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Parere n. 175547 dell'8 ottobre 2014 Ministero dello Sviluppo Economico

Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario -

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorreza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI - Servizi e professioni


Oggetto: Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario

    Con messaggio di posta elettronica del 1° ottobre scorso, codesto Sportello ha sottoposto a questo Ufficio la questione inerente la necessità, per un cittadino extracomunitario che intenda avviare una attività commerciale, del possesso di una residenza anagrafica in Italia.

    Si rappresenta in merito quanto segue.

    Come noto, ai sensi del primo comma dell’articolo 2196 del codice civile l’imprenditore esercente un’attività commerciale deve, entro trenta giorni dall’avvio dell’impresa, chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede. Le indicazioni che devono essere ricomprese nella domanda di iscrizione di un imprenditore individuale sono stabilite dal secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile», la cui lettera a) elenca, tra le altre, la residenza anagrafica dell’imprenditore.

    Correttamente, dunque, codesto Ufficio identifica la residenza anagrafica dell’imprenditore individuale quale requisito ineludibile per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

    Ciò risponde pienamente alla ratio costitutiva del registro delle imprese, volto a consentire la pubblica conoscibilità dei dati afferenti l’impresa e la reperibilità di quest’ultima e del suo titolare ai fini di notifiche di atti, comunicazioni, richieste, ispezioni. Si richiama, a conferma, il disposto dell’articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese», laddove si prevede la cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale nel caso in cui l’ufficio del registro delle imprese accerti l’irreperibilità dell’imprenditore.

    Si ritiene tuttavia utile svolgere un approfondimento in relazione al possesso della residenza anagrafica da parte del cittadino extracomunitario.

    L’avvio di una attività di lavoro autonomo, nella specie consistente nell’attività di commercio su aree pubbliche, da parte di un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea né allo Spazio economico europeo è soggetto, salvo il diverso iter volto alla verifica di eventuali condizioni di reciprocità tra l’Italia ed il Paese di origine dello straniero, al prerequisito della condizione di legittima presenza dell’interessato in Italia.

    Sotto questo profilo viene in esame la normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno dello straniero nel nostro Paese, recata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

    L’articolo 5, primo comma, del testo unico dispone che «possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente (…), che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (…) in corso di validità».

    In assenza di informazioni al riguardo, si presupporrà in questa sede che il richiedente sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 26 del testo unico, valido per l’esercizio di attività di lavoro autonomo e dunque idoneo ai fini dell’avvio dell’attività commerciale in esame.

    E’ appena il caso di accennare che l’eventuale possesso di un documento di soggiorno rilasciato per altre finalità potrà richiedere la conversione del titolo, ai sensi degli articoli 6 del testo unico e 14 del regolamento, nonché l’effettuazione delle dovute annotazioni di cui all’articolo 41 del medesimo regolamento per «i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato (…) per un motivo diverso da quello riportato nel documento».

    Nell’ipotesi, qui presunta, che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al cittadino straniero per finalità di lavoro autonomo o assimilati, egli avrà già dimostrato, all’atto della richiesta, di «disporre di idonea sistemazione alloggiativa» (articolo 26, comma 3), apparentemente ritenuta sufficiente dalla Questura, da codesto Sportello interpellata in via informale. Si deve tuttavia evidenziare che il testo unico, nello stabilire all’articolo 6 gli obblighi derivanti dal rilascio del permesso di soggiorno, dispone, con il comma 7, che «le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione». In esecuzione della predetta disposizione normativa, il comma 1 dell’articolo 15 del regolamento stabilisce che «le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

    Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sembra dunque doversi ritenere che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia sia tenuto a richiedere le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto ad uno specifico obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del documento di soggiorno (articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dal regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione): il primo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 («Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente») pone in capo a ciascun cittadino un obbligo «di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche», mentre il primo comma, lettera c), del già richiamato articolo 7 del relativo regolamento di attuazione (dPR 223/89) indica che «l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (…) c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato» d’ufficio.

In esito alla disamina delle disposizioni vigenti in tema di immigrazione ed iscrizioni anagrafiche, sin qui brevemente svolta, si ritiene dunque che il cittadino straniero dovrebbe necessariamente già essere in possesso di una residenza anagrafica, ovvero dovrebbe essere invitato a provvedere all’esecuzione delle previste iscrizioni presso l’anagrafe del Comune di dimora abituale.

    Sul punto, tuttavia, questa Amministrazione non può che rimettersi alle valutazioni ed alle definitive determinazioni dei competenti Uffici del Ministero dell’Interno, in indirizzo.

    Per completezza di risposta, infine, attesa l’assenza di informazioni di dettaglio sul punto, si ritiene opportuno esaminare brevemente l’ipotesi che l’attività di commercio su aree pubbliche sia volta all’esercizio nell’ambito del settore alimentare. Si ritiene opportuno ricordare che in tale eventualità il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente (in ispecie, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”»), qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all’estero, richiede il preventivo esperimento delle procedure amministrative per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI «Servizi e professioni» di questa Amministrazione.


 IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Mercoledì, 8 Ottobre 2014