Giovedì, 21 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Nota del 9 maggio 2008 Ministero dell'Interno

Conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - parere sull'applicazione dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 -

Ministero dell'Interno
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo
Il Presidente

Oggetto: Richiesta parere sull'applicazione dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale è stato chiesto il parere di questa Commissione in merito alla questione se la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinata dall'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, debba avvenire maniera meramente automatica o se invece debba essere subordinata al preventivo parere della competente Commissione territoriale.
Al riguardo si ritiene senza dubbio preferibile la seconda soluzione.
Ciò in quanto se è sotto il regime della previgente normativa era comunque previsto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il preventivo esame da parte della Commissione che a suo tempo si era pronunciata, con l'attuale quadro normativo il parere della Commissione si palesa a maggior ragione necessario, in considerazione del più elevato rango della protezione sussidiaria rispetto alla produzione concessa per motivi umanitari.
Per appropriata precauzione si ritiene opportuno che nella fattispecie in parola la Commissione, in sede di pronuncia del parere, richiama l'attenzione della questura interessata sugli effetti del richiamato art. 34, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Con la notte riferimento è stato anche posto il problema riguardante l'ufficio competente a decidere nel caso che la Commissione si pronunci negri negativamente in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e quindi, come logica conseguenza, anche alla conversione del medesimo in protezione sussidiaria.
In proposito si ritiene che la competenza non può sospettare che al Questore, che dovrà autonomamente valutare la eventuale sussistenza dei motivi di carattere umanitario che avevano costituito il presupposto del permesso di soggiorno a suo tempo concesso.


Il Presidente
Fausto Gianni



Venerdì, 9 Maggio 2008