Circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 Ministero dell'Interno
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'Immigrazione. Indicazioni operative -
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
OGGETTO: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'Immigrazione. Indicazioni operative.
Di seguito alla Direttiva a firma congiunta del Ministro dell'interno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 2 marzo 2012, si forniscono le indicazioni operative in merito alla gestione della procedura riguardante l'attuazione dell'Accordo di integrazione.
L'entrata in vigore del Regolamento di cui all'oggetto è fissata, come è noto il 10 marzo p.v.; pertanto, gli stranieri che farà l'ingresso nel territorio nazionale da quella data - ad eccezione delle esenzioni previste dal comma 8 dell'art. 2 della relativo Regolamento - dovranno sottoscrivere l'Accordo di integrazione presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione o le Questure, a seconda della tipologia di permesso di soggiorno da richiedere.
APPLICATIVO INFORMATICO - ANAGRAFE INTESTATARI ACCORDO INTEGRAZIONE
Questo Dipartimento ha realizzato il sistema informatico di gestione dell'accordo e della base di dati anagrafica dei sottoscrittori, di seguito denominato "applicazione accordo".
Il sistema sarà utilizzato dalle Prefetture che, prima di concludere l'iter di richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, provvederanno alla sottoscrizione dell'accordo ed alla registrazione dello stesso. L'applicativo gestirà anche l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei debiti e crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini, secondo le modalità di seguito descritte. Contestualmente alla messa in esercizio del sistema, sarà disponibile, per gli operatori, un corso di formazione e-learning che illustrerà gli step dell'applicativo e le modalità di utilizzo.
Il testo dell'Accordo di Integrazione, i relativa legati e la modulistica prodotta dall'applicativo informatico sono tradotti nelle seguenti 19 lingue:
albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog - filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro pidgin. Il materiale prodotto sarà reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum (All.n.1), anch'esso tradotto nelle medesime lingue, dalla messa in esercizio del sistema.
È stato sviluppato anche un portale di accesso diretto al sistema, raggiungibile collegandosi al sito http://accordointegrazione.dlci.interno.it che potrà essere consultato dallo straniero, utilizzando le credenziali fornitegli dallo Sportello Unico, per verificare la situazione aggiornata dell'accordo.
1. LE FASI DEL PROCESSO
1.1. FASI PRELIMINARI
All'applicativo informatico potranno accedere, dalle 6 marzo p.v., tutti gli utenti della Prefettura già attivi sull'applicazione SPI utilizzando le medesime utenze, ma con password iniziale è impostata con il valore "password@1", che ogni utente dovrà modificare personalizzando la, prima di accedere predetto applicativo, collegandosi al portale cambiopassword.dlci.interno.it. Ogni Prefettura potrà, inoltre fare richiesta di riabilitazione di nuove utenti.
Le attività necessaria ad avviare l'utilizzo del sistema informatico per la gestione dell'Accordo di Integrazione, da eseguire da parte di codesta prefettura, come già avviene per il sistema "Test di italiano", sono:
- inserimento dati della sezione "Informazione Prefettura";
- inserimento sedi per lo svolgimento della sezione di formazione civica e conoscenza della vita civile in Italia;
- inserimento della data di svolgimento delle sessioni di formazione per ciascuna sede.
1.2. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
Lo straniero richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno, a seconda del tipo del permesso, deve recarsi presso lo Sportello Unico o presso la Questura e procedere alla sottoscrizione dell'Accordo.
1.2.1. Sottoscrizione presso lo Sportello Unico
Quando lo straniero si reca presso lo Sportello Unico, l'operatore accede all'applicazione "SPI" per la gestione del contratto di soggiorno e verifica lo stato della pratica sociale allo straniero. Infatti, l'Accordo di Integrazione può essere sottoscritto solo quando i dati anagrafici dello straniero sono ormai consolidati (codice fiscale definitivo, estremi documenti, etc.).
L'operatore dovrà sospendere la lavorazione della pratica in SPI prima di inviare il Modello 209, accedere all'applicazione "Accordo e avviare la procedura della sottoscrizione; a tale fine acquisisce l'anagrafica dell'immigrato dal sistema SPI tramite la digitazione del "codice registrazione SPI" e del codice fiscale dello straniero è, solo nel caso in cui l'immigrato abbia compilato l'apposito modulo "on-line", i dati sulla composizione del nucleo familiare tramite digitazione del "codice ALI".
L'immigrato, infatti, o inserire tali dati tanti portale ALI, prima di recarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione dell'Accordo, altrimenti fornirà i dati all'operatore dello Sportello stesso che li immetterà sul applicativo "Accordo" nell'apposita sezione.
Successivamente, l'operatore seleziona la lingua scelta dello straniero per le sessioni di formazione civica e telecomunicazioni, e consegna l'immigrato, per la firma la Stampa dell'accordo in lingua italiana e nella lingua scelta.
Contemporaneamente viene fissato l'appuntamento per partecipare alla sessione di informazione sulla vita civile in Italia e, nel caso in cui lo straniero non mi sia già in possesso, in quanto non ha compilato su ALI il modello di composizione dei dati del nucleo familiare, gli vengono consegnate le credenziali per accedere ad ALI per verificare lo stato dell'accordo. L'appuntamento viene automaticamente fornito dal sistema, rispettando il termine di 90 gg previsti dalla normativa; l'operatore può eventualmente modificare la data concordando una sostitutiva con lo straniero.
Dopo la sottoscrizione dell'accordo l'operatore completa le procedure accedendo all'applicazione SPI e inviando il Mod. 209 a Poste Italiane.
I test sugli accordi sottoscritti vengono immediatamente resi disponibili alle Questure che possono interrogare l'applicativo "Accordo" per verificarne lo stato.
