Circolare n.104 del 6 agosto 2012 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi informativi e Tecnologici
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OGGETTO: Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.
SOMMARIO: Premessa
1) Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.
2) Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con l’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n.883 del 2004.
3) Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.
Premessa
L’entrata in vigore del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, ha comportato da parte dei Paesi aderenti all’Unione Europea il rispetto di più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedendo dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria.
Pertanto, nel ricordare che le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione, si forniscono alle Sedi le seguenti precisazioni in merito alla corretta applicazione delle stesse.
1) Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.
L’attuale quadro normativo italiano prevede che, in assenza di un formale provvedimento giudiziario che stabilisca l’affidamento della prole, nel caso in cui il diritto possa essere attribuito ad entrambi i genitori, la percezione del trattamento di famiglia spetti al genitore convivente con la stessa (art. 30, comma 3, dlgs. n. 198/2006).
In particolare, nel caso di genitori naturali, per poter attribuire il diritto alla percezione del trattamento di famiglia per i figli, sia in virtù di un proprio rapporto di lavoro, che dia diretto accesso alla fruizione della prestazione previdenziale, sia in virtù del rapporto di lavoro dell’altro genitore (circolare n. 36/2008), ci si è sempre basati sull’applicazione del criterio della convivenza con la prole. In tutti i casi in cui, invece, la prole non conviva con i genitori, ma sia stata affidata dagli stessi, in assenza di formale provvedimento, alle cure di terzi, l’attribuzione del diritto alla percezione del trattamento di famiglia rimane di difficile attribuzione, risultando impossibile, in assenza di formale previsione di legge, l’individuazione dell’esatto nucleo familiare destinatario della prestazione.
Tali disposizioni interne necessitano, però, di un coordinamento con quanto previsto dalle norme comunitarie. L’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, recita:
“qualora, secondo la legislazione applicabile, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato”.
Pertanto, poiché i regolamenti comunitari prevalgono ed integrano la normativa nazionale, al fine di definire con maggior chiarezza il diritto alla percezione del trattamento di famiglia è stato stabilito, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, che, in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, sarà possibile procedere all’erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia “sostanzialmente a carico” il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di:
- non autosufficienza economica del figlio naturale che, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, è ritenuta sussistente nei casi in cui i redditi di quest’ultimo non risultino eccedenti una somma pari al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30% (art. 6 del D.P.R. 30/05/1955 n. 797 e successive modifiche);
- mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore.
Si sottolinea che l’erogazione della prestazione a seguito della dichiarazione di non autosufficienza economica di figli da parte del genitore naturale costituisce caso residuale e, pertanto, la disposizione di cui sopra potrà essere applicata solo ai casi in cui non sia possibile attribuire il diritto ai trattamenti di famiglia sulla base della convivenza.
In sintesi, quando la prole sia stata affidata, in assenza di formale provvedimento delle competenti autorità, alle cure di terzi, non aventi autonomo diritto al trattamento di famiglia per la stessa, non autosufficiente economicamente, ed uno solo dei genitori naturali abbia accesso al trattamento di famiglia sulla base di un proprio rapporto di lavoro, potrà essere erogata la prestazione a quest’ultimo. Nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perché entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, si procederà all’erogazione della prestazione facendo riferimento al primo di essi che presenti domanda.
Inoltre, si precisa che la disposizione di cui sopra dovrà essere applicata non solo alle situazioni familiari intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia. Infatti, anche se il regolamento n. 883/2004 opera come mero coordinamento a livello comunitario delle singole discipline previdenziali dei Paesi membri, la norma di cui all’art. 1, punto 3) fornisce una vera e propria interpretazione allargata del concetto giuridico di convivenza nell’ambito previdenziale comunitario.
In tal senso, tale disposizione integra, a tutti gli effetti, le norme nazionali in materia di trattamenti di famiglia che prevedano, per l’attribuzione del diritto quale conditio sine qua non, il requisito della convivenza: di conseguenza, ogni qualvolta la condizione della convivenza non si verifichi nei fatti, la stessa si dovrà considerare soddisfatta se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato secondo i criteri sopra precisati, a prescindere dalla residenza italiana o comunitaria dei familiari coinvolti.
Si chiarisce, infine, che l’erogazione della prestazione in tali situazioni rimane soggetta ad autorizzazione da parte dell’Istituto e che, data la variabilità della situazione per la quale è concessa, la stessa dovrà avere durata annuale.
2) Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con l’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.
Come è noto, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 211, L. n. 151 del 1975, nel quale è disposto che: “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, con deliberazione n. 153 del 19/11/1976, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, ha adottato alcuni criteri applicativi. Fra gli altri, è stabilito che, ove il coniuge affidatario presti attività lavorativa ovvero sia disoccupato o pensionato, non può far valere il proprio diritto all’assegno in connessione con il rapporto tutelato dell’altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circolare n. 85 del 1977). Tale criterio è stato poi esteso alla materia degli assegni al nucleo familiare, ed infine, ai trattamenti di famiglia erogati in favore del genitore naturale convivente con il figlio che non presti attività lavorativa. Pertanto, in tutti i casi in cui il genitore affidatario ed il genitore naturale convivente con la prole svolgano attività lavorativa o percepiscano indennità sostitutiva di retribuzione, possono richiedere il trattamento di famiglia esclusivamente sul proprio rapporto di lavoro e non in virtù di quello dell’altro genitore.
