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Circolare n. 5 del 27 gennaio 2012 Patronato INCA

Tassa permesso di soggiorno -

PATRONATO INCA CGIL
Area organizzazione e risorse

Roma, 27 Gennaio 2012
Prot. Circ5/imm/mdc

Ai Coordinatori Regionale INCA
Ai Direttori INCA
Agli Uffici Zona INCA
e. p. c. Al Gruppo lavoro Immigrazione INCA

Care compagne, cari compagni,

siamo a pochi giorni dall'entrata in vigore (30 gennaio) del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 ottobre 2011 “Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno” e purtroppo ad oggi le modifiche annunciate dai Ministri Riccardi e Cancellieri non sono state realizzate.

Abbiamo avuto notizia da vari territori che gli immigrati sono molto disorientati nel merito, e d'altra parte, anche noi, non avendo avuto indicazioni chiare dal Ministero dell'Interno, sulla situazione che si creerà a partire da lunedì prossimo, non siamo in grado di informare in modo esauriente.

Allo stato attuale delle cose, abbiamo comunque deciso di predisporre una nota sul decreto, che è stata in parte anticipata con la circolare 2 del 12 gennaio scorso, e che comunque non potrà essere esaustiva, in quanto non è stata emanata alcuna circolare applicativa né abbiamo avuto incontri con il Ministero dell'Interno sulla questione.

Ovviamente qualora dovessero intervenire modifiche successivamente alla presente, vi informeremo tempestivamente.

Le esenzioni

Secondo quanto stabilito dal TU e dal Decreto, sono esentati dal versamento del contributo:
- i minori di anni 18
- i figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, purché non coniugati
- coloro che hanno un permesso per cure mediche “puro” cioè coloro che fanno ingresso ai sensi dell'art. 36 c. 1 del TU. Fra questi non rientrano pertanto gli stranieri in possesso di permesso per cure mediche (madre e padre) per nascita figlio
- gli stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta asilo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari
- i richiedenti l'aggiornamento del permesso di soggiorno
- i richiedenti la conversione di un titolo in corso di validità
- sono inoltre ovviamente esclusi i familiari di cittadini comunitari che otterranno un permesso di soggiorno in base al Decreto Legislativo 30/2007

In merito alle esclusioni viene citata la conversione del permesso di soggiorno. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito, e da colloqui verbali (che riteniamo vengano confermati nella circolare applicativa o nella prossima riunione con il Ministero) per conversione deve intendersi qualsiasi modifica del titolo di soggiorno (pertanto da lavoro subordinato ad autonomo, da lavoro a famiglia e viceversa, da famiglia a studio o lavoro, da cure mediche a famiglia, ecc.), che avvenga con il permesso in corso di validità.

Pertanto se lo straniero presenta la conversione del proprio titolo ad altro titolo prima di 60 giorni dalla scadenza (nei 60 giorni dalla scadenza potrebbe ricadere nella “casistica rinnovo” essendo questa il periodo stabilito dal TU ), non sarà tenuto al versamento dell’importo ulteriore.

In merito alle esclusioni, rimangono dei dubbi per i familiari degli italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 del TU, ed ai familiari di coloro che sono in possesso di un permesso per asilo politico. Sulle due questioni abbiamo posto un quesito al Ministero, che ci risponderà a breve.

Sempre in merito alle esclusioni, ribadiamo quanto già detto nella precedente circolare in relazione ai figli inabili, i quali secondo il decreto sarebbero soggetti al pagamento del contributo. Qualora si dovessero presentare casi nei territori, vi invitiamo a non far pagare il contributo aggiuntivo, e qualora all’atto della convocazione in questura venga richiesto di versarlo, di tenerci aggiornati, al fine di decidere insieme ai legali nazionali una eventuale azione legale.

Il contributo

Il Decreto stabilisce gli importi del contributo, in relazione alla durata del permesso richiesto dallo straniero. Sarà ovviamente nostro compito dare indicazioni in merito agli importi da versare.

Nel caso venisse versato un importo inferiore a quello stabilito, riteniamo che lo straniero sarà invitato a versare la differenza al momento della rilevazione delle impronte. Viceversa, in caso di versamento di importo superiore, qualora ad esempio fosse concesso un permesso diverso da quello richiesto, lo straniero potrà avere il rimborso della cifra versata in più.

Riteniamo però necessario monitorare la situazione, invitando lo straniero a tornare nei nostri uffici con copia del versamento effettuato e il permesso ottenuto, al fine di verificare il corretto comportamento della questura.

Abbiamo infatti avuto notizia da alcuni territori di una applicazione “restrittiva” delle norme sulla durata dei permessi di soggiorno, per cui viene concesso a tutti i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, un permesso della durata di un anno. Casi simili avvengono anche per i permessi autonomi.
Tali eventuali comportamenti vanno contestati. Pertanto dovremo immediatamente chiedere l'eventuale rimborso della differenza (20 euro), ed allo stesso tempo vi invitiamo a segnalarci immediatamente i casi, al fine di predisporre una diffida da presentare alla questura, e che trasmetteremo anche al Ministero dell'Interno. E' nostro compito infatti evitare che lo straniero (in un caso simile), anziché pagare un importo di 172,12 euro ogni due anni, si veda costretto a versare nel biennio una cifra di 304,24 euro, raddoppiata in caso di presenza in Italia di familiari maggiorenni ricongiunti.

