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Circolare n. 5792 del 09 luglio 2012 Ministero dell'Interno

Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Modifiche integrative dell'articolo 22, comma 11 della novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

n. 400/A2012/12.214.22

OGGETTO: Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
Modifiche integrative dell'articolo 22, comma 11 della novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso - Supplemento Ordinario n. 136, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal prossimo 18 luglio, che, con l'articolo 4, comma 30, ha modificato ed integrato l'articolo 22, comma 11 della novellato decreto legislativo 286/98.

    In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per la disoccupazione, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

    Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, il rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo hanno derivante da fonti illecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella lettera b), del comma 3 dell'articolo 29.

    Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi




Lunedì, 9 Luglio 2012