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Circolare n. 21 del 9 febbraio 2012 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale -

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Direzione Generale

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
                     contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale


SOMMARIO:

Premessa

Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo).

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012.

Parte II – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica (DMA) ex Inpdap

12. Minimale contributivo previsto ai sensi dell’art.1 del decreto legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

13. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile  previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

14. Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto prevista dall’art. 3 ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

15. Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e   sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

16. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Parte III – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals

17. Lavoratori dello spettacolo.

18. Sportivi professionisti.

19. Assunzioni agevolate.

20. Aliquote contributive.

Premessa.

Come noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

 

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

 

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della legge 28.12.1995, n. 549) è stato disposto che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.   Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione  minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai  minimali di retribuzione giornaliera.

 

Parte I

Datori di lavoro tenuti alla presentazione
della denuncia contributiva mensile Uniemens

 

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

Il legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (2).

 

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% (3), si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2012.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 45,70  (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2012, pari a € 481,00 mensili) (4).

  

anno 2012

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

481,00

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

45,70

 

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).

 

1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (6) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.

 

1.2. Cooperative sociali.

Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/55 (T.U. sugli assegni familiari).

Pertanto, a partire dall’ 1.1.2010 (7) anche per i lavoratori soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.

 

In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione.

Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame,  la retribuzione imponibile ai fini contributivi  deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

 

2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo).

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni  in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.”

In applicazione della citata disposizione, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (8).

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2012, è pari a € 45,70 .

 

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (9). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento (10) é pari, per l’anno2012, a€ 25,39.

 

anno 2012: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

25,39

 

 

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 66 del 27/3/2007. 

 

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2012 è fissata in €  635,00 mensili (25,39 x 25gg.).

 

anno 2012: soci delle cooperative della piccola pesca

Euro

Retribuzione convenzionale mensile

635,00

 

3.3. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno2011 a2,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il2012, a€ 25,39 (11). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 45,70 (12).

Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

 

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della legge n. 389 del 1989,  confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (13).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

€ 45,70 x 6 / 40 =  € 6,86

 

5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (14) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno2012 in€ 44.204,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2012 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 44.204,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.683,66, da arrotondare ad € 3.684,00.

 

anno 2012

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

44.204,00

Importo mensilizzato

3.684,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (15).

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell?elemento , , , , , .

L?imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento di .

 

6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (16), rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 2,7%, è pari, per l'anno2012, a € 96.149,42 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 96.149,00.

 

anno 2012

Euro

Massimale annuo della base contributiva

96.149,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento , , , .

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento di .

 

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (17) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 481,00 per l'anno 2012, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 192,40.

 

anno 2012

Euro

trattamento minimo di pensione

481,00

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

192,40

Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)

10.005,00

(*) Il limite annuo è pari a 192,40 x 52

 

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (18).

 

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2012 (19), con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2012

Euro

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83

  

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti  la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123 dell’11.12.2009.

 

9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno2012, in€ 67,14.

 

anno 2012

Euro

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato

€ 67,14

 

10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno2012 a€ 1.999,45.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a  livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento  , , , , .

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento .

 

anno 2012

Euro

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

€ 1.999,45

 

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2012 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

11.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS  le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento di di , calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

11.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento , , , .

 

Parte II

Datori di lavoro tenuti alla presentazione
della denuncia mensile analitica (DMA) ex Inpdap

 

12. Minimale contributivo previsto ai sensi dell’art.1 del decreto legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

L’art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 388, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389 hadisposto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Poiché è stato accertato dall’ISTAT che per l’anno 2012 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta a 2.7% il minimale contributivo, arrotondato ad unità di Euro, è pari a € 10.005,00.

 

13. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile  previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

Come già affermato al punto 7 della parte prima, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai  ed impiegati, nella misura del 2,7%, arrotondato all’unità di euro è pari, per l'anno 2012, a€ 96.149,00.

 

14. Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto prevista dall’art. 3 ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Come già affermato al punto 6 della parte prima, a decorrere dal 1° gennaio 1993 è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (14).

Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista l’aliquota aggiuntiva a carico dell’iscritto secondo il disposto richiamato, rivalutato secondo l’indice ISTAT di 2,7%, arrotondato all’unità di euro, ammonta a  € 44.204,00.

 

15. Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo       24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e     sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Secondo il disposto contenuto nell’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

L'importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato art. 3, comma 7, rivalutato secondo l’indice ISTAT del 2,7%, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 175.265,00.

 

16. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151  riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53,  per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2012, l'importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 45.472,00.

 

Parte III

Datori di lavoro tenuti alla presentazione
della denuncia mensile unificata ex Enpals

 

17. Lavoratori dello spettacolo.

 

17.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7%, è pari, per l’anno 2012, ad euro 96.149,00.

 

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 14, del Decreto Legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2012, ad euro 96.149,00.

 

L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2012, l’importo di euro 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 96.149,00.

 

17.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 700,93. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

 

Anno 2012

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

da Euro

ad Euro

Euro

700,94

1.401,86

700,93

1

1.401,87

3.504,65

1.401,86

2

3.504,66

5.607,44

2.102,79

3

5.607,45

7.710,23

2.803,72

4

7.710,24

9.813,02

3.504,65

5

9.813,03

12.616,74

4.205,58

6

12.616,75

15.420,46

4.906,51

7

15.420,47

In poi

5.607,44

8

 

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate. 

 

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2012, l’importo di euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

 

18. Sportivi professionisti.

 

18.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7% è pari, per l’anno 2012, ad euro 96.149,00. 

 

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 96.149,00 e fino all’importo annuo di euro 701.058,00.

 

L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2012, l’importo di euro 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro 96.149,00.

 

18.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 308,17.

 

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 308,17 e fino all’importo giornaliero di euro 2.246,98.

 

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2012, l’importo di euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 308,17.

 

19. Assunzioni agevolate.

Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, si precisa che l’aliquota è fissata al 10%.

 

20. Aliquote contributive.

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l’anno 2012, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda all’allegato 2 della presente circolare.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

 

Riferimenti normativi:

 

(1) Circolare n. 40 del 20.2.1996
(2) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione  che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11,  D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 2,7% viene utilizzato ai fini contributivi  per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2012) del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica nell’anno 2012.
Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir. n. 9674 del 06.05.78, cir. n. 806 del 21.07.1986, cir. n. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002, punto 1.1.
(6) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(7) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,
(8) Si veda la circolaren. 156/2000.
(9) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n.160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(10) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(11)  Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(12) Cfr. art. 7 della legge n.  638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(13) Pertanto per tali rapporti di lavoro l’esistenza di  un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(14) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(15) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010, punto 3.
(16) Circolare n. 177/1996, n. 42/2009,  n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(17) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(18) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(19) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).



Giovedì, 9 Febbraio 2012