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Messaggio n. 17898 del 5 novembre 2012 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 -

INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici



OGGETTO: Lavoratori domestici.  Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell'INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l'immigrazione, il Ministero dell'Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all'INPS l'iscrizione d'ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):
- dati anagrafici del datore e del lavoratore;
- dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.

Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.

Questa prima fase prevede l'emissione e l'invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:
2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30giugno – scaduto il 10/07/2012
3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012
4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013.

Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione “Emersione” del servizio “Lavoratori domestici” presente nel “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può - conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
- variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
- stampare i bollettini Mav già generati;
- modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.

Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l'Istituto.

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In caso di variazione dell'inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:
se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012;
se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).

Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall'inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l'importo:

- SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese;
- ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre);
- RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima);
- IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.

La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all'Istituto affinché possa:
- provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;
- chiudere d'ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.

Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS
Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l'assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.

A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.

I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a
disposizione dei datori di lavoro domestico:
- generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio;
- utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.

E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche - la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato.

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.

Il Direttore Generale
Nori



Lunedì, 5 Novembre 2012