Circolare n. 12 del 2005 Ministero dell' Interno
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394 Prot. n. 200502414 – 15100/325 - Circolare del Ministero dell’'interno n. 12/2005
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394
*** Questa circolare da la possibilità ai cittadini non comunitari di
effettuare il cambio di residenza da un Comune ad un altro anche
con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno.
La circolare ricorda inoltre che la cancellazione dall’anagrafe
avviene dopo 13 mesi dalla data di scadenza del permesso, se in quel
periodo però lo straniero esibisce la ricevuta del rinnovo in anagrafe
la cancellazione viene sospesa.
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394 Prot. n. 200502414 “ 15100/325
In attuazione dell’ art. 34, comma 1, della legge 30 Giugno 2002 n.
189, è stato emanato il DPR 18 Ottobre 2004, n. 334, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10.02.2005, recante modifiche ed
integrazioni alle disposizioni contenute nel DPR 31 Agosto 1999, n.
394.
Al riguardo, in ordine al citato DPR n. 334/2004, si ravvisa
l'’opportunità di segnalare l’art. 2, che ha dettato nuove previsioni in
materia di rapporti con pubbliche amministrazioni e di riconoscimento di documenti e certificazioni concernenti stati, fatti e qualità personali di cittadini stranieri, nonchè l’ art. 14 che, nel
modificare l’ art. 7 del DPR 223/89, ha espressamente previsto che
gli "stranieri non decadono dall’'iscrizione nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno."
A tale ultimo proposito, è da richiamare l' ultima parte dell’ art. 11
del Regolamento Anagrafico, il quale dispone che per i cittadini
stranieri si proceda alla cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, dello stesso regolamento, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell'’ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.
La fattispecie in parola prevede dunque il concorso di due elementi. Il primo costituito dall’ omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell’ anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Dalla lettura coordinata dell’ art. 7, nella sua nuova formulazione, e
dell’'art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di
un anno vada riferito all’ ipotesi di omessa attivazione delle
procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima
disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.
In conseguenza di tanto, si è dell’'avviso che, nel caso di
trasferimento di residenza dello straniero in altro Comune, l’'Ufficiale di anagrafe, a cui è stata rivolta la richiesta, nell'’ambito dei suoi poteri istruttori ed accertativi, oltre a verificare l’'esistenza del requisito della dimora abituale, dovrà farsi esibire dallo straniero la ricevuta comprovante l' avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest’ ultimo titolo.
Sulla tematica si richiamano, altresì, l’ art. 20 del DPR 223/89 e l'’art. 5 del decreto del Ministero dell’ Interno del 18.12.2000, i quali prevedono che il Comune, che riceve la richiesta di iscrizione in APR da parte di un cittadino straniero, lo iscrive nell’'apposito schedario, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso, che, nel caso di specie, dovrà essere considerato quello in corso di rinnovo.
Peraltro, sulla stessa linea si pone anche l’ art. 39 del DPR 334/2004
che, nel modificare il quarto comma dell’ art. 42 del DPR 394/1999,
prevede che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, lo
straniero non decada dall' iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri
Sindaci il contenuto della presente, valutando, peraltro, come giÃ
anticipato con circolare del 02.07.2004, l'’opportunità di porre in
essere una serie di iniziative finalizzate a dare attuazione alle
procedure previste dall’art. 15 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, e dal
citato decreto del Ministro dell’'Interno del 18 dicembre 2000,
relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini
stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei Comuni, gli
archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti
organi centrali e periferici del Ministero dell'’Interno, nonché definire il termine per l'’aggiornamento e la verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della
popolazione residente.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sabato, 1 Gennaio 2005