Circolare n. 28 del 14 maggio 2012 Ministero della Giustizia
La legittimazione ad agire delle associazioni nelle cause anti-discriminazione sottoposta al contributo unificato senza possibilità di esenzione - contributo unificato - disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L- 6-7-2011 n. 98 conv. in L. 15-7-2011 n. 111 ed art. 28 L. n 183 del 12-11-2011 -
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Uffcio I
Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione a Roma
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello Loro Sedi
Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale Roma
Al Sig. Direttore Generale del Persoanle e della Formazione Roma
Oggetto: contributo unificato - disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L- 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n- 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011.
Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.
1) articolo 37 del D. L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego:
L'art. 9, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall'art. 37, comma 6, del D. L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. uno o numero del 15 luglio 2011, prevede l'introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporto di pubblico impiego.
Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, pari ad euro 31.884,48.
Oltre tale limite di valore, l'art. 9, comma 1-bis del D. P. R. 115/2002, prevede che i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano scontare il contributo unificato previsto dall'art 13, comma 1, lettera a) del D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002, mentre, le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego siano soggette al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del medesimo D. P. R. n. 115/2002.
Il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico legge n. 319 del 2 aprile 1958).
Sono invece da ritenersi esenti procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e immobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse dai giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115..
Per tutti procedimenti di cui all'art. 9, comma 1-bis del D. P. R. 115/2002 non è dovuto all'anticipo forfettario di euro 8 stante l'espressa previsione normativa dell'art. 30 Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'art. 37 del D. L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.
Determinazione del valore delle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego - limiti di esenzione.
Il limite di esenzione previsto dall'art. 9, comma 1 bis del D. P. R. n. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro e di pubblico impiego è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art 76 del D. P. R. 115/2002.
Il richiamo all'art. 76 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza.
Infatti, l'art. 76 del D. P. R. 115/2002 oltre stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.
L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16.
Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l'Inps, questa Direzione Generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'art 76 del D. P. R. 115/2002, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazioni addebito per espressa previsione normativa.
Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego
il comma 3 dell'articolo 13 del D. P. R. n. 115/2002, prevede che il contributo unificato si è ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Il legislatore, nel richiamare il libro IV, titolo I del c.p.c., ha previsto la riduzione del contributo unificato per i procedimenti di giunzione ivi compresi i casi in cui decreto si è messo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei relativi contributi, ex articolo 635, comma 2 del c.p.c..
Di conseguenza, ferme restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro 31.884,48, per i procedimenti di giunzione nonché per le relativo posizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il contributo unificato è quello dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D. P. R. 115/2002, con la riduzione della metà ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Diversamente, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti dal rapporto individuale di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni, il contributo unificato è applicato secondo le disposizione dell'articolo 13, comma 3, del D. P. R. 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia deduzione.
Tale regime fiscale si applicherà il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore il D. L. n. 98/2011 anche quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso anteriormente a tale data; sezione del ingiuntivo, infatti, è un procedimento autonomo ed eventuale rispetto a quello monitorio e va assoggettato al contributo unificato in vigore al momento della sua proposizione.
Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione .
L'articolo 9, comma 1-bis del D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha previsto per i procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico in bilico una soglia di esenzione pari a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo D. P. R.
Tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma 1-bis dell'articolo 9 delTesto Unico sulle Spese di Giustizia, questa Direzione Generale ritiene che per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia 1:00 deroga all'esenzione del reddito applicabile negli altri gradi di giudizio.
Di conseguenza, dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del D. P. R. n. 115/2002 escludendo, altresì, l'ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13.
Per espressa disposizione normativa, nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, promosse dinanzi alla Corte di Cassazione, non si applica l'articolo 13, comma 2-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
altra materia originariamente esente dal contributo unificato per espressa disposizione normativa è quella della separazione personale dei coniugi nonché quella disciplinata dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modifiche che regole casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gran da parte dei quesiti sollevati dagli uffici giudiziari riguarda la riscossione dell'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D. P. R. 115/2002.
Si ritiene che tale importo non sia dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.
A tale conclusione si giunge considerando che l'esenzione speciale prevista per tale materia dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, non è stata né modificata né abrogata dall'art. 37 del D. L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.
