Giovedì, 21 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Circolare n. 3/13 del 15 gennaio 2013 Ministero dell'Interno

Rilascio del certificato di capacita matrimoniale ex Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: problematica relativa alle pubblicazione di matrimonio -

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III-Stato Civile

OGGETTO: Rilascio del certificato di capacita matrimoniale ex Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: problematica relativa alle pubblicazione di matrimonio.

Pervengono richieste di chiarimento in ordine al permanere dell'obbligo dell'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio nelle ipotesi relative al rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorità locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

Come è ben noto, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2008 di questo Ministero (il cui contenuto si conferma) sono state fornite direttive in merito alla mancanza dell' obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia in caso di matrimonio da celebrare all'estero presso le autorità straniere, a seguito dell'espressa abrogazione dell'articolo 115, comma 2 del codice civile, a meno che la legge straniera non richieda tali pubblicazioni.

Cia premesso, si chiarisce che tale obbligo viene meno anche nei casi di rilascio del certificato di capacità matrimoniale, di cui alla citata Convenzione, atteso che detta Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacità matrimoniale debba rispondere alia legge dello Stato che lo emette.

Da ciò ne consegue che, non prevedendo la vigente legislazione italiana, l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero, tale obbligo viene meno, anche se trattasi di Paese aderente alla Convenzione di Monaco in argomento.

Si ritiene opportuno precisare che resta ovviamente fermo, a carico dell'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato, l'obbligo di verificare ex ante d'ufficio l'assenza di impedimenti di legge (articoli 84 -89 del codice civile), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile. Si ricorda altresi che l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all' autorità consolare italiana.

Si pregano i Signori Prefetti di voler comunicare ai Signori Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)



Martedì, 15 Gennaio 2013