Messaggio n. 380 del 16 gennaio 2015 Istituto Nazione Previdenza Sociale
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014 -
INPS
Istituto Nazione Previdenza Sociale
Istituto Nazione Previdenza Sociale
Come noto, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, il D.P.C.M. dell’11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014.
Il decreto, all’art. 1, prevede, in particolare, una quota massima di ingressi per 17.850 cittadini, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, così ripartita:
– 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
– 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative”, in presenza dei requisiti previsti dalla legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
– 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire, in lavoro subordinato o in lavoro autonomo, il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare, in tale ambito le quote sono così ripartite:
– 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
– 1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo 2 del D.P.C.M. del 12 marzo 2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015.
Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito https://nullaostalavoro.interno.it) dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014 e fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in esame sulla Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2014).
Per quanto concerne l’ingresso per le startup innovative, lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa, deve richiedere al Comitato tecnico Italia Startup Visa il nulla osta secondo le modalità delle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Il Ministero degli affari esteri (ved. circolare n. 7172/2014).
Contestualmente deve esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato, il quale, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall’Ufficio Immigrazione nel corso dell’istruttoria preliminare all’emissione del corrispondente permesso di soggiorno.
Venerdì, 16 Gennaio 2015