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Circolare n. 400/A2007/463/P10.2.2 del 16 febbraio 2007 Ministero dell'Interno

Decreto legislativo 8.1.2007 n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo -

Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere.
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Oggetto: Decreto legislativo 8.1.2007 n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 30.1.2007, n. 24 è stato pubblicato il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 e successive modifiche “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”:

1. Articolo 9 “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”

  • la carta di soggiorno assume la denominazione di “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”;
  • il termine di presenza regolare in Italia necessario per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è ridotto da 6 a 5 anni;
  • è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all’atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;
  • rimangono invariati i requisiti relativi: al reddito, all’alloggio, alle possibilità di richiedere il rilascio per sé ed i familiari di cui all’art. 29, comma 1, Testo unico immigrazione, la durata indeterminata del titolo ed al periodo prescritto per il rilascio di 90 giorni;
  • non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione umanitaria, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno per breve durata;
  • non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico. Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previdente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche di una condanna per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e per i reati non colposi previsti dall’art. 381 c.p.p. o dell’appartenenza ad una delle categorie indicate dall’art. 13, comma 2, lettera c) del Testo unico immigrazione. Si rappresenta che un eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale;
  • le assenze dello straniero dal territorio nazionale non incidono sul periodo di 5 anni se inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi nel medesimo periodo;
  • il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
           a) se è stato acquisito fraudolentemente;
           b) se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico;
           c) nei casi per i quali l’articolo 9 prevede l’espulsione;
           d) per l’assenza dello straniero dall’Unione europea per un periodo di 12 mesi consecutivi;
           e) per l’acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in un latro Stato membro dell’Unione;
  • le ipotesi di espulsione per il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla normativa precedente:
           a) per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con l’inserimento delle ipotesi di espulsione previste dall’art. 3, comma 1, del decreto legge  
               27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.7.2005, n. 155;

           b) per l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie previste dall’articolo 1 della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero l’art. 1 della legge 31.5.1965, n. 
               575, sempre che sia stata applicata anche in via cautelare, una delle misure in cui l’art. 14 della legge 19.3.1990, n. 55. Nell’adozione del provvedimento 
              di espulsione dovranno essere valutate, dandone conto in motivazione, l’età dello straniero, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze
              dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il paese di
              origine.

2. Art. 9 bis “Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro”


Regolamenta la possibilità per lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro per un periodo superiore a 3 mesi, per svolgere attività lavorativa (in forma autonoma e subordinata), frequentare corsi di studio e formazione, soggiornare ad altro scopo, qualora in possesso di adeguate risorse, quantificate in un reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esonero della partecipazione alla spesa sanitaria e di essere titolare di polizza assicurativa sanitaria
  • il predetto diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari, di cui l’art. 29, comma 1, Testo unico immigrazione, ai quali è ugualmente rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia, previa dimostrazione del rapporto familiare;
  • i motivi di un eventuale diniego di rilascio sono quelli previsti dall’articolo 9, comma 4;
  • il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso di soggiorno attraverso il punto di contatto nazionale, che per l’Italia è stato individuato nella Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere - servizio polizia di frontiera e degli stranieri - Utenza fax 06/46530822.
  • Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate con circolare n. 400/C/2006/1000/P/14.201 del 13.7.2006.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate con circolare n. 400/C/2006/1000/P/14.201 del 13.7.2006.

Le disposizioni del decreto in oggetto non trovano applicazione nei confronti dei cittadini di Paese terzi “lungo soggiornanti” nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Le predette disposizioni non trovano, altresì, applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che, come noto, hanno acquisito detto status solo dall’1.5.2004 o l’1.1.2007, poiché la qualifica di “lungo soggiornante”, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE, si acquisisce a seguito di un soggiorno di anni cinque nel territorio di uno Stato membro.

visto
Il direttore centrale: Pria



Venerdì, 16 Febbraio 2007