Circolare n. 1253 del 20 febbraio 2012 Ministero dell'Interno
Decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5 concernente: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - modifiche integrative dell'art.24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 38-bis del DPR 31 agosto 1994 n. 394 -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
OGGETTO: Decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5 concernente: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Modifiche integrative dell'articolo 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 38-bis del novellato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, del 9 febbraio scorso - Supplemento Ordinario n. 27, è stato pubblicato il decreto - legge indicato in oggetto, in vigore dal successivo 10 febbraio, che, con l'articolo 17, ha, tra l'altro, modificato sia l'articolo 24 del novellato decreto legislativo 286/98 che l'articolo 38-bis del novellato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
In particolare, si richiama l'attenzione sul comma 2, dell'articolo 17 della decreto - legge che ha integrato il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 286/98, inserendo il nuovo comma 2-bis; con esso il legislatore ha voluto introdurre nell'ordinamento una forma di silenzio-assenso, per conferire maggiore fluidità ai procedimenti amministrativi relativi all'ingresso di quei lavoratori stagionali già autorizzati, nell'anno precedente, a prestare la loro opera presso lo stesso datore di lavoro. A tale riguardo, tuttavia, si fa riserva di fornire puntuali indicazioni tecnico-operative che possano agevolare la corretta ed univoca applicazione della previsione normativa.
Il medesimo comma 2 dell'articolo 17, ha ulteriormente integrato l'articolo 24, mediante l'inserimento del comma 3-bis. Con tale previsione, il legislatore ha affermato la possibilità di procedere al rinnovo del permesso di_soggiorno per lavoro subordinalo stagionale, fermo restando il limite massimo di nove mesi, disposto dall'immutato comma 3 dello stesso articolo 24, nel caso il lavoratore documenti di essere titolare di una nuova opportunità di lavoro, attestarle mediante il nuovo modello UNILAV1.
Si richiama l'attenzione, infine, sulla previsione inserita al comma 4, dell'articolo 17 che, relativamente al lavoro stagionale pluriennale, ha integrato l' articolo 38-bis del novellato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; è stato, infatti, previsto che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Rodolfo Ronconi
1 In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare operativa n. 400/C/liDiv/ fase. 12.214.5bis del 5 dicembre scorso.
Lunedì, 20 Febbraio 2012