
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.
I SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e p.c.
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
Di seguito alle modifiche introdotte dalla legge 94/2009, che avevano previsto la conversione, alla maggiore età, del permesso di soggiorno concesso al minore non accompagnato solo qualora lo stesso fosse presente sul territorio nazionale da almeno tre anni e avesse frequentato un progetto di integrazione per quantomeno due anni, appare opportuno fornire aggiornate indicazioni operative, alla luce degli interventi emendativi introdotti dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Appare opportuno premettere che in forza dell'articolo 31, del novellato decreto legislativo 286/98, letto in combinato disposto con il successivo articolo 32, così modificato dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, possono essere individuate sei diverse categorie di stranieri:
1. minori stranieri conviventi con i genitori (articolo 31, commi 1 e 2);
2. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 4 della legge 184/83 (articolo 31, commi 1 e 2);
3. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83(articolo 32, commi 1 e 1 bis);
4. minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (articolo 32, comma 1 bis);
5. minori stranieri, riconducibili alle categorie indicati nei precedenti punti 3) e 4), che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, sì trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni (articolo 32, comma 1 bis e 1 ter);
6. minori stranieri, riconducibili anche alle ipotesi sopra evidenziate, per i quali, in base al combinato disposto degli articolo 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della Legge 39/75, il Tribunale dei minorenni ordina il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d'età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.
Con specifico riguardo alla conversione del permesso di soggiorno concesso ai minori non accompagnati, il legislatore ha, pertanto, previsto che il Questore possa concedere allo straniero, al compimento della maggiore età, un titolo autorizzatorio per motivi di studio o lavoro qualora1:
a) i minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela2 (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3) e 4)) abbiano ricevuto il previo parere positivo alla conversione, da parte del Comitato per i minori stranieri;
b) i minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela3 (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3) e 4)) siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile (gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, iscritto nello specifico registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), e siano entrati in Italia da almeno 3 anni. Nel caso in specie, l'ente gestore del progetto di integrazione deve essere in grado di comprovare che il minore abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio oppure svolga un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge ovvero sia in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
Si è dell'avviso che il legislatore abbia voluto chiarire che, nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni specificamente indicate nel punto b), il Questore possa procedere alla conversione del titolo di soggiorno solo laddove il Comitato per i minori stranieri (cui la norma4 ha attribuito il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle Amministrazioni interessate) abbia espresso il proprio, qualificato, parere favorevole.
Tenuto conto della formulazione della norma, si ritiene che nelle ipotesi riconducibili alla lettera a), il parere del Comitato debba essere esibito dall'interessato già al momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documentazione, infatti, potrà essere precedentemente acquisita da parte del soggetto che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta, da parte dell'interessato, a corredo della propria domanda di conversione del titolo autorizzatorio.
Nelle ipotesi riconducibili alla lettera b), invece, l'istanza di conversione dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dall'ente gestore del progetto di integrazione, così come previsto nel citato articolo 32, comma 1 ter.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Appare opportuno premettere che in forza dell'articolo 31, del novellato decreto legislativo 286/98, letto in combinato disposto con il successivo articolo 32, così modificato dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, possono essere individuate sei diverse categorie di stranieri:
1. minori stranieri conviventi con i genitori (articolo 31, commi 1 e 2);
2. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 4 della legge 184/83 (articolo 31, commi 1 e 2);
3. minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83(articolo 32, commi 1 e 1 bis);
4. minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (articolo 32, comma 1 bis);
5. minori stranieri, riconducibili alle categorie indicati nei precedenti punti 3) e 4), che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, sì trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni (articolo 32, comma 1 bis e 1 ter);
6. minori stranieri, riconducibili anche alle ipotesi sopra evidenziate, per i quali, in base al combinato disposto degli articolo 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della Legge 39/75, il Tribunale dei minorenni ordina il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d'età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.
Con specifico riguardo alla conversione del permesso di soggiorno concesso ai minori non accompagnati, il legislatore ha, pertanto, previsto che il Questore possa concedere allo straniero, al compimento della maggiore età, un titolo autorizzatorio per motivi di studio o lavoro qualora1:
a) i minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela2 (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3) e 4)) abbiano ricevuto il previo parere positivo alla conversione, da parte del Comitato per i minori stranieri;
b) i minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/83 ovvero sottoposti a tutela3 (ed indicati, rispettivamente, nei punti 3) e 4)) siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile (gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, iscritto nello specifico registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), e siano entrati in Italia da almeno 3 anni. Nel caso in specie, l'ente gestore del progetto di integrazione deve essere in grado di comprovare che il minore abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio oppure svolga un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge ovvero sia in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
Si è dell'avviso che il legislatore abbia voluto chiarire che, nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni specificamente indicate nel punto b), il Questore possa procedere alla conversione del titolo di soggiorno solo laddove il Comitato per i minori stranieri (cui la norma4 ha attribuito il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle Amministrazioni interessate) abbia espresso il proprio, qualificato, parere favorevole.
Tenuto conto della formulazione della norma, si ritiene che nelle ipotesi riconducibili alla lettera a), il parere del Comitato debba essere esibito dall'interessato già al momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documentazione, infatti, potrà essere precedentemente acquisita da parte del soggetto che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta, da parte dell'interessato, a corredo della propria domanda di conversione del titolo autorizzatorio.
Nelle ipotesi riconducibili alla lettera b), invece, l'istanza di conversione dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dall'ente gestore del progetto di integrazione, così come previsto nel citato articolo 32, comma 1 ter.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
Rodolfo Ronconi
Mercoledì, 16 Novembre 2011