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Circolare del 06 maggio 2002 Ministero dell'Interno

Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. -

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE


n. 300/C/2002/1054/P/10.4.39/1^DIV.

Roma, 6 maggio 2002

Ai Sigg. Questori della Repubblica Loro Sedi

E, p.c.

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Loro Sedi

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Val d'Aosta Loro Sedi

Ai Sigg. Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera Loro Sedi

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile u.s. il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 52, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed il D.P.R 18 gennaio 2002, n° 53, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato, inoltre, pubblicato il D.P.R. 18 gennaio 2002, n° 54 che ha riunito in un unico testo le predette disposizioni legislative e regolamentari.

Le norme contenute nel D.P.R. 54/02, alle quali di seguito si farà riferimento in quanto strumento d sintesi di tutta la normativa in tema di ingresso e soggiorno di cittadini comunitari, ricalcano per lo più, con alcune sostanziali differenze, le disposizioni della precedente legislazione in materia, costituita dal D.P.R.1656/65 e successive modifiche.

Per ciò che concerne le innovazioni introdotte, l'articolo 1, nel sancire, al comma 1, la generale libertà di ingresso nel territorio italiano dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dispone l'obbligo, per i soggetti in argomento, di essere in possesso di un documento di identificazione valido, almeno all'atto dell'ingresso in Italia, riferendosi evidentemente all'ipotesi di ingresso attraverso un valico di frontiera esterno all'ambito Schengen, laddove sono operativi i controlli svolti dalla Polizia di frontiera.

L'articolo 2, comma 2, inoltre, dispone che il cittadino comunitario, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, debba richiedere la carta di soggiorno per cittadini comunitari, con le modalità di cui al successivo articolo 5. Per soggiorni inferiori a detto periodo (comma 3), gli interessati sono tenuti esclusivamente a soddisfare gli eventuali adempi menti, richiesti per l'esercizio di attività con caratteristiche particolari, ai quali sono sottoposti anche i cittadini italiani.

L'articolo 3 elenca le categorie di cittadini comunitari ai quali viene riconosciuto diritto al soggiorno:

in tale contesto, appare di notevole importanza, oltre a quanto stabilito nel comma 2 che riconosce il diritto a determinate categorie di lavoratori senza la necessità di richiedere la carta di soggiorno, anche il disposto di cui al comma 3.

In tale norma, infatti, viene esteso il diritto al soggiorno, quale che sia la loro cittadinanza, non solo in favore del coniuge e degli altri familiari già previsti dalla precedente disciplina, ma anche in favore di ogni altro membro della famiglia del cittadino comunitario, che svolga in Italia attività lavorativa di natura subordinata od autonoma ovvero che vi effettui una prestazione di servizi o sia destinatario di tali prestazioni, purché nel Paese di origine o di provenienza sia con esso convivente o a suo carico.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 ribadisce le note condizioni alle quali è sottoposto il riconoscimento del diritto al soggiorno allo studente comunitario ovvero a colui che intenda stabilirsi in Italia, avendo o meno svolto attività lavorativa in un Paese dell'Unione, nonché ai loro familiari come individuati dall'art. 29, comma 1, del D.L.vo 286/98.

L'articolo 5 del D.P.R. 54/02, inserito nel Titolo II relativo all'individuazione dei documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri, appare di particolare rilievo laddove è stabilito (comma 1) il termine massimo di tre mesi a disposizione del cittadino comunitario per richiedere la carta di soggiorno ed elencati gli elementi da indicare nella domanda.

Il successivo comma 3 dispone che, oltre al documento grazie al quale ha fatto ingresso nel territorio dello Stato, l'interessato debba esibire, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che giustifica il suo soggiorno:

tale documentazione dovrà essere acquisita, in copia, agli atti.

Analogamente a quanto prescritto per i.cittadini stranieri, anche i comunitari potranno, contestualmente alla presentazione della domanda, richiedere la carta di soggiorno in favore dei loro familiari soggiornanti in Italia, come individuati dal comma 4.

In tal caso, tuttavia, la domanda dovrà essere corredata delle certificazioni descritte nel successivo comma 5.

