Circolare n. 6561 del 25 Ottobre 2012 Ministero dell'Interno
Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione - Indicazioni sull'iscrizione al Sistema sanitario nazionale per i cittadini stranieri che partecipano alla regolarizzazione 2012 -
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
n. Prot. 56675 del 26.10.2012
OGGETTO:Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine alla assistenza sanitaria da erogare ai cittadini per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall'art. 5 del D,Lgs 16 luglio 2012, n. 109.
In merito, sentito anche il Ministero della Salute, si richiama preliminarmente il contenuto del comma 16 di detta disposizione che destina una quota del contributo forfettario di 1000 euro versato per ciascun lavoratore al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l'anno 2012 e 130 milioni di euro a decorerre dall'anno 2013.
La quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e assistenziale e l'iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per conseguente indennità di malattia INPS.
Il comma 11 del medesimo art. 5 del D.Lgs. 109 del 2012 prevede inoltre che "nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13".
Alla luce delle suindicate norme, si ritiene che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 34 del T.U. Immigrazione n. 286 del 1998, e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.
Poichè i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. I cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codioce fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale.
Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell'Interno, come ribadito dal Ministero della Salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro" all'INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.
Si ringrazia per l'attenzione.
(Malandrino)
Vedi la circolare n. 56675 del 26 ottobre 2012
Giovedì, 25 Ottobre 2012