Come già detto, il costo è rapportato alla durata del permesso che lo straniero andrà ad ottenere, e da comunicazioni telefoniche con il Ministero, abbiamo chiarito che in caso di duplicato, il costo deve essere rapportato al periodo di residua validità del duplicato richiesto. Questo vale anche in caso di primo rilascio di permesso per famiglia.

Vi sottoponiamo pertanto una tabella di riferimento per l'applicazione degli importi aggiuntivi:
€ 80,00 - Pertanto versamento c/c di € 107,50 + € 30,00 raccomandata + € 14,62 marca da bollo, per un totale di € 152,12 nei casi di permessi di soggiorno superiori a tre mesi ed inferiori o pari ad 1 anno
- attesa occupazione
- lavoro subordinato e art. 27 con contratto a tempo determinato
- lavoro stagionale nei casi di contratti superiori a tre mesi
- studio, volontariato, ricerca scientifica se programma ricerca inf. o pari a 1 anno
- missione
- famiglia (sia primo rilascio che rinnovo) se il richiedente avrà un permesso fino ad 1 anno
- cure mediche per il periodo della gravidanza e successivamente per gli ulteriori 6 mesi dalla nascita del bambino
- duplicato, se il periodo di residua validità del permesso smarrito è inferiore o pari ad 1 anno
- attesa riacquisto cittadinanza € 100,00 - Pertanto versamento c/c di € 127,50 + € 30,00 raccomandata + € 14,62 marca da bollo, per un totale di € 172,12 nei casi di permessi di soggiorno superiori ad 1 anno
- Lavoro subordinato e art. 27 (per contratti a tempo indeterminato)
- famiglia (sia primo permesso che rinnovo) se il richiedente avrà permesso superiore ad 1 anno
- Lavoro autonomo
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica se programma ricerca superiore ad 1 anno
- Apolide
- Duplicato, se il periodo di residua validità del permesso smarrito è superiore ad 1 anno € 200,00 - Pertanto versamento c/c di € 227,50 + € 30,00 raccomandata + € 14,62 marca da bollo, per un totale di € 272,12 nei casi di permessi superiori a due anni
- permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- permessi art. 27 c. 1 lett. a relativi a dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia

Casistiche particolari

Restano ancora da chiarire due casistiche relative a permessi per famiglia in caso di familiari di cittadino Italiano (art. 19 e 30 TU), e per familiari di stranieri con permesso per asilo politico.

Il Decreto non specifica nulla per questi due casi particolari. Sembrerebbe pertanto che i familiari ricongiunti siano soggetti al pagamento del contributo. Abbiamo posto comunque il quesito nei contatti telefonici avuti con il Ministero, e speriamo di darvi notizie più precise a breve. Siamo comunque del parere che questi familiari debbano essere esentati dal contributo.

I primi in quanto rischierebbero di essere penalizzati rispetto ai familiari dei cittadini comunitari, i quali sono regolati dal Decreto Legislativo 30/2007, ed i secondi in quanto sia lo straniero rifugiato che i suoi familiari non sono soggetti a requisiti per la permanenza e l’ingresso in Italia.

Riteniamo pertanto che nel qualora casi si dovessero presentare nei nostri uffici, l’indicazione da dare è di non versare il contributo aggiuntivo, e monitorare il comportamento della Questura.

Qualora saremo in possesso di elementi ulteriori, vi aggiorneremo immediatamente. Speriamo ovviamente in una modifica in tempi brevi. E’ comunque necessaria la nostra verifica costante dei permessi rilasciati e dei costi sostenuti dagli stranieri.

Dobbiamo far valere in questa fase ancora di più il ruolo di tutela del Patronato nei confronti dei propri assistiti. Il semplice inoltro di domande non è mai stato nella nostra natura, e non può assolutamente esserlo nei confronti di coloro che oggi sono senz’altro fra le fasce più deboli della nostra società.

Proprio per questo da una norma fortemente ingiusta dobbiamo portare alla luce tutte le differenze e disparità che ci sono nel territorio nei confronti degli immigrati, con l’obiettivo di rendere l’accesso ai diritti uguale per tutti ed allo stesso tempo raggiungere traguardi più avanzati.

Vi invitiamo pertanto a segnalarci tempestivamente eventuali comportamenti non conformi delle Questure e degli Sportelli Unici.

Fraterni saluti

p/L’Ufficio Immigrazione              Il Coordinatore Uff. Immigrazione
 Daniela Morlacchi                          Enrico Moroni

Come ricordato il decreto entra in vigore dal 30 gennaio pv, pertanto per tutte le domande di primo permesso di soggiorno o di rinnovo presentate entro sabato 28 pv (ultimo giorno utile per inviare tramite poste la raccomandata), lo straniero dovrà sostenere la spesa di € 72,12 (PSE, bollo, raccomandata), mentre coloro che invieranno tramite poste le domande a partire da lunedì 30 gennaio dovranno sostenere anche l'ulteriore costo relativo al contributo stabilito all'art. 5 comma 2ter del Testo Unico.



Venerdì, 27 Gennaio 2012