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Circolare n. 2000 del 12 marzo 2012 Ministero dell'Interno

Assunzione, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia, le Organizzazioni Internazionali e le Missioni Estere Speciali, dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa. Inoltro delle disposizioni diramate -

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Assunzione, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia, le Organizzazioni Internazionali e le Missioni Estere Speciali, dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa. Inoltro delle disposizioni diramate dal Ministero degli Affari Esteri.

Nel trasmettere, per i profili di competenza, la Nota verbale (All. 1) inoltrata, dal Ministero degli Affari Esteri, il 10 gennaio scorso, alle Rappresentanze diplomatico-consolari estere accreditate in Italia, alle Organizzazioni Internazionali e alle Missioni Estere Speciali, si richiama l'attenzione delle SSLL, in modo particolare, sulle indicazioni contenute nel paragrafo 2 (Visti, permessi di soggiorno, carte d'identità), al punto B (Permessi di soggiorno).

È stato previsto che il personale di nazionalità straniera presente in Italia in forza di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa, qualora assunto dalle menzionate Rappresentanze/Organizzazioni/Missioni, non sia più esentato dall'onere di dover richiedere il rinnovo del prescritto titolo di soggiorno.

A tale categorìa di lavoratori, infatti, non sarà più concessa, in sostituzione del permesso di soggiorno posseduto, la carta d'identità MAE.
Nella stessa Nota verbale del 10 gennaio scorso, è stato chiarito che per il rinnovo del permesso di soggiorno, a tale categoria di lavoratori, le Rappresentanze/Organizzazioni/Missioni di lavoro in corso e il reddito da esso derivante.

Giova precisare che la suddetta materia è stata, fino al gennaio scorso, disciplinata dalle direttive contenute nell'allegata Nota verbale del 6 febbraio 2004 (Ali. 2), emanata dallo stesso Dicastero. Nello specifico, tale dispositivo aveva previsto, in via straordinaria,:

• la concessione della Carta d'Identità MAE, in sostituzione del permesso di soggiorno sospeso per l'intero periodo di visenza del contratto di lavoro, agli stranieri presenti sul territorio nazionale, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed assunti dalle Rappresentanze Diplomatico Consolari straniere in Italia, dalle Organizzazioni Internazionali e dalle Missioni Estere Speciali;
• il ripristino della validità dell'originario permesso dì soggiorno per lavoro subordinato precedentemente sospeso, al termine del rapporto di lavoro.

Di seguito, tuttavia, alle evidenti criticità riscontrate nelle fasi di attuazione della particolare disciplina sinteticamente illustrata, d'intesa con il competente Ministero degli Affari Esteri, si è ritenuto opportuno procedere al superamento delle anacronistiche indicazioni mediante la redazione della Nota verbale del 10 gennaio 2012.
Ciò premesso, si invitano le SSLL a voler opportunamente sensibilizzare il personale operante presso gli uffici immigrazione, affinchè tale categoria di lavoratori stranieri sia agevolata nelle fasi di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente posseduto, e di riconsegna della Carta d'Identità MAE.
Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi



Lunedì, 12 Marzo 2012