E’ emerso che l’applicazione del sopraenunciato criterio alle situazioni familiari in cui genitori separati o naturali entrambi residenti in Italia, di cui quello che convive con i figli lavora in altro Paese, crea problemi di coordinamento con quanto stabilito dall’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.
L’articolo citato, infatti, dispone:
“Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:(…)
b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari: (….)
i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività…
ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione…”
Pertanto, nei casi in cui gli assicurati o i pensionati abbiano diritto all’erogazione della prestazione in base alle legislazioni di più Stati membri, si dovrà procedere alla disapplicazione del criterio della posizione tutelata in tutti i casi in cui, da tale applicazione, scaturisca un conflitto con le norme comunitarie che impongono il rispetto delle regole di priorità in caso di cumulo.
In sostanza, poiché la norma comunitaria impone il rispetto di una regola di priorità in caso di cumulo di diritti derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in due Stati membri diversi e l’applicazione del criterio della posizione tutelata, in tali situazioni (diritto all’erogazione della prestazione in base alla legislazione italiana e a quella di un altro Paese membro: es. un genitore lavora in Italia e l’altro in altro Stato), crea sempre potenziale conflitto, tale criterio dovrà essere disapplicato; mentre, non creandosi situazioni di discriminazione a contrario, il criterio della posizione tutelata dovrà essere applicato in tutti i rimanenti casi in cui gli assicurati o pensionati prestino entrambi lavoro o abbiano diritto a pensione in Italia.
Per essere più chiari, nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, dovrà continuare ad essere utilizzato il criterio della posizione tutelata, nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non dovrà essere applicato. In tali ultime situazioni, di conseguenza, non si potrà respingere, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l’eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell’altro genitore.
3) Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.
La circolare Inps n. 36/2008 ha stabilito che il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore. In tale circolare è stato anche chiarito che, a seguito dell’impossibilità di un’applicazione estensiva ai casi di genitori naturali di quanto disposto per i genitori separati dall’art. 211, L. 151/1975, titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia sia sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennità sostitutiva di retribuzione.
Tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009, dove è stabilito che: “Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli”.
Pertanto, si riconosce il diritto all’azione diretta da parte del genitore naturale convivente con la prole, non titolare di propria posizione tutelata, sulla posizione di lavoro dell’altro genitore.
In questo caso, come per l’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, l’ambito territoriale di applicazione della norma riguarda anche le situazioni in cui tutti i familiari coinvolti siano residenti o abbiamo diritto alla prestazione solo in Italia.
Di conseguenza, dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell’altro genitore potranno essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata.
Le Sedi, quindi, potranno procedere all’erogazione dei trattamenti di famiglia sia dietro presentazione della domanda da parte del genitore naturale non convivente, come già è previsto, o, in alternativa, nel caso in cui il diritto non sia stato azionato dal titolare della contribuzione, dietro presentazione della richiesta da parte del genitore convivente privo di posizione tutelata.
In tale ultima ipotesi, nel caso di erogazione degli ANF mediante il sistema a conguaglio, prima di provvedere al rilascio dell’autorizzazione (utilizzando in procedura sempre la causale prevista per le autorizzazioni ad includere i figli naturali) al genitore convivente privo di posizione tutelata, per la successiva richiesta al datore di lavoro dell’altro genitore, dovrà essere accertato che la medesima prestazione non sia stata già concessa a quest’ultimo. Nel caso in cui l’autorizzazione sia già presente, dopo aver controllato negli archivi UniEmens che il conguaglio non sia stato già operato da parte del datore di lavoro, si procederà al rilascio della nuova autorizzazione intestata al genitore convivente ed al contestuale annullamento di quella precedentemente concessa al genitore non convivente. Chiaramente, il genitore privo di posizione tutelata che chieda l’assegno sul rapporto dei lavoro dell’altro genitore non dovrà più allegare al modello ANF/DIP il modello ANF/FN, ma dovrà indicare nell’apposito spazio i propri redditi.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto, le Sedi potranno procedere al pagamento sempre solo dopo aver controllato che l’erogazione del trattamento di famiglia non sia già stata effettuata o richiesta dall’altro genitore. Il genitore convivente privo di posizione tutelata dovrà specificare, nelle apposite sezioni riguardanti la titolarità della contribuzione, che sta richiedendo l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore, del quale dovrà indicare i dati anagrafici, e dovrà, inoltre, compilare direttamente la sezione riguardante la dichiarazione sostitutiva inerente i redditi del nucleo.
Il Direttore Generale
Nori
Nori
Lunedì, 6 Agosto 2012