Circolare n. 1/13 del 14 gennaio 2013 Ministero dell'Interno
La mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica -
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali
Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali
prot. n. 137/2013
OGGETTO: Articolo 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012.
Alcune Prefetture hanno evidenziato la presenza di incertezze interpretative riguardanti la disposizione recata dall'articolo 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in base alla quale "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrajiea possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell 'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".
In particolare, sono emerse talune divergenze con riguardo aIle modalita di applicazione di tale disposizione nei casi in cui le verifiche sulle condizioni dell'immobile presso il quale l'interessato dichiara di fissare la propria dimora abituale dia esito negativo.
A tale proposito, questa Ministero ha fomito talune indicazioni sulla norma con la circolare n. 19, del 7 agosto 2009, nel contesto della illustrazione generale del contenuto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 94 aventi un riflesso sulla disciplina anagrafica e di stato civile.
In tale occasione estato in particolare evidenziato come la norma in esame attribuisca al comune " ... la facolta di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica", essendo essa in tal senso "...coerente con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall 'art. 2, comma 1, della legge n. 1228/1954".
La stessa norma e stata inoltre oggetto di una richiesta di parere al Consiglio di Stato, tendente a risolvere Ie problematiche interpretative di cui si e fatto dianzi cenno, attraverso la individuazione di una univoca linea interpretativa.
Il suddetto Alto Consesso si espresso con l'unito parere n. 4849/2012, reso dalla Prima Sezione, fomendo un'interpretazione della disposizione in commento alla luce dei principi e delle finalità proprie della disciplina anagrafica.
In tal senso, il Consiglio di Stato ha tra l'altro evidenziato come alla luce della normativa di settore l'iscrizione nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiomante, ed ha affermato che la ".. .mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo".
Ciò posto, si evidenzia che l' orientamento espresso dal Consiglio di Stato - per il cui approfondimento si rinvia al testo del parere reso - costituisce un importante parametro di riferimento per indirizzare l'attivita inerente all'applicazione della disciplina anagrafica, sotto lo specifico profilo d'interesse in questa sede. Aspetto, questo, recentemente evidenziato in occasione di una interrogazione parlamentare a risposta immediata (n. 3-02627) relativa all'argomento.
Pertanto, nell'inviare il richiamato parere, si invitano le SS.LL. a volene dare capillare informazione, in particolare assicurandone la conoscenza da parte dei Sigg. sindaci, responsabili, in qualità di ufficiali del Govemo, della corretta tenuta delle anagrafi.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Pansa)
(Pansa)
Lunedì, 14 Gennaio 2013