Con tale norma si è inteso introdurre il solo importo del contributo unificato è pertanto non devono ritenersi soggette all'anticipazione di cui al citato art 30 del D. P. R. 115/2002, per i quali è prevista in materia chiara e non equivoca l'esenzione da ogni tipo di contributi espressa (tale l'indirizzo espresso da questa direzione generale con precedente nota del 29/9/2003 n. prot. 1/1244/U).
Alla stessa conclusione deve giungersi delle procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere i la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, per le quali il legislatore prevede un esenzione speciale all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.
Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'art. 37 del D. L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.
Contributo unificato del processo esecutivo per consegno rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c..
L'art. 37, , comma 6, lettera O) del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c..
Per tali procedimenti l'art. 13 comma 2, del D. P. R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliare.
In quesito sollevato dagli uffici giudiziari riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione dell'ufficio tenuto ad esigerlo.
A tale proposito in data 19 settembre 2011, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale dei servizi, direzione generale del personale della formazione, con la circolare prot. n.6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che (il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio dell'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 274 del D. P. R. 115/2002".
Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato "esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegno rilascio, l'onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni immobiliari della relativo uffici giudiziari".
Delle procedure di consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionale e circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.
In mancanza di un espressa previsione normativa che indichi la parte tenuto al pagamento del contributo unificato delle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa direzione generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la fragile, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi fascicolo ed iscritta a ruolo la procedura.
A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, nella prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dall'inizio la procedura per consegna o rilascio.
Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga pagamento volontario del contributo unificato si procederà recupero secondo la procedura ordinaria prevista Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
2) articolo 28, legge 12 novembre 2001 n. 183 - modifiche in materia di spese di giustizia.
Con l'art, 28, legge 12 novembre 2011, è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia ed è stato modificato il contenuto del terzo comma dell'articolo 14 del medesimo testo unico.
Comma 1-bis, articolo 13 del D. P. R. 115/2002.
Il comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto con una l'articolo 28, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'articolo 13 è aumentato della metà dei giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".
La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazione".
Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.
Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamata di vedere nella sua interezza il provvedimento cautelare messo con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo.
Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento così come disciplinato dall'articolo 18 del R. D.n . 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'articolo 2 D.Les. 12 settembre 2007, n. 169.
A sostegno di tale interpretazione basti notare che nelle nuove formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'articolo 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazione, prevede la competenza a decidere della corte d'appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".
Diversamente non può parlarsi di impugnazione per l'opposizione proposta ex art. 170 del D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti acquistate attribuito da sempre valore monitorio (corte costituzionale ordinanza n. 38/1998) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, dell'eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione dell'ingiuntivo, non si può attribuire valore di impugnazione.
Rispetto al quesito posto dal tribunale superiore delle acque pubbliche, questa direzione generale, ritiene che nell'ipotesi in cui esso operi come giudice di legittimità non possa essere paragonato, ai soli fini del contributo unificato, la corte suprema di cassazione.
Comma 3 dell'art. 14 D. P. R. 115/2002
con la nuova edizione del comma 3 dell'articolo 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.
Il versamento di dall'importo prescinde dalla mutamento di valore e si in cantina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quello originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.
In tale ottica, ad esempio, l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base ai valori della rispettiva domanda.
Qualora con il medesimo atto si pongono le domande per quelle previste dall'articolo 14, comma 3, del D. P. R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello prestato dalla parte che si costituiva per primo.
3) D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2001 - disposizioni complementari alla codice di procedura civile in materia di riduzione semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Infine, stante le segnalazioni giunte dagli uffici giudiziari, appare opportuno compiere un'analisi delle D.Lgs n. 150 del 1 settembre 2001.
Con tale normale legislatore ha previsto una semplificazione dei diritti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possono svolgere secondo uno dei riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro è salito a cognizione sommaria.
Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D. P. R. n. 1152002.
Nessuna variazione è stata, infatti, ha portato all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Di conseguenza, in riscontro alle segnalazioni degli uffici giudiziari in tema di volontaria giurisdizione, deve ritenersi che per tale materia continua ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D. P. R. n. 1152002, sebbene il D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 prevede che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione.
Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.
Maria Teresa Saragnano
Lunedì, 14 Maggio 2012