Messaggio n. 8854 del 23 maggio 2012 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
D.P.C.M. 13.03.2012 – Ingresso lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Ufficio Legislativo
Ufficio Legislativo
Allegati n.3
OGGETTO: D.P.C.M. 13.03.2012 – Ingresso lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012 (allegato 1).
Il decreto all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia;
b) lavoratori stranieri non comunitari dei Paesi indicati alla lett.a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto all’art. 2 prevede come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, l’ammissione in Italia di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell’art.23 del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare congiunta n. 1960 del 20 marzo 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno (allegato 2) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 20.04.2012 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2012.
Il sistema di gestione dei procedimenti, – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Istruttoria domande
Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011– concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Novità di cui alla Legge n.35 del 4 aprile 2012
La Legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ( art. 17, comma 2) ha introdotto importanti novità in merito alle procedure di assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari, disponendo una procedura agevolata di silenzio – assenso. Qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta alle seguenti condizioni:
1. nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
2. nel caso in cui il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del lavoro.
In questa fattispecie non è prevista l’emissione del nulla osta e il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.
Inoltre l’art. 17, comma 3-bis, prevede che, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro l'autorizzazione al lavoro stagionale s’intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato.
Il comma 4, infine, stabilisce che la richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale, per le annualità successive alla prima, possa essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2848 del5 aprile 2012 (allegato 3), si è proceduto all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del DPCM citato.
Totale quote distribuite n. 31.000
Quote riservate presso la Direzione Generale Immigrazione n. 4.000
Quote assegnate
Liguria.........................510
Piemonte.................1780
Val d’Aosta...................40
Lombardia...............1310
Veneto......................4600
Friuli V.G.....................100
Emilia Romagna...4450
Toscana...................1200
Marche........................300
Umbria........................240
Lazio..........................3720
Abruzzo........................800
Molise..........................500
Campania.................5060
Puglia.........................2050
Basilicata.....................420
Calabria........................250
Sicilia.............................510
Sardegna......................110
P.A. Trento...................2200
P.A. Bolzano..................850
Il Direttore Generale
Nori
Nori
Allegati n. 3
1. D.P.C.M. del 13.03.2012 (pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19.4.2012)
2. Circolare congiunta Ministero dell’ Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1960 del 20 marzo 2012 .
3. Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2848 del 5 aprile 2012
Mercoledì, 23 Maggio 2012