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Nota del 24 marzo 2014 Ministero della Giustizia

Acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del casellario -

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III


Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per i servizi demografici

A tutti i Comuni d’Italia

All'ANCI

p.c.,Alla Direzione Generale della Giustizia Civile

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali

Oggetto:
acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del casellario.

I comuni italiani, in conformità con quanto disposto con circolare n. 2240 del 20 settembre 1984 della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia e con circolari n. 58 e n. 62 del 2004 del Ministero dell'Interno, trasmettono agli uffici locali del casellario notizie riguardanti l'accertamento e la modifica dei dati anagrafici delle persone (nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, sesso).

Tra queste comunicazioni rientrano anche quelle relative all'acquisto o alla revoca della cittadinanza.

A tal proposito si rappresenta che l'articolo 4 del Testo Unico del casellario (D.P.R. 313/2002), prevede che ogni provvedimento venga iscritto con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice identificativo, numero del procedimento, autorità che ha messo il provvedimento, data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

L'informazione relativa alla cittadinanza è, invece, prevista implicitamente dall'art. 19, comma 6, lett. c) del Testo Unico e dall'art. 32 del decreto dirigenziale 27 gennaio 2007, i quali disciplinano le comunicazioni delle sentenze di condanna relative a cittadini stranieri da parte dell'ufficio del casellario centrale.

Anche il dato della cittadinanza, come gli altri dati richiamati dall'art. 4 T.U., viene inserito nel sistema informativo del casellario dall'ufficio iscrizione, cioè dall'ufficio costituito presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. A partire dal 2007, infatti, il nuovo sistema informativo del casellario ha attribuito la competenza in materia di iscrizione ai suddetti uffici iscrizione in luogo degli uffici del casellario.

Si chiede, pertanto, di voler fornire le opportune disposizioni affinché le notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza non vengano più trasmesse dai comuni agli uffici locali.

Si conferma, invece, la necessità che gli uffici dello stato civile comunichino tempestivamente ogni annotazione comportante una variazione degli altri dati anagrafici, come sopra specificati, agli uffici locali nel cui ambito territoriale è nata la persona a cui si riferisce l'iscrizione. La competenza in materia è assegnata, infatti, ai predetti uffici locali dall'art. 31 del decreto dirigenziale 27 gennaio 2007.

Si allegano per comodità le circolari citate.

Roma, 24 marzo 2014



Lunedì, 24 Marzo 2014