1.2.2. Sottoscrizione presso la Questura
Mi in cui la normativa prevede che la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno venga effettuata presso le Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita, in analogia alla procedura gestita dalla Sportello Unico, dalle Questure medesime tramite il proprio sistema informativo: attraverso un flusso informatico, i dati relativi agli accordi sottoscritti e gli appuntamenti fissati per la sessione di formazione civica saranno scambiati con il sistema Accordo.
1.3. GESTIONE
In base all'appuntamento definito in fase di sottoscrizione, lo straniero partecipa alla sessione informativa sulla vita civile in Italia e l'operatore dello Sportello Unico regista ha sistema la presenza.
Lo straniero può accedere, attraverso le credenziali ricevute, alla "cruscotto" dedicato del portale ALI per verificare la situazione aggiornata dell'accordo e dei relativi crediti.
Tramite il "cruscotto", lo straniero può soltanto consultare i dati anagrafici e la situazione aggiornata dei crediti, mentre può aggiornare i dati relativi ai recapiti per comunicazioni. Detti aggiornamenti vengono inviati, con le modalità informatiche, dalla "cruscotto", disponibile su ALI, all'applicazione "Accordo"
1.3.1. Sospensione/proroga
Nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione e quella di verifica, lo straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell'accordo allo Sportello presentando idonea documentazione relativa alle casistiche previste dalla normativa:
- gravi motivi di salute
- gravi motivi di famiglia
- motivi di lavoro
- frequenza di corsi o tirocini di formazione
- frequenza di corsi di decine di aggiornamento od orientamento professionale
- motivi di studio all'estero
L'applicazione accordo gestisce l'inserimento dei dati relativi alla documentazione e alla validità della sospensione/proroga procedendo automaticamente a modificare le eventuali prenotazioni di formazione civica e verifica.
Ogni modifica dello stato dell'accordo viene messa a disposizione della Questura tra le modalità informatiche.
1.3.2. Decadenza dell'accordo
Nel periodo di validità l'accordo può decadere a seguito della revoca o rigetto del permesso di soggiorno a tal fine le Questure inviano al "sistema Accordo" un flusso di dati di aggiornamento che consente all'operatore di chiudere gli accordi decaduti e annullare gli eventuali appuntamenti dello straniero.
Anche per l'applicativo "Accordo di Integrazione" ogni chiarimento tecnico può essere richiesto utilizzando il servizio di help desk già in uso per gli altri applicativi dello sportello con le medesime modalità.
SESSIONE DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE
La sessione di formazione civica, di durata da cinque a 10 ore, è realizzata a cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codesta Prefetture.
A tal fine, sono stati predisposti 5 moduli di apprendimento di educazione civica, in formato video, della durata di un'ora ciascuno per complessive cinque ore, tradotte nelle medesime lingue dell'Accordo. Il contenuto di tale pacchetto formativo sarà reso disponibile sulla rete interamente del ministero dell'interno, e utilizzato dalla Prefetture per l'organizzazione della sessione di formazione civica.
A tal proposito, le SS.LL. vorranno reperire locali doni e sale multimediali presso i quali saranno svolti predetti corsi concludendo, come previsto dall'art. 10 del Decreto e ribadito nella Direttiva dei Ministri, accordi e forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e strutture locali, territorialmente competente in materia d'istruzione.
VERIFICA DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Nel corso dei due anni di vigenza dell'accordo di integrazione ed al momento della verifica, che verrà avviata un mese prima della scadenza, gli Sportelli Unici per l'Immigrazione dovranno gestire il riconoscimento e la decurtazione dei crediti, con l'acquisizione della relativa documentazione.
Anche tale fase viene gestita interamente dal sistema informatico.
Si richiama quanto indicato dalla Direttiva per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e la gestione dei crediti.
FORMAZIONE LINGUISTICA
Al fine di garantire l'integrazione linguistica sociale degli stranieri, sono stati adottati due avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali che attuino l'azione di "Formazione linguistica ed educazione civica" individuata nel Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini Paesi terzi. In particolare, uno dei due avvisi e riservato alle Regioni ed alle Province autonome dovranno realizzare piani regionali finalizzati ad assicurare un sistema integrato per la formazione linguistica e l'orientamento civico degli stranieri e ad implementare azioni di sistema volte a promuovere l'erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento sviluppando e/o consolidando i processi organizzativi e le relative reti locali governance.
Le risorse destinate al finanziamento di progetti regionali ammontano a 12.000.000,00 di euro. L'altro avviso pubblico dotato, per un ammontare pari a 4.000.000,00 di euro, rivolto ad Enti locali, associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative operanti nel settore di riferimento, organizzazioni internazionali, ONG, nonché alle Università, alle scuole pubbliche e agli Uffici scolastici regionali provinciali, allo scopo di promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana L2, la cui conoscenza rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e l'esercizio dei diritti e doveri dei cittadini stranieri di paesi terzi.
Anche nel Programma annuale 2012 di detto Fondo Europeo, in corso di approvazione da parte della Commissione Europea, sono state inserite azioni specifiche volte ad accrescere l'offerta di corsi di lingua italiana che, al momento della verifica dell'accordo, consentiranno allo straniero di produrre la documentazione idonea al raggiungimento dei crediti previsti e dunque, l'esonero dallo svolgimento del test di lingua e cultura civica.
Infine, le SS.LL. vorranno trasmettere questo Dipartimento ed all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione i risultati dell'attività di monitoraggio condotta anche con l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione nonché ogni utile elemento di valutazione sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul territorio così come richiesto dalla Direttiva congiunta.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica segreteria.dcpia@interno.it .
(Malandrino)
Lunedì, 5 Marzo 2012