Copia della domanda, redatta sulla scheda attualmente in uso, munita della fotografia, del timbro dell'Ufficio e della sigla del funzionario addetto costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, ma non sostituisce, ovviamente, la carta di soggiorno. Essa deve contenere anche la data in cui potrà essere ritirato il documento.

L'articolo 6 reca, in particolare, le norme in merito alla durata della carta di soggiorno che viene stabilita in cinque anni iniziali, fatta salva la particolare posizione degli studenti e di quei soggetti il cui soggiorno in Italia ha durata inferiore all'anno, e sul suo rinnovo che è, di regola, a tempo indeterminato, ma può essere annuale per gli studenti stessi, quinquennale per i lavoratori giornalieri ovvero pari alla durata iniziale negli altri casi.

La carta di soggiorno costituisce un documento di identificazione del cittadino comunitario per cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo. Il comma 5 contiene una norma di tutela nell'ipotesi in cui il cittadino comunitario debba temporaneamente lasciare l'Italia.

I primi quattro commi dell'articolo 7 - Presupposti e limiti del potere di allontanamento - non introducono novità rispetto alla precedente legislazione, riprendendo in toto il disposto dell'articolo 6 del D.P.R. 1656/65.

Particolare importanza riveste il quinto comma che, al contrario, nel rimandare all'allegato A (unito in copia) al decreto, individua le malattie o infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica ovvero l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza e che danno luogo al rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica.

Viene tuttavia precisato, nel comma 6, che le malattie insorte dopo il riconoscimento del diritto al soggiorno, pur essendo ricomprese nell'elenco di cui all'allegato A, non possono giustificare l'allontanamento dall' Italia dell' interessato.

L'articolo 8 riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 8 del D.P.R.1656/65.

Si deve soltanto attirare l'attenzione sulla circostanza che si verte in materia di allontanamento dal territorio nazionale e non di espulsione come per i cittadini extracomunitari:

il provvedimento in forza del quale si procede, infatti, si sostanzia nel foglio di via obbligatorio, emanato ed eseguito dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Di estremo interesse è il contenuto dell'articolo 9, che, pur riprendendo in linea di massima la procedura prevista in precedenza, introduce, al comma 2, l'obbligo, in capo al responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento, di avvisare l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti all'apposita Commissione, comunicando, inoltre, la data dell'audizione ed il termine entro il quale depositare le difese scritte.

In sostanza, la procedura di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino comunitario si concreta in 4 fasi:

1) Verifica da parte dell'autorità di P.S. della sussistenza di taluna delle condizioni ostative al soggiorno del soggetto;

2) Richiesta entro trenta giorni dall'avvio del procedimento del parere della Commissione che, a sua volta, deve pronunciarsi entro i successivi 45 giorni;

3) Nel caso in cui la Commissione formuli parere favorevole al rifiuto del rilascio o rinnovo della carta di soggiorno o all'allontanamento del cittadino comunitario, l'autorità di P.S. dovrà notificare il conseguente provvedimento, concedendo all'interessato un congruo termine, specificato nel provvedimento stesso, per abbandonare il territorio nazionale, secondo quanto prescritto nell'articolo 8, comma 1;

4) Scaduto tale termine, l'autorità di P.S. potrà seguire la procedura di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto, emettendo un foglio di via obbligatorio.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 riprendono integralmente quanto disposto nella precedente normativa e riguardano i documenti per l'espatrio, le condizioni particolari per l'espatrio, la validità dei passaporti rilasciati dall'autorità italiana, l'esenzione dal pagamento delle imposte per i documenti di espatrio e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle norme di pubblica sicurezza, nulla innovando in materia.

L'articolo 15, infine, dispone l'abrogazione del D.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Si fa riserva, in ogni caso, di impartire ulteriori istruzioni, nel caso in cui si rendesse necessario a seguito della concreta applicazione delle norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n.54.

________________________________________ Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5)

Elenco

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;

3) sifilide;

4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B) Malattie ed infermità che possano mettere in peri- colo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

1) tossicomania;

2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.



Lunedì, 6 Maggio 2002