Nota nr. 465 del 27 gennaio 2012 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato -
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore
MIURAOODGOS/465 Roma, 27 gennaio 2012
Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie Loro Sedi
E, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
All’Ufficio legislativo
Al Dipartimento per l’istruzione
Alla Direzione generale per lo studente, integrazione, partecipazione e comunicazione SEDE
Oggetto: Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Premessa
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che fa registrare il progressivo aumento degli iscritti anche nella scuola secondaria di secondo grado.
In particolare, è frequente il caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l’iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l’ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita: “[…] I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”
In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.
Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione
Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.
Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o,dove già istituiti,presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
La prassi descritta si basa sull’errata interpretazione dell’art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”, nonché dell’art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.
Infatti, l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo.
L’art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all’istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.
Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.
Pertanto, come precisato anche dall’Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l’ingresso dell’alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.
Conclusione
In ultima analisi né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.
Per questi studenti, si deve ritenere,infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.
Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.
Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.
Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Restano ovviamente ferme, come precisato nell’annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell’art.2, comma 7, della legge 10/12/97, n 425, come modificate dall’art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n 1, nonché dell’art.3, comma 8, del D.P.R.23/07/1998, n 323, relative all’ ammissione come candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell’Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea.
f.to Carmela Palumbo
Venerdì, 27 Gennaio 2012