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Circolare n. 4333 /23.1801 del 18 febbraio 2013 Ministero delle Instrastrutture e dei Trasporti

SERBIA. Conversione di patenti di guida -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5

OGGETTO: SERBIA. Conversione di patenti di guida.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 266353 del 26.10.2012, che l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il giorno 08 aprile 2013.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all.1) nella versione in italiano, completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 08 aprile 2018.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizza zione Civile che, a decorrere dalla suddetta data dell’08 aprile 2013, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla III Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti serbe alle categorie di patenti italiane.

La parte finale di tale Tabella, che fornisce indicazioni su eventuali conversioni di patenti serbe avvenute prima del 19.01.2013, non troverà ovviamente applicazione in quanto l’Accordo stesso entrerà in vigore successivamente a detta data.

Anche la I Tabella di equipollenza, pur facendo parte dell’accordo, non andrà utilizzata sempre perché l’Accordo entrerà in vigore dopo la citata data del 19.01.2013.

Per agevolare le operazioni di conversione, solo per gli Uffici della Motorizzazione, sono trasmessi, anche a colori in formato elettronico, i due facsimile (con traduzione) delle patenti serbe valide ai fini della conversione, individuate nell’elenco modelli di patenti di guida e allegati all’Accordo.

Come specificato in detto elenco le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno più valide dal 10.06.2014.

In applicazione dell’art. 6 dell’Accordo, in allega to all’istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all’Accordo stesso.

Si precisa che è onere dell’utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare serba per richiedere la certificazione in esame.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

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Le patenti serbe convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito indicato:
Ambasciata della Repubblica di Serbia Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma

Si indicano anche vari recapiti di detta Ambasciata forniti dal Ministero degli Affari Esteri:

Tel. 063200805 063200990 - Fax 063200868

E-mail info@ambroma.com

E-mail konzularno@ambroma.com

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Si coglie l’occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate al l’atto del deposito dell’istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell’art. 135 del C.d.S.) o all’estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all’atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

 Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente.

 Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall’art. 5 dell’Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l’attenzione sull’art. 4 paragr. 2 dell’Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell’istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all’interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella serba.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di manca to superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell’abilitazione alla guida, poichè la patente serba, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all’Autori tà di rilascio (art. 7 dell’Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell’art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo “contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell’art. 4, paragr. 2 dell’Accordo Italia –Serbia.”

In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art.130, del C.D.S). La patente serba oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa (art. 7 dell’Accordo Italia – Serbia).”

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

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Si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l’aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

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La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
F.to Vitelli

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Elenco degli Stati le cui Autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia:

ALLEGATO 1

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Nota Verbale n. 2262 tra La Serbia e l'Italia








Lunedì, 18 Febbraio 2013